Benché il d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) abbia superato il primo ventennio di
applicazione, la Regione Siciliana lo ha recepito solo nel 2016 con
la Legge 10 agosto 2016, n.
16 che nel corso degli anni ha subito delle rivisitazioni a
causa di alcune pronunce della Corte Costituzionale.
La Legge n. 16/2016 della Regione Siciliana
Nella sua prima versione, l’art. 1, comma 1, della Legge n.
16/2016 disponeva:
“Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed
integrazioni trovano applicazione nella Regione: 1, 2,
2bis, 3, 3bis, 5, con esclusione della lettera h) del comma 3, 7,
8, 9bis, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 23ter, 24, 25, 26, 27, 28,
28bis, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 136 e 137”.
Grazie alla dicitura “e successive modifiche ed
integrazioni”, con il pacchetto di modifiche apportate al
d.P.R. n. 380/2001 dal noto Decreto Legge 16
luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, non ci fu la
necessità in Sicilia di recepire il nuovo art. 34-bis (tolleranze
costruttive) che risulta essere perfettamente applicabile nella
Regione sin dal suo inserimento all’interno del Testo Unico
Edilizia.
Successivamente, con la Legge regionale n. 23/2021 (successiva
al Decreto Semplificazioni), la Regione ha deciso di sostituire il
citato comma 1, art. 1, della Legge n. 16/2016 che oggi risulta
essere il seguente:
“Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto
salvo quanto previsto al titolo II, si applica nella Regione il
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e
successive modificazioni”.
Nel titolo II della Legge n. 16/2016 viene disposto il
recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 6 bis, 9, 10, 15,
16, 17, 19, 22, 23, 23 bis, 32, 34, 36, 63, 85, 86, 89 e 100 del
Testo Unico Edilizia nazionale.
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