La legge di Bilancio 2024 interviene sulla disciplina dei fringe benefit ampliando la soglia di non imponibilità fiscale e contributiva. In particolare, per il 2024, è previsto l’innalzamento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità per l’assegnazione di fringe benefit ai dipendenti, con incremento a 2.000 euro in presenza di figli a carico. Per l’applicazione del limite maggiorato quali sono gli adempimenti per lavoratori e datori di lavoro? I primi sono tenuti a produrre al sostituto d’imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico. Il datore di lavoro deve conservare la documentazione per i successivi controlli ed effettuare un’informativa alle RSU, laddove presenti. Quali sono le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per i fringe benefit?
Cosa sono i fringe benefit
I fringe benefit rappresentano benefici accessori alla retribuzione monetaria che l’azienda riconosce ai propri lavoratori. Si tratta erogazioni in natura, sotto forma di beni, servizi o agevolazioni, che l’azienda offre per migliorare le condizioni lavorative dei propri dipendenti o per incentivarli alla produttività e per fidelizzarli.
In ossequio al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 1. TUIR) il reddito imponibile non è soltanto quello connesso al lavoro effettivamente prestato, ma anche quello che si collega al rapporto lavorativo e prescinde dalle prestazioni effettivamente svolte. La concessione di fringe benefit contribuisce al miglioramento della vita del dipendente (sia all’esterno che all’interno dell’azienda), inoltre trasmette un’immagine positiva e consente risparmi fiscali per l’azienda.
Tra le forme più diffuse di benefit ricordiamo la concessione di autovetture aziendali, di un telefono cellulare, di prestiti agevolati, di soggiorni a prezzi agevolati in località turistiche, assicurazioni sulla vita, iscrizione a circoli culturali, acquisto di libri, abbonamenti a teatro o al cinema etc. |
La disciplina dei fringe benefit è stata oggetto di numerosi interventi negli ultimi anni, finalizzati soprattutto ad ampliare la soglia di non imponibilità fiscale e contributiva, allo scopo di far fronte alla crisi economica e sostenere il potere d’acquisto delle retribuzioni.
Ai fini dell’applicazione della disciplina prevista per l’anno 2023, tra i benefit era possibile ricomprendere anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
La nuova disciplina 2024
Le nuove disposizioni, quindi, confermano limitatamente al solo periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR che nel valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Per tali beni è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito nei limiti citati e per il 2024 ad essi si aggiungono gli interessi sui mutui e le spese per l’affitto relativi alla prima casa.
Anche per il 2024, ai fini dell’applicazione del limite maggiorato a 2.000 euro, i lavoratori sono tenuti a produrre al sostituto d’imposta una dichiarazione contenente il codice fiscale dei figli a carico (art. 1, comma 17). La norma non impone alcuna forma specifica per effettuare la dichiarazione che, pertanto, può essere resa con le modalità che il datore di lavoro e il lavoratore riterranno più opportune. A tale proposito, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione, anche nel caso in cui sia stata firmata digitalmente, per i successivi controlli. Il lavoratore che perde i requisiti dopo aver prodotto la dichiarazione dovrà darne comunicazione al sostituto d’imposta e quest’ultimo dovrà recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.
Il datore di lavoro che effettua il conguaglio di fine anno, deve tener conto anche dei beni e servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro; tuttavia, ai soli fini previdenziali, al superamento del limite previsto, egli provvede al versamento dei contributi esclusivamente sulla parte di fringe benefit da lui erogati; mentre, ai fini fiscali, deve trattenere l’IRPEF anche sui fringe benefit corrisposti da eventuali precedenti datori di lavoro (cfr. messaggio INPS n. 3384 del 6 novembre 2023).
Soggetti |
Limite |
Novità 2024 |
Lavoratori e lavoratrici |
1.000 euro |
Spese di affitto e interessi su mutui prima casa |
Lavoratori e lavoratrici con figli a carico (art. 12, comma 2, TUIR) |
2.000 euro |
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
– la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata al 31 dicembre, secondo il principio di unitarietà del periodo d’imposta;
– al superamento del limite (sia quello ordinario che quello maggiorato), l’intero valore concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non la sola quota eccedente;
– i fringe benefit a cui si applica il limite maggiorato possono comprendere anche il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche (acqua, luce, gas).
La stessa circolare ha inoltre chiarito che:
– il maggior limite si applica per intero a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché a carico di entrambi;
– hanno diritto all’agevolazione anche i genitori lavoratori che non possono beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico in quanto beneficiari dell’assegno unico e universale (AUU);
– entrambi i genitori hanno diritto al beneficio nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per i figli a carico interamente al genitore con il reddito più elevato.
– i datori di lavoro che applicano il maggior limite, sono tenuti ad effettuare un’informativa preventiva alle RSU, laddove presenti; tale dichiarazione può essere presentata al più tardi entro la conclusione del periodo d’imposta.
Le somme relative alle utenze del lavoratore pagate o rimborsate nel corso dell’anno precedente, che si riferiscono a consumi di competenza del medesimo anno, devono essere escluse dalla nuova agevolazione per evitare la duplicazione del beneficio.
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