Come cambia la prima udienza di opposizione al decreto ingiuntivo con il nuovo pacchetto sviluppo.
È finalmente uscito il testo ufficiale del “Decreto del Fare” ed è così possibile comprendere entro quali termini il governo ha intesto modificare il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo. Nessuno, dunque, degli iniziali timori è risultato fondato, ossia che il Governo avesse voluto mettere completamente mano al procedimento monitorio.
L’art. 73 del DL semplificazioni recita per come segue:
“All’articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: “L’anticipazione di
cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la
comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a
comparire”;
b) all’articolo 648, primo comma, le parole “con ordinanza non impugnabile” sono
sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in prima udienza, con ordinanza non
impugnabile”.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma
dell’articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all’entrata
in vigore del presente decreto.”
Dunque, è questa la definitiva modifica per le opposizioni a decreto ingiuntivo notificate successivamente all’entrata in vigore del decreto.
Il meccanismo non è così complesso come ci era sembrato in origine.
Come noto, l’art. 163-bis, terzo comma, prevede quanto segue: qualora il termine assegnato dall’attore, con la notifica della citazione, ecceda il minimo dei 90 giorni, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore.
Dunque, per effetto della riforma, in tali casi, l’anticipazione verrà disposta fissando udienza a non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
Anche il meccanismo della decisione sulla esecuzione provvisoria non sembra implicare quegli stravolgimenti inizialmente paventati. In tal caso, la riforma si limita a precisare che la decisione sulla provvisoria esecuzione avviene in prima udienza.
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