Con l’ordinanza n. 3217/2022, pubblicata il 2 febbraio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al soggetto obbligato al rimborso dell’imposta di registro dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa all’esito della procedura esecutiva presso terzi.
Martedi 8 Febbraio 2022 |
IL CASO: Un creditore, che aveva ottenuto all’esito di un pignoramento presso terzi un’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, conveniva innanzi al Giudice di Pace il terzo pignorato chiedendo la condanna di quest’ultimo alla restituzione dell’importo relativo all’imposta di registro pagato per la predetta ordinanza.
La domanda attorea veniva accolta dal Giudice di Pace e la decisione di primo grado veniva confermata dal Tribunale in sede di gravame interposto dal convenuto.
Pertanto, quest’ultimo, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione
LA DECISIONE: I giudici di legittimità hanno dato ragione al terzo pignorato accogliendo il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:
1. tutte le volte in cui all’esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, se l’ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice contiene l’espresso addebito all’esecutato — oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo — del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell’art. 95 cod. proc. civ. Pertanto, in questi casi, è escluso l’interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro l’originario debitore per la ripetizione delle spese di registrazione;
2. tutte le volte in cui, invece, nell’ordinanza di assegnazione manca un espresso addebito all’esecutato del costo della registrazione, tale importo è di competenza del debitore originario, tenuto a rifondere il creditore della spesa, e non del terzo pignorato, in base all’art. 95 cod. proc. civ.;
3. nel caso in cui per l’incapienza del credito assegnato l’importo dovuto per l’imposta di registro non possa essere effettivamente recuperato, in tutto o in parte, nei confronti del debitore del debitore (cd. debitor debitoris), questo fa capo per la differenza sussistente sin dall’inizio al debitore originario, tenuto a rifondere il creditore di tutte le spese occorrenti per l’espropriazione forzata.
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