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A mente del primo comma dell’articolo 69 della legge n. 153/1969, “Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli assegni di cui all’art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”.

Nel caso in cui l’istituto di previdenza proceda al recupero di somme indebitamente versate in favore di un proprio assistito o per il recupero di somme relative ad omissioni contributive, il quinto dell’ammontare della pensione, previsto dal suddetto articolo 69 legge 153/1969, che può essere trattenuto a titolo di compensazione o pignorato deve calcolarsi sull’importo lordo o sull’importo netto della pensione?

La risposta a questa domanda è stata fornita dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 3648/2019, pubblicata il 7 febbraio scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che nel calcolare la quota pignorabile o da compensare si deve tener conto dell’importo della pensione al netto delle ritenute fiscali.

IL CASO: Una pensionata richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’INPS per somme che quest’ultimo aveva, secondo la suddetta pensionata, trattenuto indebitamente attraverso la compensazione sulla sua pensione, calcolando il quinto da trattenere in compensazione sull’importo lordo della pensione anzichè su quello netto.

Il decreto ingiuntivo veniva opposto dall’Ente Previdenziale. In primo grado l’opposizione veniva rigettata, mentre in sede di gravame la Corte di Appello riteneva legittima l’applicazione delle ritenute sul “lordo” pensionistico e, pertanto, riformava la sentenza del Tribunale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, la pensionata interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione dell’articolo 69 della legge 153/1969, dell’articolo 545 c.p.c e dell’articolo 1246 n. 3 codice civile.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione dopo aver evidenziato che nel caso di specie la norma da applicare è quella dell’articolo 69 della legge 153/1968, e che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di merito, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 506/2002, nell’argomentare rispetto alla suddetta disposizione, ha evidenziato che l’ “intero ammontare della pensione” non si contrappone ad un ammontare “netto” e quindi non ha il significato di ammontare “lordo”, ha ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, ha affermato il seguente principio di diritto: anche nel caso di compensazione attuata dall’INPS, per propri crediti, ai sensi dell’art. 69 L. 153/1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale”.

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro, Sentenza , (ud.del 21/11/2018) n. 3648 del 07/02/2019

 

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