Il sovraindebitamento è una condizione particolarmente delicata che, allo stato attuale, affligge un gran numero di cittadini italiani (L’ISTAT ne individua circa 7 MILIONI). Si tratta della difficile situazione economica che alcuni consumatori, liberi professionisti, piccole imprese e agricoltori si trovano ad affrontare. La legge 3/2012, oggi confluita nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII, aiuta con onestà e trasparenza, i soggetti non fallibili a risolvere la loro situazione di sovraindebitamento. Infatti, per offrire supporto a chi si trovasse in questa situazione complicata, nel 2012 il Governo Monti ha introdotto una legge creata ad hoc: la 3/2012 oggi come detto confluita nel CCII. Nonostante il notevole ritardo rispetto a molti altri paesi dell’area europea (in Francia la Legge è stata emanata nel 1989), questo provvedimento ha risollevato le sorti di molti debitori che, per via della propria condizione di difficoltà economico-finanziaria, si trovavano impossibilitati ad affrontare e onorare tutti i debiti assunti. Per promuovere la conoscenza dei risvolti positivi che questa legge può avere sulla situazione finanziaria di una persona in situazione di sovraindebitamento, nasce nel 2014 Rianalisi Bancaria Tributaria S.r.l., una società che ha 12 sedi dirette dove riceve i clienti e ha consolidato un rapporto di collaborazione con oltre 30 Studi Professionali.
L’IDEA ALLA BASE DEL PROGETTO
La dott.ssa Cristina Cavina, giovane donna laureata in Bocconi, dopo un’esperienza in PWC a Milano, decide di avviare il progetto di Rianalisi. L’attento studio della legge ed una ricerca di mercato atta a individuare i potenziali interessati fa ritenere fattibile lo sviluppo di un progetto che vede, al centro, le persone in stato di sovraindebitamento. L’idea progettuale, rivelatasi vincente, prevede che il Cliente venga ricevuto gratuitamente da personale qualificato, per esaminare se ci sono i presupposti per poter accedere alla ex Legge 3/2012. Una volta verificati i presupposti e la convenienza della ex Legge 3/2012, al cliente viene sottoposto un preventivo di spesa certo e contenuto e che, prevedendo una dilazione di pagamento, consente al cliente di affrontare la situazione. Il cliente non viene MAI abbandonato e viene accompagnato anche dal Professionista (Gestore) nominato per l’esame e la certificazione della pratica. Il sistema di lavoro predisposto, la serietà e l’impegno profuso hanno consentito a Rianalisi di essere candidata negli ultimi anni al premio Le Fonti Awards, risultando essere individuata come la prima società in Italia in materia di sovraindebitamento. La Candidatura di Rianalisi al premio di cui sopra è avvenuta su segnalazione di Studi professionali del Nord Italia, avendo la stessa assistito clienti in svariati Tribunali, da Trieste a Milano, passando per Treviso e Udine e giungendo fino a Roma e Firenze, senza tralasciare Vicenza e Verona o Gorizia. Rianalisi è stata la prima società a capire e illustrare ai soggetti sovraindebitati la possibilità di accedere alla ex Legge 3/2012, anche senza patrimonio, consentendo loro di ottenere l’azzeramento dei debiti.
3/2012: DI COSA SI TRATTA
L’allora Legge 3 promulgata nel 2012 dal Governo Monti (oggi confluita nel CCII) trae spunto dal corrispettivo provvedimento francese e deriva da un instradamento dato dalla Commissione Europea in materia di sovraindebitamento. E’ dedicata ai soggetti che, per legge, non possono accedere alle procedure concorsuali fallimentari. In questa specifica categoria rientrano, in particolare, imprenditori sotto soglia, professionisti iscritti ad un Albo professionale, consumatori indebitatisi non in ragione dell’attività di impresa nonché il mondo degli agricoltori. L’insieme di questi soggetti può accedere ai benefici garantiti dall’allora legge 3 del 2012 a patto che si riscontri nel comportamento del soggetto sovraindebitato correttezza e onesta.
L’allora Leggge 3/2012, oggi ccii, consente al soggetto sovraindebitato di pagare quello che può, in funzione del proprio patrimonio, del proprio reddito ed indipendentemente dai debiti assunti
La ex legge 3/2012 è l’unico istituto giuridico a beneficio dei debitori intesi come persone fisiche e imprese minori non potendo gli stessi accedere alle procedure concorsuali (ex fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.rianalisi.it
La ex legge 3/2012, ora CCII, consente TRE vie di soluzione al debito
CONCORDATO MINORE
Si rivolge alle piccole imprese, agli agricoltori, ai professionisti ed alle start-up innovative e consente di trovare una soluzione alla posizione debitoria proponendo un accordo ai creditori. L’accordo deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto. Sono esclusi dal voto: i creditori privilegiati, salvo che rinuncino al diritto di prelazione, i creditori in conflitto di interessi, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge n. 76/2016, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado.
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Si rivolge al consumatore e consente di ridurre i debiti mantenendo tutte o parte delle proprietà. La procedura consiste nella predisposizione di un piano che viene sottoposto al vaglio del Tribunale. I creditori possono proporre opposizione; ciò nonostante, il piano viene omologato se ritenuto fattibile e ammissibile sotto il profilo giuridico e se idoneo a soddisfare il diritto dei creditori in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Per questa procedura non è previsto il voto dei creditori.
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
Questa procedura consente al sovraindebitato di fronteggiare le posizioni debitorie, mettendo a disposizione dei creditori tutti i beni che possiede: immobili, autovetture, ecc.. Si tratta di una procedura della durata di tre anni durante i quali il debitore deve mettere a disposizione dei creditori i beni di cui dispone al momento dell’apertura della procedura e quelli sopravvenuti nel corso del triennio. Il debitore può accedere a questa procedura anche se non possiede beni ulteriori rispetto al proprio reddito. In questo caso, costui verserà una quota del proprio reddito determinato dalla differenza tra la retribuzione mensile e le spese necessarie al sostentamento proprio e della famiglia. La procedura viene aperta dal Tribunale senza necessità di consultare i creditori che, quindi, non devono previamente essere sentiti né esprimere un voto. Con la liquidazione, il sovraindebitato mette a disposizione dei creditori i beni di cui dispone e nulla più.
ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE
Alla procedura può accedere il debitore persona fisica che non è in grado di offrire alcuna utilità nè al momento dell’apertura della procedura nè durante la stessa. Praticamente, il sovraindebitato non deve possedere alcun bene (non deve avere immobili nè auto) e non deve percepire un reddito o, comunque, avere un reddito annuale che dedotto quanto necessario al sostentamento proprio e della famiglia non deve superare l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente ai componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE (DPC n. 159/2013). La procedura ha una durata di quattro anni e con l’apertura della stessa, viene dichiarata l’inesigibilità dei crediti; qualora però nel corso del quadriennio, il debitore acquisisca utilità rilevanti, ovvero migliori in modo significativo la propria condizione patrimoniale e reddituale, affinchè l’esdebitazione venga confermata al termine del quarto anno, i debiti dovranno essere pagati in misura non inferiore al 10%.
Tutte le procedure descritte consentono al debitore che si trova in condizione di sovraindebitamento di liberarsi dai debiti. Con il concordato minore e il piano di ristrutturazione del consumatore, la liberazione dai debiti avviene contestualmente alla convalida da parte del Tribunale, in quanto i creditori vengono soddisfatti nella misura proposta dal sovraindebitato, mentre i crediti per i quali non è previsto il pagamento vengono stralciati. In caso di liquidazione controllata, invece, i crediti non soddisfatti vengono stralciati grazie alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti non soddisfatti pronunciata dal Tribunale contestualmente alla chiusura della procedura stessa.
Tutte le procedure consentono al debitore di liberarsi dai debiti verso l’Erario, l’Ente Previdenziale, le banche, le finanziarie, i Comuni, i fornitori, i dipendenti, ecc.
UN CASO STUDIO
Tra i primi nel Belpaese per successi conseguiti
Un pensionato che nella sua vita lavorativa aveva esercitato l’attività di autotrasportatore quale piccolo imprenditore, si è trovato costretto a cessare l’attività perché non riusciva più a pagare i suoi debiti. Aveva, infatti, maturato somme da pagare per circa 950 mila Euro nei confronti di banche, dipendenti, fornitori, leasing e AdE a causa di imposte non pagate, finanziarie e firme di garanzia. Pur di salvare la sua attività, arrivò al punto di ricorrere a dei mutui garantiti da ipoteche sugli immobili detenuti in comproprietà con la moglie che si è, pertanto, indebitata prestando a sua volta firme di garanzia e fidejussioni per circa 770mila Euro oltre ad aver messo a rischio anche la propria quota degli immobili. I beni immobili, l’abitazione e un terreno furono pignorati dagli istituti di credito e sarebbero stati oggetto di esecuzione immobiliare. Ricorrendo, però, all’allora Legge 3/2012 il pensionato e la moglie sono riusciti attraverso la procedura di liquidazione, con la messa a disposizione degli immobili in comproprietà e della parte di reddito eccedente al loro sostentamento – a liberarsi definitivamente delle proprie posizioni debitorie in soli 4 anni. Oggi i due coniugi hanno ottenuto l’esdebitazione dei propri debiti anche se non sono stati integralmente soddisfatti dalla procedura.
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