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TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Terza Civile

Ordinanza 5 ottobre 2015

*******

Il Giudice Istruttore

a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data 02.10.2015 nella causa iscritta al n. 10396/2015 R.G.

promossa da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. X. (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell’Avv. OMISSIS;

 

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

Y. S.P.A. (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell’Avv. OMISSIS;

 -PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex artt. 648 e 183, 6° comma, c.p.c.

-I-

– letta l’istanza proposta dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere la concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto parziale, ossia limitatamente alle altre forniture e quindi per la somma di Euro 34.100,63=;

– lette le osservazioni della parte attrice opponente;

– esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;

– rilevato, quanto alla richiesta di concessione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, che l’art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del Giudice Istruttore di concedere la medesima quando l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per cui la provvisoria esecutorietà del decreto non può essere concessa, risultando le eccezioni proposte dalla parte attrice opponente parzialmente fondate su prova scritta ed apparendo la causa di pronta soluzione;

– ritenuto,  inoltre, che non possa essere concessa neppure l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto dei rilievi che seguono:

  • ai sensi dell’art. 648, 1° comma,  seconda parte, c.p.c. (aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. n. 231/2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE) “Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia stata proposta per vizi procedurali”;
  • nel caso di specie, peraltro, non ricorre la circostanza contemplata dalla citata norma, essendo contestata anche la residua somma (cfr. sul punto anche Tribunale Verona, 8 ottobre 2004 in Giur. merito 2005, f. 2, 288);
  • inoltre, al di fuori dell’ipotesi espressamente prevista dall’art. 648, 1° comma,  seconda parte, c.p.c. (aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. n. 231/2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE),  non può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per una minor somma rispetto a quella ingiunta, atteso che ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto, che spetta al Giudice soltanto in fase di decisione (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III, 04 febbraio 2011 in Redazione Giuffrè 2011; Tribunale Torino, Ord. 05 dicembre 2006 in Giuraemilia  on line sul sito www.giuraemilia.it; 17 marzo 2006 in Tribunale Torino, Ord. 17 marzo 2006 in Il merito – Il sole 24 ore 2006, n. 9 pag. 42, in Giuraemilia  on line sul sito www.giuraemilia.it ed in Giurisprudenza di merito  UTET Giuridica  on line;   Trib. Ivrea, 5 novembre 2004 in Redazione Giuffrè 2004; Trib. Verona, 8 ottobre 2004 in Giur. merito 2005, f. 2, 288;   Trib. Verona, 18 agosto 2003 in Giur. merito 2004, 1118;   Trib. Milano, 16 dicembre 1997 in Foro padano 1999, I, 212;   Trib. Torino 25 febbraio 1992 in Giur. it. 1993, I, 2, 110;      Cass. civile 07 luglio 1976 n. 2549 in Giust. civ. 1976, I, 1620);
  • del resto, tale orientamento giurisprudenziale, contrario all’ammissibilità della concessione dell’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo, ha trovato conferma nella citata modifica dell’art. 648 c.p.c. ad opera dell’art. 9 d.lg. n. 231 del 2002 che, come si è detto, l’ha introdotta limitatamente all’ipotesi specifica in cui sia contestata solo una parte dell’importo ingiunto; in altre parole, dal contenuto limitato della modifica legislativa si desume a contrario l’inammissibilità del provvedimento parziale al di fuori dell’ipotesi espressamente prevista (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III, 05 dicembre 2006 in  Redazione Giuffrè 2007;  Tribunale Verona, 18 agosto 2003 in Giur. merito 2004, 1118);

-II-

– rilevato che le parti hanno chiesto la concessione dei termini previsti dall’art.  183, 6° comma, c.p.c.;

– ritenuto che, nel caso di concessione dei predetti termini, sia possibile fissare un’udienza, all’esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni (o, più precisamente, per esigenze d’ufficio, fissare apposita udienza per la precisazione conclusioni), come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Ord. 02 novembre 2011 in “Altalex” on line n. 3487 del 30.01.2012 sul sito www.altalex.com;  Tribunale Torino, Ord. 19 novembre 2008 n. 19992/07 in “Il Caso.it” on line, sez. I, documento 1901/2009 sul sito www.ilcaso.it,  in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” n. 9/2009, pag. 2159 ed in “Redazione– GIUFFRÈ” 2009 su Juris Data on line;   Tribunale Torino, Ord. 26 febbraio 2007 in “Giuraemilia – UTET Giuridica” on line sul sito www.giuraemilia.it;   Tribunale Torino, Ord. 24 ottobre 2006 Rg. 10727/06 in “Giur. di merito – GIUFFRÈ” 2007, n. 6, I, pag. 1682  ed in “Giuraemilia – UTET Giuridica” sul sito www.giuraemilia.it),  tenuto conto, tra l’altro:

§ del disposto di cui all’art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale “se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni”;

§ dell’opportunità di consentire alle parti di eccepire l’eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria);

§ della necessità di sentire i difensori delle parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c..

P.Q.M.

RIGETTA

l’istanza avanzata dalla parte convenuta opposta intesa ad ottenere la concessione dell’esecuzione provvisoria totale o, in subordine, parziale, del decreto ingiuntivo opposto.  

CONCEDE

ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c., ad entrambe le parti:

1) un termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal 30.10.2015, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

FISSA

udienza successiva a venerdì 12 febbraio 2016 ore 09,30, sia per la valutazione delle eventuali deduzioni istruttorie, sia per sentire le parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c. (dando atto fin da ora che in mancanza di un espresso parere sul “calendario del processo” il Giudice provvederà autonomamente).

AUTORIZZA

le parti ritiro dei rispettivi fascicoli, invitando a ridepositarli entro la successiva udienza.    

MANDA

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 05.10.2015

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Depositato in data 05.10.2015

 

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