I fondi a sostegno delle famiglie a basso
reddito per l‘installazione di impianti
fotovoltaici residenziali sono realtà: è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2023, n. 261,
il Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dell’8
agosto 2023, che ha istituito il “Fondo nazionale
reddito energetico”.
Fondo Nazionale reddito energetico: 200 milioni per impianti
fotovoltaici residenziali
Il provvedimento disciplina le modalità di funzionamento del
Fondo, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le
modalità di presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni, destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici
in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo
residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione
di disagio economico.
Il Soggetto gestore delle attività per l’operatività del Fondo è
il GSE che, nello specifico, si occuperà di:
- a) attivare e gestire i conti correnti bancari del
Fondo; - b) realizzare una piattaforma informatica digitale per
l’acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni, per la
rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti e per la
gestione delle transazioni economiche del Fondo. La piattaforma
prevede l’interoperabilità con il sistema Gaudì di Terna, la
presenza di simulatori per la stima della producibilità degli
impianti e per il calcolo della quota di autoconsumo rispetto alla
producibilità dell’impianto fotovoltaico, oltre che appositi
contatori mediante i quali dare evidenza delle risorse
disponibili; - c) pubblicare i bandi per la presentazione delle istanze di
accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale; - d) fornire informazioni e/o chiarimenti per facilitare
l’accesso alle agevolazioni; - e) svolgere l’attività istruttoria delle istanze di accesso
alle agevolazioni; - f) effettuare i controlli sulla regolarità degli interventi
realizzati.
Le risorse del Fondo
Le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico
ammontano a 200 milioni di euro, che saranno così
suddivisi per ciascuna delle annualità 2024 e 2025:
- a) 80 milioni di euro alle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia; - b) 20 milioni di euro alle restanti
regioni o province autonome.
Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario
da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome,
altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit,
ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi
strutturali e di investimento europei.
Modalità di funzionamento del Fondo
Il Fondo ha natura rotativa ed è alimentato con le risorse
derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una
durata di venti anni, da parte del GSE, dell’energia elettrica non
autoconsumata dal soggetto beneficiario. L’energia elettrica
oggetto di autoconsumo fisico realizzato sul medesimo punto di
connessione alla rete elettrica rimane nella disponibilità del
soggetto beneficiario.
Con decreto del direttore della DGIE verrà approvato il
regolamento del Fondo, che verrà pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero e su quello del GSE entro
novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto
ministeriale..
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le
persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in
condizione di disagio economico, con ISEE inferiore a
15mila euro, ovvero inferiore a 30mila
euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli
a carico.
È possibile presentare una sola istanza e si può
beneficiare dell’agevolazione una sola volta.
Interventi ammissibili
Sono ammessi alle agevolazioni gli interventi di installazione
di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di
autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali è
attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso
alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia
elettrica nella titolarità del soggetto beneficiario o di
altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
Gli interventi devono garantire che una quota dell’energia
elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, definita nell’ambito
del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere per una
durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio
di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance
dell’impianto.
Le utenze di consumo sono asservite a unità immobiliari di
residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della
presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni. Sono
ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A
delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso,
delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e
A10.
Gli interventi devono:
- a) essere realizzati su coperture
e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative
pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il
soggetto beneficiario è titolare di un valido diritto reale; - b) rispettare i requisiti tecnici
definiti nell’ambito del regolamento del Fondo; - c) prevedere una potenza nominale
degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a
6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile
in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione
dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
Le agevolazioni non sono accessibili ai soggetti che realizzano
impianti ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di
integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art.
26, del d.Lgs. n. 199/2021.
Soggetti realizzatori
Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente da
imprese abilitate all’installazione degli impianti
di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) , del decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37,
che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e
aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di
installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia
rinnovabile, come disciplinato dall’art. 15 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28 e, eventualmente, iscritte al registro di cui
al comma
Il GSE definirà tempi e modalità di costituzione di un apposito
registro dei soggetti autorizzati, oltre che le
modalità di presentazione delle richieste di iscrizione, gli
obblighi e i requisiti richiesti, le modalità di verifiche
effettuate dal GSE ai fini dell’inserimento nel registro e le
modalità di aggiornamento dello stesso.
Agevolazioni concedibili, costi ammissibili e cumulabilità
Agli interventi per i quali si è conclusa la stipula del
contratto di reddito energetico è concesso un contributo in
conto capitale pari alle spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura
dei servizi, riconosciuti direttamente al soggetto
realizzatore da parte del GSE, entro i limiti massimi stabiliti
dalla seguente tabella:
Potenza nominale elettrica – Pn (kWe) |
Quota fissa (€) |
Quota variabile (€/kWe) |
2 ≤Pn ≤6 |
2.000 |
1.500 |
Non rientrano tra i costi ammissibili i costi di esercizio
connessi al servizio di misura dell’energia prodotta svolto dal
gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori
correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nonché la
disinstallazione di tutti i componenti di impianto e le attività
propedeutiche all’avvio allo smaltimento degli stessi, fermo
restando quanto previsto dall’art. 24 – bis del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49, in materia di finanziamento della gestione
dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da
fotovoltaico in capo ai produttori.
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri
incentivi pubblici.
Modalità di presentazione delle domande
L’istanza di accesso alle agevolazioni va trasmessa
sulla piattaforma del GSE da parte del soggetto
beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto
realizzatore. L’esame da parte del GSE delle istanze di accesso
alle agevolazioni avverrà in ordine cronologico, secondo il
meccanismo della procedura a sportello.
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