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 Per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali, è ammessa la deducibilità dei contributi versati nello Stato estero per obbligo  di legge.. I contributi  possono essere dedotti dal reddito complessivo, anche se esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Questa in sintesi la conclusione della Corte di Cassazione  in una recente sentenza significativa riguardo a un contenzioso  tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente.

In questo articolo i dettagli del caso, la questione centrale trattata dalla Corte, e le conclusioni a cui è giunta.

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1) Contributi previdenziali dipendente versati in Svizzera

Il caso ha avuto origine con un controllo formale effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi di R.G. per l’anno d’imposta 2012.

 Il lavoratore  aveva indicato nella sua dichiarazione contributi assistenziali e previdenziali deducibili dal reddito imponibile per un totale di 36.163 euro.

A seguito di una richiesta dell’Agenzia delle Entrate, R.G. ha prodotto una certificazione relativa alla sua attività lavorativa svolta in Svizzera, dalla quale risultava che aveva versato contributi per un valore equivalente in franchi svizzeri.

Tuttavia, una seconda certificazione ha evidenziato che i contributi versati in Svizzera erano stati inclusi nella base imponibile su cui erano state calcolate le imposte estere. 

L’Agenzia delle Entrate ha quindi accertato che tali contributi avevano comportato un risparmio fiscale per R.G. in Italia, portando l’Ufficio a recuperare l’importo dovuto tramite una cartella di pagamento.

R.G. ha impugnato la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna, che ha rideterminato l’imposta dovuta.

 Tuttavia, su appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell’Emilia-Romagna ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, stabilendo che i contributi versati in Svizzera dovevano essere integralmente dedotti dalla base imponibile ai fini della tassazione italiana.

2) Le norme sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri

La questione principale trattata dalla Corte di Cassazione riguarda dunque  l’interpretazione delle norme sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero. 

L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, in base all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i redditi da lavoro dipendente svolto all’estero dovevano essere determinati sulla base delle retribuzioni  “convenzionali”  definite  annualmente dal  ministero,  per la quale è esclusa a deducibilità 

 Di conseguenza, secondo l’amministrazione, i contributi non potevano essere dedotti dal reddito complessivo.

D’altra parte, R.G. ha sostenuto che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, i contributi previdenziali e assistenziali vanno dedotti dal reddito complessivo, in quanto non deducibili nella determinazione dei singoli redditi.

Viene menzionata la risposta all’interrogazione parlamentare n. 7-01021 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2015, che avevano già chiarito che i contributi esteri rappresentano oneri deducibili dal reddito complessivo.

3) La conclusione della Cassazione e principio di diritto

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, basando la sua decisione su un’interpretazione sistematica delle norme rilevanti. 

La Corte ha rilevato che in assenza di una norma espressa che escluda la deducibilità dei contributi dal reddito complessivo, tali contributi devono essere dedotti anche se esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che le norme sulla determinazione del reddito complessivo fungono da norme di chiusura del sistema delle imposte dirette. Solo attraverso la determinazione del reddito complessivo si arriva al computo dell’imposta lorda e, infine, al calcolo dell’importo dovuto dal contribuente all’erario. 

La Corte ha stabilito quindi  il seguente principio di diritto: “In tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR”.

 

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