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Il decreto dell’8 agosto 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica stanzia 200 milioni per l’installazione di impianti fotovoltaici tra i 2 e i 6 kW sulle case di famiglie con Isee inferiore a 15.000 euro o a 30.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.

Il decreto sul Fondo Nazionale reddito energetico per la realizzazione – con incentivi – di impianti fotovoltaici in autoconsumo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.261 dell’8 novembre 2023.

In totale, si tratta di un provvedimento da 200 milioni di euro da suddividere nelle annualità 2024 e 2025.

Fondo nazionale reddito energetico: le specifiche del decreto

Il provvedimento, nello specifico, istituisce il Fondo nazionale reddito energetico e disciplina le modalità di funzionamento del Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.

Soggetto gestore: GSE

Il soggetto gestore è il GSE, al quale – come dettagliato nell’articolo 2 del provvedimento, è affidata la gestioned elle attività necessarie all’operatività del Fondo.

Ripartizione risorse

Le risorse annuali sono ripartite in questo modo:

  • a) 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • b) 20 milioni di euro alle restanti regioni o province autonome.

Funzionamento del Fondo

L’agevolazione è riconosciuta sotto
forma di contributo in conto capitale.

L’energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico
realizzato sul medesimo punto di connessione alla rete elettrica
rimane nella disponibilità del soggetto beneficiario.

Le risorse sono cedute, secondo le modalità indicate nel regolamento del Fondo e nel contratto di reddito
energetico, dal soggetto beneficiario al GSE, che le destina al
Fondo.

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Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei
familiari in condizione di disagio economico
, per gli interventi indicati nel decreto, realizzati dai soggetti realizzatori, secondo le modalità e le condizioni definite nel regolamento del
Fondo.

Sono considerati in condizione di disagio economico i nuclei
familiari aventi un Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) inferiore a 15 mila euro
, ovvero inferiore a
30 mila euro nel caso di nuclei familiari con almeno
quattro figli a carico
, come risultante dalla Dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell’ISEE,
formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS, relativa all’anno
antecedente a quello di presentazione dell’istanza di accesso alle
agevolazioni.

Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza
di agevolazione
e può beneficiare dell’agevolazione una sola volta,
restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al
medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo
familiare ai fini ISEE.

Interventi ammissibili

Sono ammessi all’agevolazione gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in
assetto di autoconsumo
, connessi ad utenze di consumo per le quali è
attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle
agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella
titolarità del soggetto beneficiario o di altro appartenente al
nucleo familiare ai fini ISEE.

Gli interventi di
cui al primo periodo devono garantire che una quota dell’energia
elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, definita nell’ambito
del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere i
seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni: polizza
multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio
delle performance dell’impianto
.

Gli interventi devono:

  • a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici,
    unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi
    pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario è titolare di un
    valido diritto reale;
  • b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del
    regolamento del Fondo;
  • c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non
    inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW
    , e comunque di potenza non
    superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di
    connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso
    alle agevolazioni.

Soggetti realizzatori

Gli interventi sono realizzati esclusivamente da imprese abilitate all’installazione degli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del decreto interministeriale 37/2008, che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile.

Presentazione istanza

L’istanza di accesso alle agevolazioni è trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, per il tramite della piattaforma informatica specificatamente realizzata dallo stesso GSE.


IL DECRETO DELL’8 AGOSTO 2023 DEL MASE E’ SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


 

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