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Persona nullatenente: il creditore può bloccare il conto corrente dove l’Inps versa la pensione sociale?

Hai dei debiti e tutto ciò di cui sei titolare è un conto corrente su cui mensilmente l’Inps ti versa la pensione sociale. Ti chiedi se il creditore possa bloccarti il conto. Si può pignorare l’assegno sociale? Cerchiamo di comprendere cosa dice la legge in merito.

Assegno sociale: è pignorabile?

La pensione sociale (meglio detta, “assegno sociale”) è un sussidio che viene erogato dall’Inps ai soggetti con almeno 67 anni di età che versano in stato di indigenza economica, a prescindere dal fatto che abbiano o meno versato i contributi previdenziali.

Si tratta quindi di un beneficio economico rivolto ai poveri.

Dal 1° gennaio 1996, la pensione sociale si chiama “assegno sociale”.

L’articolo 545 del Codice di procedura civile dichiara impignorabili tutti i sussidi di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, così come i sussidi dovuti per malattie. Dunque, rientrando nella prima delle due categorie appena menzionate, la pensione sociale non è pignorabile. Il percettore quindi, a prescindere dall’importo accumulato sul conto corrente, non può subire alcun pignoramento di tali somme. Il creditore non potrà pertanto “bloccare” il conto bancario o postale su cui l’Inps eroga l’assegno sociale.

Si può sfrattare un disabile?

Bisogna tuttavia dire che il percettore della pensione sociale (o meglio, assegno sociale) può comunque essere sfrattato nonostante la morosità e l’impignorabilità dell’assegno dell’Inps. Non esiste infatti alcuna deroga prevista in favore dei portatori di handicap, né possibilità di ritardare lo sfratto. Il giudice potrà tutt’al più accordare un termine più lungo per liberare l’immobile, se la situazione è particolarmente grave.

Si può pignorare la pensione?

Diversa sorte ha la pensione di vecchiaia. Quest’ultima è pignorabile nei limiti massimi di un quinto, detratto prima il minimo vitale. Il minimo vitale e pari al doppio della misura mensile dell’assegno sociale (e non può mai scendere al di sotto di 1.000 euro). Quindi, una volta sottratto tale importo alla pensione, bisogna calcolare un quinto: solo tale somma potrà essere appresa dal creditore.

Ad esempio, per il 2024, l’assegno sociale è pari a 534,41 euro. Il doppio è quindi 1.062,82 euro. Sicché, una pensione pari o inferiore a tale cifra non potrà mai essere pignorata. Se invece la pensione dovesse essere superiore, bisognerà prima sottrarre tale importo e poi calcolare il 20%. Ad esempio, ad una pensione di 2.000 va prima sottratto il minimo vitale (2.000 – 1.062,82). Il risultato, pari a 937,18 euro, sarà pignorabile entro un quinto.

Tale limite vale anche quando il pignoramento viene fatto, anziché in capo all’Inps, sul conto corrente ove la pensione viene accreditata. In tale ipotesi, si aggiunge un ulteriore limite: le somme che sono già depositate sul conto possono essere pignorate solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale (che per il 2024 è pari a 534,41 euro, quindi 1.603,23 euro).

Si può pignorare l’assegno di invalidità?

Non resta che verificare se si possa invece pignorare l’assegno di invalidità. Tale emolumento spetta ai lavoratori con capacità lavorativa ridotta a causa di una infermità permanente di natura fisica o mentale. Si tratta quindi di una prestazione previdenziale correlata al pagamento dei contributi, che al raggiungimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore si trasforma in pensione di vecchiaia. L’invalidità civile ha natura assistenziale. Pertanto, mentre l’assegno ordinario ha carattere di prestazione previdenziale e come tale può essere pignorato nei limiti che abbiamo visto sopra, la pensione di invalidità civile non è pignorabile in quanto è un sussidio assistenziale e rientra quindi tra le eccezioni previste dall’articolo 545 del Codice di procedura civile che abbiamo citato.

Da questa premessa di ordine generale discende che la pensione ordinaria di invalidità si somma alla pensione di vecchiaia e il calcolo della quota pignorabile si effettua sul montante eccedente il doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di mille euro (articolo 545, settimo comma, del Codice di procedura civile). Invece, qualora la seconda pensione sia di invalidità civile, è pignorabile esclusivamente la pensione di vecchiaia, sempre nella quota eccedente il doppio dell’assegno sociale e nella misura di un quinto.

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