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Il Modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf ,o al professionista abilitato. 

Si presenta entro il 30 settembre (termine ordinario) ma quest’anno cadendo di sabato la scadenza è slittata al 2 ottobre.

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Modello 730 “rettificativo”.
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Prima di vedere i dettagli per il 730 integrativo è bene sottolineare che la sua presentazione non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

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1) Modello 730/2023 integrativo: maggior credito o minor debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano:

  • un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) 
  • o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), 
  • a sua scelta può:
    • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
    • presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2023, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2023 può essere presentato:
      • entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
      • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2024 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
      • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

2) Modello 730/2023 integrativo per i dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. 

In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. 

Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Leggi anche Modello 730/2023 a rimborso: errore dati del sostituto d’imposta, cosa fare?

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3) 730/2023 integrativo per dati sostituto d’imposta e per l’imposta

Se il contribuente si accorge:

  • sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) 
  • sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario,

il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

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4) Modello 730/2023 integrativo con minor credito o maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2023.
Il modello REDDITI Persone fisiche 2023 può essere presentato:

  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso); 
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2,
    comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare
    contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta
    previste in materia di ravvedimento operoso.

 

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