Per effetto della riforma dello Sport, la gestione delle collaborazioni amministrativo-gestionali si è complicata. Segue una utile guida, di carattere sintetico e riepilogativo.
Profili contrattuali. I «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale» resi a favore di enti sportivi o enti affilianti sono disciplinati da una specifica norma del decreto di riforma del lavoro sportivo (art. 37 del dlgs 36 del 2021).
Sono «attività di carattere amministrativo-gestionale» quelle legate alla segreteria sportiva (raccolta iscrizioni all’ente, gestione e contabilità, etc; cfr. Agenzia delle entrate nella circolare n. 21/E del 22 aprile 2003). Non lo sono le attività svolte da figure apicali di direzione o controllo dell’ente sportivo. Non sono pertanto né rapporti di lavoro sportivo in senso proprio né rapporti d’opera intellettuale per i quali è necessaria l’iscrizione in albi o elenchi (es. giornalista che cura la comunicazione).
Non si applica né la presunzione di autonomia valevole per i collaboratori sportivi (art. 28), né la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato in caso di etero-organizzazione della prestazione (art. 2, comma 2, dlgs 81 del 2015).
Occorre scrivere il contratto e gestire il rapporto con grande attenzione, per far emergere dal documento e dai fatti la sussistenza di una genuina collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 n. 3 c.p.c.)
Disciplina generale. Si applicano le disposizioni valevoli per la generalità delle collaborazioni coordinate e continuative (ad es. “decreto trasparenza”, dlgs 104 del 2022) con alcune precise deroghe in materia fiscale e previdenziale.
Il dlgs 81 del 2008 trova integrale applicazione se i collaboratori lavorano nei luoghi del committente (art. 3, comma 7). In caso contrario o comunque se i compensi percepiti non superino i cinquemila euro, trova applicazione esclusivamente l’art. 21 del dlgs 81 del 2008 (obblighi e facoltà a carico e spese del collaboratore).
Disciplina assicurativa (Inail). A differenza degli sportivi, i collaboratori di carattere amministrativo-gestionale ricevono la copertura assicurativa Inail (cfr. circolare Inail n. 46/2023). Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.
L’attività è equiparata a quella “d’ufficio” (voce 0722; tasso medio 5,00‰). Ai fini del calcolo dei premi, la base imponibile è costituita, come per gli altri collaboratori coordinati (circolare Inail n. 12 del 2024, paragrafo 1.8) dai compensi effettivamente percepiti per l’intero anno, se il collaboratore è mono-committente nel corso dell’anno. Altrimenti deve essere frazionata nell’anno in proporzione alla durata del rapporto e/o ripartita tra i diversi committenti (circolare Inail n. 32 del 2000).
Disciplina previdenziale (Gestione separata Inps). I committenti devono versare i contributi alla gestione separata Inps (art. 37, commi 3, 4 e 5, dlgs 36 del 2021; cfr. anche circolare Inps 88/2023 e 67/2024), ripartiti nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. I contributi sono dovuti esclusivamente per i compensi superiori a € 5.000,00, anche se percepiti da più committenti.
L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 24%, se i lavoratori siano già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (comma 6); o al 25% per soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie (comma 7). Sono fatti salvi minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, l. n. 233 del 1990, e il massimale (cfr. ultima circolare Inps n. 24/2024).
Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. I collaboratori amministrativo-gestionali accedono regolarmente alla Dis-Coll.
Fisco. I redditi dei collaboratori di carattere amministrativo-gestionale sono equiparati a quelli dei lavoratori dipendenti a fini fiscali (50, comma 1, lett. c-bis, Tuir). Ciò incide anche sul regime dei rimborsi (v. sopra). I contributi previdenziali ed assistenziali versati non concorrono a formare il reddito ai fini tributari.
Trova inoltre applicazione il sesto comma dell’art. 36 del decreto di riforma, ai sensi del quale: a) i corrispettivi dei collaboratori amministrativo gestionali sono equiparati ai «compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo» ai fini dell’esclusione dalla base imponibile di un importo complessivo pari a € 15.000,00; 2) ai fini Irap, i compensi inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile.
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