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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, conferma che la mancata comunicazione ENEA relativa alle agevolazioni Ecobonus non è sanabile con la “Tregua Fiscale”. La certificazione ENEA costituisce un documento necessario per usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica. La linea dell’Agenzia sulle opere agevolate con il “Bonus Casa 50%” resta ferma. Scopri come ottenere le agevolazioni fiscali con la comunicazione ENEA sul portale ufficiale.


Con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate illustra le misure introdotte dalla legge di bilancio 2023 denominate “Tregua Fiscale” volte a sanare le situazioni che presentano irregolarità formali di determinati adempimenti in ambito fiscale.

Tra queste però non è ammessa la sanatoria per gli errori o per la mancata comunicazione ENEA inerente alle agevolazioni Ecobonus legate agli interventi di efficientamento energetico sugli edifici esistenti.

NIENTE SANATORIA PER LA COMUNICAZIONE ENEA

Nella Circolare 2/E l’Agenzia afferma che: «sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Tra le comunicazioni escluse dalla sanatoria in commento rientra, quindi, anche quella destinata all’Enea. Come confermato anche nella circolare dell’8 luglio 2020, n. 19/E, la certificazione all’Enea costituisce, infatti, uno dei documenti necessari per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici»

Di fatto conferma la linea dell’’ordinanza della Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151, della quale ho parlato in questo articolo, e che in sintesi ritiene la mancata o tardiva comunicazione ENEA entro i termini previsti ostativa alla fruizione dell’Ecobonus.

Ti riporto il passaggio esatto:«In tema di agevolazioni fiscali previste dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 e ss., l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione»

IL BONUS CASA E LA COMUNICAZIONE ENEA

Resta invece ferma la linea dell’Agenzia sulla mancata comunicazione per le opere rilevanti dal punto di vista energetico agevolate con il “Bonus Casa 50%”.

È già stato chiarito nella Circolare 46/E del 18 aprile 2019, in conformità al parere del Ministero della Sviluppo Economico con nota prot. n. 3797/2019, che la trasmissione all’ENEA per «gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal comma 2-bis dell’art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento»

In sostanza per il bonus casa ed il Sismabonus, art. 16 del Decreto-Legge 63 del 2013, quando gli interventi comportano un risparmio energetico c’è l’obbligo della comunicazione ENEA. In mancanza però, non si perde l’agevolazione, a differenza dell’Ecobonus.

REMISSIONE IN BONIS

L’unica possibilità di “sanare” la mancata comunicazione ENEA entro il termine di 90 giorni è quella della remissione in bonis. Su questo c’è la conferma sia nella sentenza della Cassazione precedentemente citata, che nella circolare 2/E del 2022 «il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile.»

Remissione in bonis già trattata nella circolare 33/E del 2022 in merito alla tardiva comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura con scadenza naturale al 16 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

In conclusione l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha illustrato le misure introdotte dalla legge di bilancio 2023, note come “Tregua Fiscale”, per sanare le irregolarità formali negli adempimenti fiscali. Tuttavia, la sanatoria non è ammessa per gli errori o per la mancata comunicazione ENEA riguardante le agevolazioni Ecobonus per l’efficientamento energetico degli edifici esistenti. La comunicazione ENEA è considerata un documento necessario per ottenere la detrazione e, pertanto, esclusa dalla sanatoria. La mancata o tardiva comunicazione ENEA è ostativa alla fruizione dell’Ecobonus. 

Per quanto riguarda invece il “Bonus Casa” la linea dell’Agenzia sulla mancata comunicazione per le opere agevolate è confermata. La trasmissione all’ENEA per gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico non causa la perdita del diritto alla detrazione, se non effettuata.

Infine l’unico adempimento che consente di presentare oltre i 90 giorni, ma entro la prima dichiarazione dei redditi dalla scadenza, la comunicazione ENEA è la remissione in bonis, a fronte del versamento della sanzione prevista.

Fonti:

Circolare 2/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate

risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46/E

Articolo sull’ordinanza della Cassazione 21 novembre 2022, n. 34151

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Danilo Torresi

 

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