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Riscossione esattoriale e pignoramento da parte dell’ex Equitalia: cosa può fare l’esattore nei confronti di chi non ha pagato i debiti delle cartelle esattoriali?

Hai diversi debiti per cartelle esattoriali non corrisposte. Nessuna di queste si è prescritta visto che, negli anni, hai sempre ricevuto dei solleciti di pagamento. Tuttavia ancor oggi non hai soldi a sufficienza per chiudere la tua posizione. Temi che da tale morosità possano derivare conseguenze negative per il tuo futuro e quello dei tuoi figli. Così ti chiedi: se non pago Agenzia Entrate Riscossione cosa rischio?

Ecco alcuni chiarimenti indispensabili per comprendere quali poteri ha l’Agente della Riscossione nei confronti dei contribuenti.

In generale, come già certamente saprai, chi non paga, entro 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale notificata da Agenzia Entrate Riscossione (ente subentrato ad Equitalia) può essere oggetto solo di esecuzione forzata e, quindi, di pignoramento. Questo perché la cartella esattoriale racchiude in sé sia i caratteri del:

  • titolo esecutivo (il che vuol dire che ha la stessa forza di una sentenza definitiva del giudice)
  • e, nello stesso tempo, del precetto (ossia un ultimo avviso a pagare, entro il termine indicato nella cartella stessa).

Il pignoramento

Le regole dell’esecuzione forzata esattoriale seguono le stesse norme (salvo alcune eccezioni) del

pignoramento previsto dal codice di procedura civile. Pertanto detto pignoramento potrà avere ad oggetto:

  • beni immobili del debitore, anche se in comproprietà con altre persone (per es. il coniuge). Non si deve trattare però dell’unico immobile di proprietà adibito a residenza e destinato a civile abitazione;
  • beni mobili del debitore, posseduti in casa o in azienda (gioielli, denaro contante, arredo, ecc.)
  • lo stipendio entro i nuovi limiti stabiliti con l’ultima riforma del processo esecutivo;
  • la pensione, anch’essa entro i nuovi limiti stabiliti con l’ultima riforma del processo esecutivo;
  • il conto corrente in banca o alla posta, anch’esso entro i nuovi limiti.

Le misure cautelari

Agenzia Entrate Riscossione potrebbe anche agire, prima, con le cosiddette azioni cautelari che non sono atti di espropriazione, ma solo garanzie volte a far pressione sul debitore per ottenere il pagamento. Si tratta del

  • fermo auto
  • ipoteca sugli immobili (anche sulla prima casa)

Si può andare in carcere se non si paga Agenzia Entrate Riscossione?

No. Chi non paga volontariamente o per impossibilità economiche (perché nullatenente) non subisce alcuna sanzione di tipo personale o restrittivo. Il debitore, insomma, è esposto solo con il suo patrimonio presente e futuro.

I debiti passano agli eredi?

Si, tranne gli importi dovuti a titolo di sanzioni.

Gli eredi possono evitare di subentrare nei debiti rifiutando entro 10 anni l’eredità o accettandola con il beneficio di inventario. Attenzione: se l’erede è nel possesso dei beni del defunto, i termini si riducono a tre mesi per fare l’inventario e a 40 giorni successivi per accettare o meno l’eredità.

Si viene segnalati in Crif o alla Centrale rischi se non si paga l’esattore?

No. La segnalazione nell’elenco della Crif o della centrale rischi riguarda solo i rapporti bancari e i pagamenti con assegni.

Che succede se non ho redditi o beni intestati?

Il debito rimane e, salvo prescrizione (v. dopo), passerà un giorno agli eredi. Agenzia Entrate Riscossione non può però svolgere altri tipi di azione se non quelle esecutive appena viste.

Una volta pignorati i beni che succede?

I beni pignorati vengono messi in vendita secondo le comuni aste ossia mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal decreto, a cura di Agenzia Entrate Riscossione stessa, senza necessità di autorizzazione del giudice.

Agenzia Entrate Riscossione non può chiedere l’assegnazione diretta dei beni pignorati né rendersi acquirente degli stessi, neppure per interposta persona.

L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.

Quali azioni può compiere prima Agenzia Entrate Riscossione?

Dopo che ha notificato la cartella di pagamento o comunicato di aver preso in carico le somme dell’accertamento esecutivo e decorso il termine per il relativo pagamento, può alternativamente o anche cumulativamente:

  1. promuovere l’azione esecutiva vera e propria con il pignoramento;
  2. promuovere azioni cautelari quali il fermo di beni mobili registrati o l’ipoteca di diritti immobiliari;
  3. intraprendere ogni altra azione ordinariamente prevista per il recupero del credito.

Il contribuente deve in ogni caso essere informato anticipatamente riguardo ad ogni azione che Agenzia Entrate Riscossione intende compiere per il recupero del credito.

Solo nel caso di pignoramento immobiliare la procedura può essere avviata a condizione che prima sia stata iscritta ipoteca. L’ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20mila euro. Il successivo pignoramento invece può essere avviato solo se il debito supera 120mila euro e a condizione che l’immobile non sia l’unica casa di residenza del debitore.

Entro quanto tempo Agenzia Entrate Riscossione può avviare il pignoramento?

Agenzia Entrate Riscossione può procedere ad esecuzione forzata non prima che sia decorso un termine differente a seconda del titolo esecutivo:

  • in caso di notifica di cartella di pagamento e di provvedimento di rideterminazione, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica; a detto termine non si applica la sospensione feriale nel periodo 1° agosto – 15 settembre.
  • in caso di accertamento esecutivo, ordinariamente, decorso il termine complessivo di 270 giorni (60 giorni, termine per il ricorso, 30 giorni, termine dilatorio per l’affidamento in carico ad Agenzia Entrate Riscossione, 180 giorni, sospensione legale della riscossione).

Intimazione di pagamento

Agenzia Entrate Riscossione deve iniziare l’esecuzione forzata (con la notifica dell’atto di pignoramento) non oltre il termine di un anno dall’avvenuta notifica del titolo esecutivo (termine acceleratorio) e comunque non oltre il termine di prescrizione.

Se non notifica l’atto di pignoramento entro un anno dall’avvenuta notifica del titolo esecutivo, prima di procedervi deve notificare al debitore un’

intimazione ad adempiere, conforme al modello ministeriale contenente l’intimazione a pagare quanto risulta dal titolo entro 5 giorni.

Secondo una giurisprudenza, l’atto di intimazione dovrebbe contenere l’indicazione del responsabile del procedimento ed in difetto sarebbe nullo.

Che succede se il debito è minore?

Se il debito da riscuotere è inferiore a 1.000 euro, Agenzia Entrate Riscossione prima di iniziare l’esecuzione deve inviare al debitore, con posta ordinaria, una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo; deve poi attendere il decorso del termine di 120 giorni per iniziare l’esecuzione.

Quando si prescrivono i crediti di Agenzia Entrate Riscossione?

Agenzia Entrate Riscossione deve iniziare l’esecuzione entro il termine di prescrizione del credito.

I crediti tributari si prescrivono in termini differenti in relazione alla natura del tributo ed all’atto con il quale sono liquidati.

I tributi erariali (es. IRPEF, IVA, IRES, Registro, ipocatastali) oggetto di cartella di pagamento si prescrivono nel termine di

10 anni decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica) o, se la cartella è impugnata, dal passaggio in giudicato della sentenza.

Le sanzioni si prescrivono invece in 5 anni decorrenti dallo stesso momento; tuttavia, se il titolo alla base del credito azionato è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

I tributi locali periodici (TARSU, TOSAP e si ritiene anche ICI e IMU) si prescrivono nel termine di 5 anni; tuttavia se il titolo è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di 10 anni.

Agenzia Entrate Riscossione può interrompere il decorso del termine di prescrizione notificando nuovamente la cartella di pagamento o l’intimazione al pagamento o l’atto di pignoramento.

Si ritiene che l’iscrizione di fermo del veicolo o di ipoteca sull’immobile non interrompano la prescrizione.

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