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Le novità sul PCT contenute nella legge di conversione del d.l. n. 83/2015.

La legge di conversione [1] del D.L. n. 83/2015, entrata in vigore il 21 agosto 2015, ha introdotto non poche modifiche rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri in materia di processo telematico.

Esaminiamo insieme le principali novità emerse con la legge di conversione.

Processo amministrativo telematico e processo telematico in grado di appello

L’entrata in vigore del processo telematico nel processo amministrativo è confermata al 1 gennaio 2016.

Anche per i procedimenti in appello, l’entrata in vigore della modalità telematica viene prorogata al 1 gennaio 2016, confermando però la possibilità, a decorrere dal 30 giugno 2015, di depositare telematicamente l’atto introduttivo, il primo atto difensivo ed i documenti che si offrono in comunicazione nel giudizio di appello.

Estensione del potere di autentica

Si estende il potere di autentica di tutti gli atti processuali di parte, nonché di provvedimenti del giudice cartacei e detenuti in originale o in copia conforme, destinati al deposito telematico, sebbene non si chiarisca esplicitamente che anche i documenti del fascicolo di parte possono essere autenticati dall’avvocato.

Questo non risolve definitivamente la delicata problematica del deposito telematico dei fascicoli cartacei dei precedenti gradi di giudizio, con la conseguenza che, nell’incertezza attuale, sarà necessario depositare in cancelleria il fascicolo del precedente grado di giudizio svoltosi in forma cartacea, sebbene il procedimento d’appello vedrà l’introduzione delle nuove modalità telematiche.

L’autentica, in questi casi, varrà solamente per gli atti processuali e non anche per i documenti allegati che sarà utile allegare, nel dubbio, in formato cartaceo.

Sarà possibile autenticare [3] anche le comunicazioni telematiche inoltrate dalla cancelleria nel grado precedente.

Giusta la previsione del comma 3 dell’art. 16 undecies, “l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato”.
Sono state, dunque, momentaneamente accantonate le problematiche interpretative relative alla necessità di inserire l’impronta hash nell’attestazione di conformità. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento.

La questione dell’autentica nell’ambito della stessa copia informatica o in foglio separato non trova unanimi conclusioni nella dottrina attuale. Molti studiosi del PCT hanno, a questo proposito, sollevato il problema della necessità –o meno – dell’autentica del documento nell’ambito della copia informatica o in foglio separato: nel dubbio, e fino alla pubblicazione ed alla entrata in vigore delle modifiche alle specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, è comunque consigliabile che l’attestazione di conformità sia contenuta nello stesso documento telematico e non su foglio separato.

Problematiche concernenti la notifica e l’autenticazione degli atti

Poiché per espressa previsione del comma 3 le copie destinate alla notifica a mezzo PEC dovranno essere munite di attestazione contenuta nella relata di notifica, non sarà possibile notificare a mezzo PEC copie informatiche di documenti formati in origine su supporto cartaceo (ad es. copia conforme o copia esecutiva cartacea rilasciata dalla cancelleria). In questo caso si dovranno notificare gli atti ed i provvedimenti estratti dal fascicolo informatico, tenendo conto che occorre estrarre non più la copia informatica, ma il duplicato informatico per i quali il comma 9 bis dell’art. 16 bis d.l. n. 179/2012, non prevede alcuna necessità di apporre attestazioni.

Viene infine previsto, al comma 3 bis dell’art. 16 undecies, che gli avvocati nell’esercizio del potere di autentica sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Una ulteriore importante novità inserita nella legge di conversione -a modifica dell’art. 16 bis d.l. n. 179/2012 – è l’introduzione nella suddetta norma del comma 9

octies in cui si prevede che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.

Copia di cortesia

È previsto che il Giudice possa ordinare, per ragioni specifiche, il deposito della copia cartacea dei documenti informatici. Si tratta, però, di una previsione priva di sanzione: questo consentirà di superare gli orientamenti giurisprudenziali che avevano pesantemente sanzionato il mancato deposito della cosiddetta “copia di cortesia” sollevando le proteste del mondo Forense.

L’indicazione delle ragioni che rendono opportuna o necessaria la copia cartacea implica l’abbandono della possibilità che tutto il processo si svolga con la duplice modalità (informatica e cartacea) risolvendo una problematica sulla quale vi è stata una giurisprudenza altalenante e precisi pronunciamenti in contrario delle associazioni degli Avvocati.

È peraltro demandata al Ministro per la Giustizia l’emanazione di un Regolamento che disciplini organicamente la materia dei depositi cartacei, stabilendo le misure organizzative per l’acquisizione anche di

copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche, per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità e per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee.

Si tenga presente, a questo proposito, che il Ministero con due comunicati stampa, ha chiarito che l’emanando Decreto ministeriale non introdurrà un doppio binario telematico e cartaceo, ma avrà invece l’obiettivo “di stabilire rigorosamente – in modo uniforme su tutto il territorio nazionale al contrario di quanto accaduto finora – i casi tassativi in cui è ammissibile l’acquisizione di copia di cortesia, ripartendo i relativi oneri tra uffici giudiziari e avvocatura”.

Il Regolamento, già in lavorazione dagli uffici del Ministero – si legge nel comunicato stampa del 4 agosto 2015 – “avrà il principale obiettivo di una più corretta gestione delle copie cartacee che negli uffici giudiziari ad oggi vengono prodotte, indipendentemente, ed anzi a prescindere, dall’esistenza di protocolli di prassi sulle copie di cortesia

”.

Si dovrebbe pervenire, dunque, ad una auspicabile uniformità di procedure in tutto il territorio nazionale, abbandonando le regolamentazioni emanate da molte cancellerie di Tribunali e caratterizzatesi per la scarsa coerenza di tutto il sistema.

Si auspica, ovviamente, che il deposito cartaceo venga effettivamente limitato ai casi in cui esso apparirà indispensabile dando spunto, viceversa, al potenziamento del processo telematico che, pur con le difficoltà del cambiamento epocale di procedure, potrebbe essere la prima e più importante riforma del processo civile. Una riforma invocata non solo dagli operatori del settore, ma anche da ambienti economici ed osservatorii internazionali.

Opposizione all’esecuzione e procedimento telematico

Appare quanto mai interessante, a proposito della invocata razionalizzazione del processo esecutivo, il chiarimento intervenuto in materia di opposizioni alle esecuzioni e agli atti esecutivi, nel caso in cui il creditore non abbia ancora iscritto a ruolo telematicamente il

pignoramento, rendendo dunque impossibile il deposito telematico o cartaceo dell’opposizione in assenza di numero di ruolo.

In questo caso l’art. 159 ter delle Disposizioni di attuazione recentemente introdotto, prevede che sia lo stesso opponente a depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell’atto di pignoramento.

Di fatto, dunque, sarà il debitore ad iscrivere a ruolo la procedura, depositando copia dell’atto di pignoramento. Il creditore dovrà successivamente depositare nel predetto fascicolo le copie conformi di quanto restituitogli dall’ufficiale giudiziario, nei termini previsti dagli artt. 518, 521 bis, 543 e 557.

Si prevede altresì che nel caso di iscrizione a ruolo ad opera del debitore opponente, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell’atto di pignoramento può essere priva dell’attestazione di conformità.
Il debitore in opposizione, in definitiva, potrà procedere al deposito con la duplice modalità: o in modo telematico, o con modalità cartacee, anche se si deve sottolineare che il deposito telematico degli atti concernenti l’opposizione all’esecuzione verrà formalmente introdotta il primo gennaio 2016, come previsto nelle disposizioni transitorie e finali all’articolo 11-bis.

Considerazioni conclusive

Può ben dirsi, in definitiva, che il processo telematico sia una riforma in corso, ma non conclusa; ma che non poteva essere altrimenti. La razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema Giustizia in Italia è una delle riforme più importanti ed è molto positivo che, seppur con le difficoltà che la continua necessità di intervento da parte di Leggi e Regolamenti dimostra, che il percorso sia stato iniziato.

“Ma in questo mare naviga la speranza, è il mondo che verrà. Ma non si torna indietro; non si torna indietro mai” per usare il testo della canzone del compianto Pino Daniele. Un concetto quanto mai in linea con la situazione in progress del faticoso percorso di riforma.

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