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Gli “abusi maggiori” non sono mai sanabili con il terzo condono edilizio quando commessi in zone vincolate prima della realizzazione delle opere, indipendentemente dal tipo di vincolo.

Non è possibile ottenere il terzo condono edilizio, in zona vincolata, per abusi edilizi che aumentano la volumetria delle opere, cioè illeciti che il DL 269/2003 definisce ‘maggiori’.

Lo ribadisce a gran forza il Consiglio di Stato nella sentenza 2636/2024 del 19 marzo, relativo alla richiesta di sanatoria straordinaria – da non confondere, come sempre, con quella ordinaria che richiede la doppia conformità urbanistica – per un manufatto edilizio rientrante nel novero delle ‘nuove costruzioni’.

 

Condono edilizio respinto: i motivi del TAR

Il TAR competente, nella sua decisione, ha osservato che il diniego del condono è stato adeguatamente motivato in
base al vincolo paesaggistico imposto su quell’area con un Decreto Ministeriale del 1985, il quale, di per sé, rende impossibile la concessione del condono.

Questo perché non è stata fornita alcuna prova che l’abuso in questione fosse stato realizzato prima dell’istituzione
del vincolo.

Di conseguenza, il TAR:

  • ha constatato che la legge precludeva automaticamente la possibilità di condono per questo tipo di  abuso, rendendo così superfluo il parere dell’autorità responsabile della tutela del vincolo;
  • ha precisato che la presunta alterazione dell’area protetta non era rilevante, non era stata dimostrata alcuna disparità di trattamento rispetto a terzi e la normativa contenuta nel DL 269/2003 (Terzo condono edilizio) escludeva il condono per gli “abusi maggiori” anche nelle zone soggette a vincolo di inedificabilità relativa.

Inoltre, poiché il manufatto in questione non era conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti e l’uso residenziale non era autorizzato, non era necessario che il Comune notificasse un avviso di rigetto preventivo, poiché si trattava di un atto vincolato.

 

Terzo condono edilizio off limits in zona vincolata per l’opera destinata ad abitazione

In virtù delle regole del Terzo condono edilizio, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria straordinaria se sono state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali.

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Condono edilizio e parere dell’Autorità preposta al vincolo: le regole

Palazzo Spada respinge il ricorso, iniziando ad osservare che, per quanto riguarda la necessità per il Comune di ottenere il parere dell’autorità incaricata di valutare il vincolo, l’appellante non ha dimostrato che il manufatto oggetto di condono esistesse prima dell’entrata in vigore del vincolo paesaggistico nel 1985.

Al contrario, la richiesta di condono indica il 31 marzo 2003 come data di completamento dei lavori, quindi non ci sono prove concrete che l’opera abusiva sia stata realizzata dopo l’entrata in vigore del vincolo.

 

Terzo condono edilizio: in zona vincolata sanatoria per restauro, risanamento e manutenzione straordinaria

La realizzazione di una cucina e di un bagno, per una superficie utile di circa 62 metri quadrati, non può beneficiare del terzo condono edilizio in zona vincolata in quanto la sanatoria straordinaria prevista dall’art. 32 DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

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Le regole del terzo condono edilizio in zona vincolata

Questa situazione – aggiunge il Consiglio di Stato – è decisiva per l’inammissibilità della domanda di condono: la giurisprudenza ha stabilito che il condono edilizio di cui al DL 269/2003 non è consentito a priori per gli “abusi maggiori” (cioè abusi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata al D.L. n. 269/2003) commessi in zone soggette a vincolo prima della realizzazione delle opere.

Questa interpretazione è stata confermata dalla Sezione, che ha ribadito che gli “abusi maggiori” non sono mai condonabili quando commessi in zone vincolate prima della realizzazione delle opere, indipendentemente dal tipo di vincolo.

Pertanto, in tali situazioni, la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica è inutile, poiché si tratta di una situazione in cui il legislatore ha vietato il condono.

Di conseguenza, quando si tratta di interventi che possono essere considerati nuove costruzioni realizzate in aree soggette a vincoli paesaggistici, il diniego di sanatoria edilizia è un atto dovuto ai sensi della legge 326/2003.


LA SENTENZA INTEGRALE E’ SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

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