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“In coerenza con l’articolo 10-bis DL 21/2022 comma 1 e con l’articolo 2-ter co. 1 lett. d) n. 3) DL n. 11/2023 sarebbe ragionevole ritenere che, nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non sia necessario il possesso della attestazione SOA. Ciò in quanto le norme richiamate sembrano circoscrivere la necessità di rispettare la condizione SOA alla sola attività di esecuzione diretta dei lavori”. Ma attenzione: “in assenza di chiarimenti ufficiali si segnala che nella prassi si stanno adottando linee interpretative di maggior cautela che ritengono necessaria la condizione SOA a prescindere dal ruolo svolto dall’impresa affidataria e facendo riferimento solo al valore dei lavori oggetto del contratto”.

Lo precisa l’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) nel focus “SOA bonus edilizi” del 4 luglio 2023. Ricordiamo che per accedere alle agevolazioni previste dal Superbonus e altri bonus edilizi, dal 1° luglio 2023 è scattato l’obbligo di attestazione SOA per le imprese esecutrici di lavori di importo superiore a 516.000 euro (LEGGI TUTTO).

Quando e perché è obbligatoria l’attestazione SOA?

Il focus dell’Ance fa il punto sui contenuti della norma che ha introdotto l’obbligo SOA anche per i lavori privati e sulle successive interpretazioni che sono state emanate per offrire chiarezza rispetto alle questioni più controverse. Ricorda ANCE che l’obbligo riguarda le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto il cui importo sia superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l’esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi). Nello specifico, per il Superbonus rientrano gli interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
  • superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del Decreto Rilancio).

Dunque, la condizione SOA è necessaria ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali sia con riguardo alla fruizione della detrazione, sia ai fini dell’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. 

Per quali lavori non occorre l’attestazione SOA?

Non occorre per l’acquisto di unità immobiliari interamente ristrutturati (art. 16-bis, c.3, del TIUR) e per acquisto di case antisismiche oggetto di intervento di demolizione-ricostruzione da parte di imprese ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del DL n. 63/2013.

L’impresa che assume il ruolo di General Contractor deve possedere l’attestazione SOA?

Specifica Ance: “In coerenza con l’articolo 10-bis DL 21/2022 comma 1 e con l’articolo 2-ter co. 1 lett. d) n. 3) DL n. 11/2023 sarebbe ragionevole ritenere che, nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non sia necessario il possesso della attestazione SOA. Ciò in quanto le norme richiamate sembrano circoscrivere la necessità di rispettare la “condizione SOA” alla sola attività di esecuzione diretta dei lavori”. 

Cosa si intende per lavori di importo superiore a 516.000 euro?

Il limite di 516.000 euro, al di sopra del quale è richiesto il rispetto dell’obbligo della “condizione SOA”, deve essere calcolato in base all’importo specificato in ogni contratto di appalto o subappalto. Pertanto, se l’importo delle lavorazioni previste per singola commessa non supera tale soglia (esclusa IVA), le imprese esecutrici non devono ottenere la qualifica SOA, anche se l’importo totale dei lavori per lo stesso intervento risulta superiore.

ATTENZIONE: nei contratti in cui non è previsto un regime di vincolo, il committente ha la libertà di suddividere i lavori affidandoli a diverse imprese esecutrici. In questo caso, sarà sempre necessario valutare il valore di ciascuna commessa ai fini del rispetto dell’obbligo SOA. Nel caso di un addendum al contratto di appalto (superamento del limite) l’impresa dovrà possedere la qualifica SOA.

Quali categorie e classifiche devono essere dimostrate?

Si ritiene idonea un’impresa esecutrice che dimostri di possedere almeno una delle seguenti categorie, considerate adeguate e coerenti con i lavori soggetti a bonus edilizi, come richiesto dalla norma:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

A quale condizione di può accedere ai benefici fiscali dopo la decorrenza dell’obbligo SOA?

Si possono distinguere 4 periodi diversi, cui corrisponde una diversa gradualità di decorrenza dell’obbligo SOA, e ciò al fine di salvaguardare, sia il quadro normativo vigente prima del 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore dell’art. 10-bis DL n. 21/2022), sia per consentire alle imprese, non in possesso della attestazione SOA di ottenerne il rilascio con tempi congrui.

1° periodo – salvaguardia quadro normativo vigente prima del 21/5/2022 – NESSUN OBBLIGO SOA
2° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 – OBBLIGO SOA GRADUALE DA 1° GENNAIO 2023
3° periodo – fase transitoria – contratti sottoscritti tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 – OBBLIGO SOA GRADUALE DA 1° GENNAIO 2023
4° periodo – fase a regime dal 1° luglio 2023 – OBBLIGO SOA

 

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