Pignoramento del saldo di conto corrente presso istituto di credito; esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi; pignoramento presso terzi; redditi da lavoro o da pensione versati in conto.
Le somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico, depositate sul conto della convivente dell’imputato, sono confiscabili. Le somme che sono versate sul conto corrente del pensionato perdono la loro identità di crediti pensionistici e nel pignoramento non sono soggetti a limiti. Leggi le ultime sentenze sul pignoramento del conto corrente.
Somme versate sul conto corrente del pensionato
Le
limitazioni al pignoramento previste dall’art. 545 c.p.c. valgono solo per il pignoramento eseguito presso l’ente erogatore del trattamento pensionistico, nel qual caso risulta indubbio il titolo (pensionistico) in base al quale tale trattamento sia dovuto, ma non possono valere quando, come nella specie, il pignoramento sia eseguito presso l’istituto bancario o altro ente con il quale il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente, nel qual caso l’originario titolo pensionistico viene meno e il credito del debitore pignorato altro non è che il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente.
Cassazione civile sez. lav., 17/10/2018, n.26042
Pignoramento del conto corrente condominiale
In materia di condominio negli edifici, laddove il creditore agisca per il recupero dell’intero credito in forza del contratto che lo lega al condominio (e non nei confronti dei singoli condòmini tenuti alla contribuzione), non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 63 att. c.c., perché lo stesso, pignorando il
conto corrente condominiale, non agisce nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, ma aggredisce il patrimonio del condominio, patrimonio che al condominio obbligato fa direttamente capo. Conseguentemente, non può sostenersi l’illegittimità del pignoramento eseguito, dal creditore del condominio, sul conto corrente intestato al condominio medesimo per violazione della parziarietà del debito dei singoli condòmini e della preventiva escussione dei condòmini morosi ex art. 63 att. c.c.
Tribunale Milano sez. III, 21/11/2017, n.11878
Somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall’art. 545 cod. proc. civ., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico in misura eccedente il quinto del loro importo non opera quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare (nella fattispecie depositate su un conto corrente intestato alla convivente dell’imputato).
Cassazione penale sez. II, 22/06/2017, n.42553
Mancanza di prova contraria
Nei rapporti tra i creditori del singolo correntista cointestatario del conto e l’istituto di credito non trova applicazione l’art. 1854 c.c., relativo soltanto ai rapporti tra correntista e istituto di credito, bensì l’art. 1298, comma 2, c.c., che regola i rapporti interni tra i condebitori solidali e stabilisce che in mancanza di prova contraria le parti di ciascuno si presumono uguali. Ne deriva che il creditore del singolo titolare del conto, anche quando quest’ultimo abbia la facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, non può sottoporre a pignoramento una somma eccedente la quota parte di sua spettanza.
Corte appello Roma sez. II, 17/10/2016, n.6123
Sequestro preventivo per la confisca di denaro
Con riguardo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di danaro che sia ritenuto profitto di reato non opera il divieto di pignoramento degli assegni pensionistici, nella misura di quattro quinti del loro importo, stabilito dall’art. 545 c.p.c., trattandosi di divieto che ha per oggetto soltanto il credito vantato dall’interessato nei confronti degli enti erogatori e non può quindi estendersi alle somme da essi erogate, una volta che le stesse siano state accreditate sul conto corrente del beneficiario, così confondendosi con il suo restante
patrimonio.
Cassazione penale sez. III, 07/04/2016, n.44912
Beni impignorabili o relativamente pignorabili
È inammissibile, per errore del giudice rimettente nella individuazione della norma censurata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in l. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha inserito il comma 4-ter, lett. c), nell’art. 2 d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in l. 14 settembre 2011, n. 148, censurato per violazione degli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., nella parte in cui, imponendo che il pagamento dei redditi da lavoro o da pensione superiori all’importo mensile di mille euro avvenga esclusivamente con accredito su conti correnti bancari o postali, libretti di deposito, carte prepagate, carte istituzionali, non ha previsto che siano fatte salve le limitazioni in materia di pignoramento di cui all’art. 545 c.p.c.
Infatti, la norma impugnata non ha inciso sulla tematica inerente alla soggezione al pignoramento delle somme giacenti sul conto corrente
, ma ha soltanto acutizzato, in via di fatto, il problema della pignorabilità indiscriminata degli emolumenti provenienti da crediti di lavoro e pensionistici, una volta transitati nel conto corrente, dal momento che ha reso obbligatorio detto transito.
Inoltre, non può sostenersi che le ipotesi di impignorabilità dei crediti da pensione possano estendersi, attraverso l’interpretazione giuridica o un’eventuale pronuncia additiva, alla disciplina del pignoramento sul conto corrente, in quanto i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore sono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, tassativamente previste dalla legge e, per questo motivo, non suscettibili di estensione analogica.
Peraltro, un’eventuale pronuncia additiva non potrebbe essere a “rime obbligate”, dal momento che il credito da pensione è situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente e, conseguentemente, l’indefettibile principio costituzionale di tutela del fine solidaristico non può trovare soluzione obbligata attraverso l’automatica riproduzione di una norma appartenente ad un contesto giuridico diverso.
Tuttavia, se il credito per il saldo del conto corrente, nonostante sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della legislazione, dell’impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensione, ciò non può precludere in radice la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato. In tale contesto, l’individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale non può sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente quadro normativo in coerenza con i precetti dell’art. 38, comma 2, Cost. (sentt. nn. 55 del 1991, 468, 506 del 2002, 444 del 2005, 256 del 2006, 183 del 2009, 23 del 2013; ord. nn. 447 del 1994, 315 del 1999.
Corte Costituzionale, 15/05/2015, n.85
Contratto di conto corrente con la banca
In tema di pignoramento di somme nella disponibilità del debitore, in quanto affluite sul suo conto corrente bancario, il pignoramento può interessare esclusivamente il saldo positivo del conto medesimo e non i singoli versamenti, in quanto il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente con la banca.
Cassazione civile sez. III, 30/03/2015, n.6393
Pignoramento presso terzi
In tema di pignoramento individuale presso terzi di somma depositata su conto corrente bancario, non è precluso al terzo che abbia reso la dichiarazione positiva ex articolo 547 c.p.c. nel procedimento espropriativo, in seguito dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, di eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento in luogo del debitore per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione con riguardo al credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi dell’articolo 56 della legge fallimentare.
Cassazione civile sez. I, 04/03/2015, n.4380
Pignoramento del conto corrente bancario
L’avvocato che non informa il cliente della possibilità di raggiungere un accordo stragiudiziale non adempie in modo diligente alle obbligazioni sul medesimo gravanti e risponde dei danni anche non patrimoniali che ne siano derivati (quali, ad esempio, quello da lesione dell’immagine e della reputazione conseguito al pignoramento del conto corrente bancario).
Corte appello Milano sez. II, 04/06/2014, n.2073
Pignoramento del saldo del conto corrente condominiale
Il pignoramento del saldo del conto corrente condominiale da parte del creditore è volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l’intero gravante sull’amministratore e non interferisce col meccanismo del beneficio di escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli.
Tribunale Milano sez. III, 27/05/2014
Contributi versati sul conto corrente condominiale
I contributi versati dai singoli condomini sul conto corrente condominiale (obbligatorio ai sensi del novellato art. 1129, comma 7, c.c.) integrano quel “saldo” che è a immediata disposizione del correntista “condominio” (ex art. 1852 c.c.) senza che abbiano rilevanza il titolo dell’annotazione a credito e/o la provenienza della provvista.
Da ciò deriva l’ammissibilità del pignoramento di detto credito (sussistente in favore del condominio e avente a oggetto la restituzione delle somme depositate su detto conto) senza che a ciò osti il beneficio di preventiva escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c., il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi pro quota spettanti ai singoli.
Tribunale Milano, 26/05/2014
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