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Il decreto Salva casa promosso dal ministro Matteo Salvini arriva domani in Cdm: nella bozza c’è il superamento della doppia conformità, meno autorizzazioni per caldaie, tende e non solo, più tolleranza per chi non ha seguito i progetti iniziali. Ecco le novità del testo.

Niente più doppia conformità, via libera a porticati e tende da sole in edilizia libera, e tolleranze maggiori per gli immobili più piccoli. Dopo settimane di annunci, il piano Salva casa di Matteo Salvini sta per arrivare al Consiglio dei ministri: domani mattina il governo Meloni si riunirà anche per discutere il nuovo decreto con “disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. Ecco cosa prevede la bozza del provvedimento, che Fanpage.it ha potuto consultare.

Muri interni ed esterni, infissi, tramezzi: come cambiano le regole sulle tolleranze

Un intervento riguarda le tolleranze. Questa è la differenza consentita tra un’opera che era stata progettata e autorizzata, e il modo in cui viene effettivamente messo in pratica durante i lavori. Al momento un intervento può essere del 2% più alto (o più ampio, più profondo, e così via) rispetto al progetto iniziale. Ma questa percentuale aumenta, con il decreto, per gli immobili più piccoli. Infatti, per gli “interventi realizzati entro il 24 maggio 2024”, il mancato rispetto dei limiti di “altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro” non è violazione edilizia se va oltre del 2% per le unità immobiliari di oltre 500 metri quadrati, del 3% tra i 300 e i 500 metri quadri, del 4% tra i 100 e i 300 metri quadri, e infine del 5% al di sotto dei cento metri quadrati di immobile.

Non solo. Sono considerate tolleranze anche le dimensioni minori, la “mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali” (come un tramezzo), le “irregolarità esecutive di muri esterni ed interni” e il posizionamento difforme “delle aperture interne”. Incluse anche le “opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria”, oltre a “gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere”. Tutte queste violazioni, per gli interventi precedenti al 24 maggio, saranno semplicemente intolleranze.

Caldaie, tende e vetrate, via libera senza permessi

Si allargano anche le maglie dell’edilizia libera, cioè di quegli interventi che possono essere eseguiti senza permessi. Vi rientrano “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende“, oppure “tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili”. Basta che la struttura in questione sia “addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione” della tenda.

Rientreranno nell’edilizia libera si potranno eseguire anche i lavori di manutenzione ordinaria, così come l’installazione di pompe di calore inferiori ai 12 kilowatt, la rimozione di barriere architettoniche e l’installazione di vetrate panoramiche amovibili, cosiddette Vepa, che vengono  installate su logge e balconi, ma anche porticati. In tutti i casi, il vincolo è che le installazioni non possono creare “uno spazio stabilmente chiuso”, perché altrimenti si allargherebbe la parte abitabile della casa. In più, questi interventi possono essere effettuati senza permesso ma devono avere avere “caratteristiche tecnico-costruttive”, e anche estetiche, che riducano “al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente”, seguendo anche le “preesistenti linee architettoniche”.

Superata la doppia conformità

Uno dei temi più discussi era quello della doppia conformità, cioè quella regola per cui se si vuole mettere a norma un intervento oggi, questo deve rispettare le normative urbanistiche e edilizie attuali e anche quelle in vigore all’epoca della realizzazione. Con il nuovo decreto non sarà necessario: basterà dimostrare che l’opera è conforme alle norme urbanistiche attuali (cioè quelle in vigore quando si fa domanda) e che era conforme alle norme edilizie nel momento in cui è stata costruita.

C’è, però, un limite. Il Comune dove si fa la richiesta potrà comunque decidere di concedere la sanatoria solo se il proprietario fa alcuni lavori – ad esempio perché l’opera in questione non rispetta i criteri igienici, di sicurezza o di efficienza energetica. Se questo avviene, anche la somma da pagare per mettersi in regola aumenterà.

Due agevolazioni riguardano la verifica dello stato legittimo dell’immobile e il cambio di destinazione d’uso. Per quanto riguarda la prima, se si parla di interventi edilizi che riguardano l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, la verifica potrà riguardare solamente il titolo edilizio relativo ai lavori in questione, ed eventualmente quelli successivi. Non sarà necessario, come in passato, recuperare tutti i titoli abilitativi passati fino al primo. Per quanto riguarda il secondo, la destinazione d’uso di un appartamento (cioè di una “singola unità immobiliare”) potrà sempre essere cambiata: per trasformarla da residenziale a turistica, ad esempio, sarà sufficiente consegnare la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).



 

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