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Tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore; spostamento dei beni pignorati; mancata esecuzione di un provvedimento del giudice; ricerca e scelta delle cose da pignorare; potere di valutazione dei titoli di appartenenza dei beni rinvenuti nell’abitazione del debitore.

Il debitore nominato custode che non consegna l’auto pignorata all’istituto vendite giudiziarie risponde di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. In questo articolo, potrai trovare le ultime sentenze sul pignoramento mobiliare.

Opposizione di terzo avverso l’atto di pignoramento mobiliare

Nei giudizi di opposizione di terzo avverso l’atto di pignoramento mobiliare, l’onere della prova va ripartito a seconda che si tratti o meno di pignoramento presso il debitore. Vale il principio generale che l’opposizione dà vita ad un giudizio di cognizione ordinario e autonomo rispetto all’esecuzione, nel quale il fatto costitutivo della pretesa è il diritto del terzo opponente di sottrarre il bene pignorato all’esecuzione.

L’onere della prova grava su chi da una propria deduzione mira a far derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli. Incombe sull’opponente l’onere di provare il fatto giuridico dal quale egli fa discendere il suo dedotto diritto sui beni mobili sottoposti a esecuzione.

Corte appello Catania sez. II, 08/03/2022, n.464

Pignoramento mobiliare richiesto all’ufficiale giudiziario

L’atto con il quale la parte richieda il pignoramento mobiliare all’ufficiale giudiziario è idoneo ad interrompere istantaneamente la prescrizione, anche in caso di pignoramento c.d. negativo, purché l’attività di ricerca dei beni e di individuazione del luogo in cui effettuarla venga adempiuta nel rispetto delle condizioni di legge.

Cassazione civile sez. III, 23/12/2021, n.41386

Pignoramento mobiliare infruttuoso

Il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso eseguito dall’ufficiale giudiziario secondo le forme previste dagli artt. 513 e 518 c.p.c. è un atto di esercizio del credito idoneo ad interrompere la prescrizione a norma degli artt. 2943, comma 4. e 2945, comma 1, c.c., a condizione però che le predette attività siano conosciute o conoscibili dal debitore perché effettuate in luogo appartenente alla sua sfera giuridica anche alla sola presenza dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c.

Cassazione civile sez. III, 23/12/2021, n.41386

Pignoramento mobiliare negativo: può interrompere la prescrizione?

Ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla sfera giuridica del debitore stesso, nei termini di cui all’art. 513 c.p.c.

Cassazione civile sez. III, 23/12/2021, n.41386

Regolarità dell’iscrizione al ruolo e data d’udienza

Il rispetto del termine di trenta giorni dalla restituzione dell’ originale del pignoramento mobiliare presso terzi per l’ iscrizione al ruolo dello stesso costituisce l’ unico elemento rilevante ai fini della validità dell’ atto, mentre è irrilevante che nell’ atto fosse indicata una data d’ udienza anteriore all’ iscrizione al ruolo, data poi modificata dalla cancelleria del Giudice dell’ Esecuzione.

Tribunale Benevento, 28/09/2021, n.1879

Pignoramento mobiliare presso terzi

Il pignoramento mobiliare presso terzi e il giudizio di cognizione instaurato ex art. 548 c.p.c. non interrompono il termine di prescrizione del credito pignorato; più nel dettaglio, l’atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo ed eventualmente sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore e non in relazione al credito pignorato; ciò in quanto l’azione del creditore pignorante nel giudizio contro il terzo a norma dell’art. 548 c.p.c. non si identifica con l’azione surrogatoria di cui all’art. 2900 c.c.; in quest’ultima il creditore, pur mirando ad un risultato a lui utile, agisce nell’interesse e nel nome del debitore, mentre nella prima il creditore pignorante agisce in nome proprio e nei soli limiti del proprio interesse, prescindendo cioè dall’inerzia del debitore nella tutela dei propri diritti.

Consiglio di Stato sez. IV, 06/07/2021, n.5162

Tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore

In caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l’intervento del Fondo di garanzia L. n. 297 del 1982, ex art. 2, l’onere di dimostrare che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, e ha precisato che, a tal fine, non basta l’esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l’inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, dell’art. 543 c.p.c. e ss., e art. 555 c.p.c. e ss.

Tribunale Forli’ sez. lav., 20/03/2020, n.231

L’infruttuosità dei tentativi di esecuzione

A dover fornire la prova dell’insolvenza del datore è il lavoratore destinatario di tali somme, anche semplicemente attraverso un pignoramento non andato a buon fine purché si possa dimostrare che non vi sono altri beni del datore. Non è invece sufficiente a dimostrare lo stato di insolvenza del datore di lavoro non soggetto a fallimento il pignoramento infruttuoso presso il debitore volto a recuperare i soldi spettanti, a meno che il lavoratore provi, effettuando opportune ricerche, l’inesistenza di altri beni utilmente aggredibili con azione esecutiva (nel caso di specie il tribunale ha rigettato la domanda sull’assunto che il pignoramento mobiliare tentato dal lavoratore creditore non aveva dato esito fausto in quanto la sede della ditta datrice di lavoro risultava trasferita e non per impossidenza mobiliare).

Tribunale Trani sez. lav., 05/12/2019, n.2339

L’esito negativo dell’esecuzione forzata

In caso di insolvenza di datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, grava sul lavoratore, che invochi l’intervento del Fondo di garanzia ex art. 2, l. n. 297/1982, l’onere di dimostrare che, a seguito dell’esperimento dell’

esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti, con la precisazione che, a tal fine, non basta l’esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l’inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo in ordine alla eventuale titolarità, in capo allo stesso, di crediti verso terzi o di beni e diritti immobiliari, seguite, se positive, da esecuzione forzata ai sensi, rispettivamente, degli artt. 543 ss. e 555 ss. c.p.c..

Tribunale Bari sez. lav., 29/01/2019, n.410

Spostamento di beni sottoposti a pignoramento mobiliare

In materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e, nello specifico, in una ipotesi di spostamento di beni sottoposti a pignoramento mobiliare da parte della proprietaria e custode degli stessi – ipotesi prevista e punita dal comma 3 dell’art. 388 c.p. – l’elemento soggettivo del reato risulta integrato anche quando l’amotio e, quindi, l’elusione del vincolo di indisponibilità gravante sui beni staggiti, sia stata effettuata in conseguenza della necessità di osservare l’intimazione di precetto per il

rilascio dell’immobile in cui i predetti beni erano custoditi. La necessità di osservare l’intimazione di rilascio dell’immobile deve essere tenuta distinta dall’obbligo di mantenere a disposizione del creditore procedente i beni pignorati, colà custoditi. Le ragioni dell’avvenuta amotio dei beni, tuttavia, rilevano ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ex art. 62 bis c.p., all’imputato del reato di cui all’art. 388 c.p.

Corte appello L’Aquila, 18/05/2018, n.1235

Procedure per il recupero dei crediti e pignoramento mobiliare

Affinché il difensore d’ufficio possa ottenere la liquidazione dei propri onorari e delle relative spese da parte del magistrato deve dar prova, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 di aver esperito “inutilmente” le procedure per il recupero dei crediti professionali, tra le quali rientra altresì il pignoramento mobiliare che abbia avuto esito negativo.

Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.7067

Provvedimento giudiziale

L’opposizione agli atti esecutivi è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell’esecuzione, che è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l’atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l’ufficiale giudiziario (che, nella specie, aveva erroneamente dato preavviso, ad un soggetto diverso dal debitore identificato dal procedente, di un successivo accesso forzoso in adempimento di una richiesta di pignoramento mobiliare), esso è sottoponibile al controllo del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del

procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all’art. 617 c.p.c.

Cassazione civile sez. III, 06/03/2018, n.5175

Reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento

Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall’art. 388, comma terzo, cod. pen., ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene, cosicchè, una volta constatato che lo stesso è stato distolto dalla procedura esecutiva, deve escludersi che un successivo accertamento della medesima condotta già compiuta integri un’ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto violato il principio del “ne bis in idem” in relazione alla duplice contestazione relativa alla sottrazione da parte del ricorrente di

beni mobili sottoposti a pignoramento, accertata in occasione di due distinti accessi dell’addetto alle vendite giudiziarie disposti dal giudice dell’esecuzione).

Cassazione penale sez. VI, 27/09/2017, n.52173

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

L’errore su legge diversa da quella penale di cui all’art. 47, comma terzo, cod. pen., non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, fra le quali rientrano quelle che attribuiscono ad un bene il carattere della pignorabilità, trattandosi di disposizioni che, in quanto espressamente richiamate dall’art. 388, comma sesto, cod. pen., attraverso lo specifico riferimento alle cose o ai crediti “pignorabili”, ne costituiscono parte integrante.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna emessa in ordine al delitto di cui all’art. 388, comma sesto, cod. pen. per avere l’imputato, in qualità di debitore sottoposto a pignoramento mobiliare, dichiarato falsamente di non possedere

beni pignorabili, ritenendo erroneamente che la propria pensione fosse impignorabile).

Cassazione penale sez. VI, 31/05/2016, n.27941

Debitore non consegna l’auto pignorata all’istituto vendite giudiziarie

Integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, previsto dall’art. 388 cod. pen., la condotta del debitore esecutato che, divenuto custode – ai sensi dell’art. 521 bis cod. proc.civ. – dopo la notifica del pignoramento di un bene mobile registrato, omette di consegnare la cosa entro il termine di dieci giorni all’istituto vendite giudiziarie, continuando a trattenerla ed ad utilizzarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro preventivo di un’autovettura).

Cassazione penale sez. VI, 22/04/2016, n.19412

Pignoramento mobiliare e ordinanza di assegnazione

In materia di pignoramento mobiliare, l’ordinanza di assegnazione pur contenendo un accertamento che si esaurisce in ambito esecutivo, costituisce titolo esecutivo contro il terzo pignorato e vincola quest’ultimo nei confronti del creditore assegnatario qualora non sia stata tempestivamente proposta l’opposizione ovvero se proposta sia stata rigettata.

Tribunale L’Aquila, 27/03/2015, n.301

Opposizione agli atti esecutivi e pignoramento immobiliare

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che abbia rigettato l’opposizione agli atti esecutivi del debitore quando non sia dedotto, nell’atto di impugnazione, l’interesse in concreto leso e non sia indicata quale pronuncia, favorevole all’opponente, avrebbe dovuto rendere il giudice del merito.

(Nella specie, la sentenza impugnata era relativa ad una opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un pignoramento mobiliare presso terzi che, all’esito di dichiarazione negativa di questi, non era stato mai iscritto a ruolo, e non aveva avuto seguito, stante il mancato deposito del titolo e del precetto).

Cassazione civile sez. III, 25/01/2012, n.1029

Espropriazione mobiliare presso il debitore

In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 c.p.c. pone una presunzione di titolarità in capo a quest’ultimo dei beni che si trovano nella sua casa e negli altri luoghi a lui appartenenti; pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, è preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.

Cassazione civile sez. III, 20/12/2012, n.23625

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