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La legge 124/2015 ha mutato alcune disposizioni della legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990) in tema di autotutela amministrativa. Per quanto più interessa la scuola sono da evidenziare, tra le altre, le modifiche agli artt. 21-quater e 21-nonies, apportate dalle lettere c) e d) dell’indicato art. 6, l. 124/2015.

Gli interessi pubblici oggetto di cura dei pubblici poteri

Per mezzo della legge vengono individuati alcuni interessi pubblici come quelli oggetto di cura da parte dei pubblici poteri – la difesa esterna, l’ordine pubblico interno, l’assistenza sanitaria, la tutela dell’ambiente, la scuola e l’università ecc.-; e la cura degli interessi viene affidata, attribuita, a singole articolazioni dell’organizzazione pubblica, in genere conferendo loro, a tal fine, particolari capacità giuridiche, qualificate come poteri amministrativi.

Gli istituti giuridici

Gli istituti in argomento interessano il potere di cui dispongono le pubbliche amministrazioni di privare di effetti i propri atti o provvedimenti, o in maniera temporanea (potere di sospensiva ex art. 21-quater) o, addirittura, definitiva (potere di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies).
La precedente normativa non aveva in alcun modo indicato o, peggio, previsto nessun limite temporale all’esercizio dei poteri in questione, dando, a ciascun’amministrazione pubblica, dunque, ampia discrezionalità sul loro utilizzo. La riforma Madia, di fatto, incide proprio sotto questo aspetto, fissando un espresso termine di decadenza per l’esercizio dei poteri caducatori e sospensivi (18 mesi).

Annullamento d’ufficio (art. 21-nonies, legge 241/1990)

In linea generale, l’annullamento d’ufficio presunto dall’art. 20 della l. 241/1990 immagina l’originaria illegittimità del provvedimento ex art. 21-octies, comma 1; un provvedimento che l’amministrazione elimina con effetti ex tunc, in quanto viziato ab origine da una delle tre tipiche cause di annullamento dell’atto amministrativo: violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza.

La limitazione temporale

Il cambiamento normativo si caratterizza per avere introdotto “i limiti temporali al potere di sospensione e di annullamento d’ufficio di tutti i provvedimenti amministrativi “autorizzatori ovvero attributivi di vantaggi economici” e nel fissare limiti parimenti temporali all’intervento amministrativo sui titoli formati in via implicita e sulle attività avviate in base a segnalazione certificata d’inizio attività” scrive Margherita Ramajolo.

La motivazione di questo cambiamento “è riconducibile – continua la Ramajolo – a un intento semplificatorio e più precisamente di tutela del privato dall’incoerenza nel tempo della pubblica amministrazione. Semplificazione è termine dalle molteplici declinazioni e dentro tale concetto si racchiudono manifestazioni diverse che spaziano da una semplificazione normativa a una semplificazione amministrativa. Nel nostro ordinamento giuridico la semplificazione amministrativa assume una veste particolare: dal momento che il procedimento riveste un ruolo centrale per l’azione amministrativa, speciale attenzione è tributata alla semplificazione riferita direttamente al procedimento, la quale si realizza con tecniche di eliminazione (soppressione delle procedure), tecniche di riduzione (snellimento delle procedure), tecniche di razionalizzazione (miglioramento delle decisioni con il ricorso, ad esempio, a sportelli unici o conferenze di servizi)”.

La riforma Madia – come tra l’altro ben si evince da un pregevole studio dell’Università degli studi di Padova – infatti, ha introdotto, tra gli elementi importanti, alcuni elementi dirompenti: all’art. 21-nonies (l. 241/1990), per esempio, una limitazione temporale della durata del potere di autotutela così detta decisoria (potere della PA di riesaminare, senza l’intervento del giudice, i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli).
L’art. 6, comma 1, lett. d), l. 124/2015, ha inserito, per esempio, all’art. 21-nonies della l. 241/1990, dopo le parole “entro un termine ragionevole”, il seguente inciso: “comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20”.

Provvedimenti autorizzativi e limiti temporali

Per quanto interessa, invece, i provvedimenti autorizzativi o attributivi di vantaggi economici, difatti, è ordinata la decadenza dal potere di autotutela decorsi 18 mesi dall’emanazione dell’atto illegittimo. Quindi, decorsi i 60 giorni per l’impugnazione in sede giurisdizionale dell’atto e trascorsi gli indicati 18 mesi dall’emanazione per l’esercizio dei poteri di autotutela, l’atto non può più essere eliminato.

False rappresentazioni dei fatti

L’unica eccezione alla nuova disciplina riguarda i provvedimenti amministrativi ottenuti sulla base di false rappresentazioni dei fatti, di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, per effetto di condotte costituenti reato, ove accertate con sentenza passata in giudicato. Provvedimenti emanati sulla base di questi presupposti possono sempre essere annullati in autotutela, anche dopo l’avvenuto decorso dei 18 mesi sopra citati.

Sospensione in autotutela (art. 21-quater, legge 241/1990)

In coerenza con la modifica all’art. 21-nonies (annullamento d’ufficio, paragrafo precedente), la legge di riforma ha modificato l’art. 21-quater, l. 241/1990, limitando a 18 mesi anche il potere dell’organo che ha emanato il provvedimento amministrativo di sospendere l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento stesso, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario.
L’art. 6, comma 1, lett. c), ha aggiunto all’art. 21-quater il seguente periodo: “La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies.”

Decorsi i 18 mesi, arco temporale in cui l’amministrazione interessata potrebbe annullare d’ufficio il proprio atto riconosciuto illegittimo, l’amministrazione decade anche dal potere di sospendere il proprio atto.

Il decreto di autotutela

Pubblichiamo, a seguire, una serie di decreti, in autotutela, su casistiche assai frequenti nelle nostre scuole.

AUTOTUTELA protezione dati

Decreto autotutela convocazione docenti scuola primaria

Decreto annullamento pubblicazione graduatoria-selezione-esperti-esterni-pon-fse

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