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Una misura aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Ecco come funziona

Pubblicato: 27 Febbraio 2020 19:02Aggiornato: 24 gennaio 2024 15:17




Nel 2018 è stata introdotta la Definizione agevolata 2018, chiamata anche rottamazione-ter. Si tratta di una vera e propria pace fiscale aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Cos’è la rottamazione ter

La Definizione agevolata prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Cos’è escluso dalla rottamazione ter

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Le scadenze

Per usufruire della rottamazione-ter, era stata inizialmente prevista la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.

Successivamente, nel 2019 con il cosiddetto decreto Crescita si sono riaperti i termini per aderire alla rottamazione-ter, fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. L’agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla rottamazione-ter già presentate entro il 30 aprile 2019.

È stato anche previsto l’accesso automatico ai benefici della rottamazione-ter, senza necessità di presentare alcuna dichiarazione di adesione, per i debiti che risultano:

  • già oggetto di rottamazione bis (DL 148/2017), nel caso in cui le rate del piano di definizione agevolata a suo tempo concesso, in scadenza nei mesi di luglio/settembre/ottobre 2018, siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018;
  • già oggetto di precedenti rottamazioni, indipendentemente dal pagamento delle rate del piano di definizione precedentemente concesso, ed intestati a soggetti che risultavano risiedere in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Se avete presentato la domanda entro il 30 aprile

Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter. La prima rata e la seconda (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.

Le rate successive era state fissate per il 28 febbraio 2020 (slittato al 30 aprile per effetto del decreto emergenza sul Coronavirus), il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente ha ricevuto i primi 10 bollettini per il pagamento. Prima della scadenza dell’undicesima rata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi.

Se siete rientrati automaticamente nella rottamazione-ter

Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente un piano di dilazione ripartendo il debito residuo del precedente piano concesso (la cosiddetta rottamazione-bis) in 10 rate di pari importo.

La prima rata e la seconda sono scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché coincidente con la giornata festiva del sabato.

Le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020. Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.

Se avete presentato la domanda entro il 31 luglio

Entro il 31 ottobre 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter.

A seconda della scelta che avete effettuato, il debito è estinto in un’unica soluzione (con scadenza di pagamento al 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione che prevede::

  • fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), è pari al 20% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020;
  • fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la rottamazione-bis, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. La prima rata del nuovo piano è scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Ritardo nel pagamento

Nel caso in cui il contribuente non dovesse rispettare le scadenze della pace fiscale va incontro a due conseguente:

  • decade dai benefici che sono previsti dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Questo significa, in altre parole, che il debito non può più essere dilazionato;
  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvierà le pratiche per recuperare il credito.

È bene prestare la massima attenzione alle scadenze, perché ci si può ritrovare in una di queste due situazione anche quando si effettua il versamento in ritardo o con un importo insufficiente.

 

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