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Qual è il termine per eseguire il precetto dopo la notifica di un decreto ingiuntivo? Cosa succede in caso di provvisoria esecuzione del provvedimento?

Chi vanta un credito certo, liquido ed esigibile può chiedere al giudice l’emissione di un provvedimento con cui il debitore venga condannato immediatamente al pagamento di quanto dovuto. Si tratta del noto decreto ingiuntivo, con il quale viene intimato di onorare il debito entro il termine massimo di quaranta giorni. Con il presente articolo ci soffermeremo su una specifica questione: vedremo cioè quanto tempo passa dal decreto ingiuntivo al precetto.

In buona sostanza, si tratta di comprendere dopo quanto tempo il creditore può dare avvio all’esecuzione forzata, cioè alla procedura che consente di espropriare i beni del debitore.

Qual è il termine per eseguire il precetto dopo la notifica di un decreto ingiuntivo? Approfondiamo l’argomento.

Cos’è il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è il provvedimento con cui il giudice ordina al debitore di pagare una certa somma di denaro al creditore ovvero di consegnargli determinati beni mobili (un oggetto, alcuni documenti, ecc.).

Il decreto ingiuntivo è emesso dal giudice su richiesta del creditore, senza contraddittorio con il debitore, a cui va notificato nel termine di 60 giorni.

Quest’ultimo può però difendersi proponendo opposizione entro 40 giorni da quando gli è stato notificato il provvedimento.

Il decreto ingiuntivo si può ottenere solamente se il credito è:

  • provato per iscritto, mediante qualsiasi tipo di documento (contratto, ecc.);
  • liquido, cioè già determinato nell’ammontare. Non si può quindi chiedere il decreto ingiuntivo per ottenere un risarcimento, a meno che non sia determinabile sulla base delle previsioni contrattuali o di altra fonte certa;
  • esigibile, cioè se può essere chiesto immediatamente, senza dover attendere un certo termine.

Cos’è il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo?

Se la

prova del credito è particolarmente evidente (ad esempio, perché fondata su assegno o cambiale), il giudice può autorizzare l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, consentendo quindi al creditore di intraprendere l’esecuzione forzata sui beni del debitore senza attendere il decorso dei 40 giorni durante i quali è possibile fare opposizione.

In buona sostanza, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo fornisce al creditore il titolo per poter pignorare immediatamente il patrimonio del debitore (previa notifica del precetto, come diremo a breve).

Cos’è il precetto?

Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto può dunque giustamente essere paragonato a un ultimatum, visto che, decorsi i dieci giorni concessi per adempiere, il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata, ad esempio con il pignoramento del conto corrente

.

Il precetto è efficace per novanta giorni dal momento in cui è stato notificato: ciò significa che, scomputati i dieci giorni di tempo che devono essere concessi al debitore per poter adempiere, il creditore avrà ottanta giorni di tempo utili per poter intraprendere l’esecuzione forzata, scaduti i quali dovrà notificare un nuovo atto di precetto.

Cos’è il titolo esecutivo?

Il titolo esecutivo è un documento che legittima le pretese di una persona e, in particolare, consente di esercitare l’azione esecutiva sui beni di un altro soggetto.

Costituiscono titoli esecutivi:

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (ad esempio, il decreto ingiuntivo non opposto oppure munito della provvisoria esecutività);
  • le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
  • gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Qual è il termine per il precetto dopo decreto ingiuntivo?

Quanto tempo passa dal decreto ingiuntivo al precetto?

Dipende dalle circostanze:

  • se il decreto ingiuntivo è stato dichiarato dal giudice provvisoriamente esecutivo, il creditore dispone già di un titolo esecutivo; pertanto, può procedere immediatamente alla notifica del precetto – unitamente al decreto – e, decorsi 10 giorni, iniziare l’esecuzione forzata;
  • se il decreto ingiuntivo non è provvisoriamente esecutivo, allora si potrà procedere alla notifica del precetto solamente decorsi quaranta giorni dalla notificazione del decreto stesso al debitore, sempreché questi non abbia proposto opposizione.

In buona sostanza, la notifica del precetto dipende dalla possibilità, per il creditore, di poter vantare un titolo esecutivo.

Nel caso del decreto ingiuntivo, esso costituisce titolo esecutivo solamente se entro quaranta giorni dalla notifica non è stato opposto (ed è quindi divenuto definitivo) oppure se è stato dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo, a prescindere dal decorso dei quaranta giorni e dall’eventuale opposizione.

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