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La vicenda è stata oggetto di giudizio del Tribunale Cremona, 19 aprile 2022, (ud. 04/04/2022, dep. 19/04/2022), n. 206.

Il tribunale è il primo a dire che sono parecchi i temi, rilevanti e non, che vengono sollevati dalle parti.

La vicenda: cenni

La questione nasce dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo conseguito dal Condominio ex art. 63 disp. Att. c.c. verso un condomino moroso che per varie questioni presenta opposizione.

In primis, dopo la costituzione del condominio, il condomino presentava la domanda di sospensiva dell’efficacia esecutiva rigettata e pertanto il giudice dispone il passaggio in mediazione.

Si hanno poi memorie istruttorie, stante l’esito negativo della mediazione e si arriva alla fase decisoria.

Le parti precisavano quindi per proprie conclusioni.

L’attrice opponente chiede che “Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per l’effetto procedere alla revoca dell’opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi dettagliatamente indicati in narrativa”.

Il convenuto, parte sostanziale, cioè il condominio chiede rigettarsi l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto non sussistendo alcun grave motivo di pregiudizio per l’opponente e che al contrario sussisterebbe un grave pregiudizio per il condominio stante l’omesso totale pagamento delle spese condominiali da parte dell’opponente e stante il fatto che controparte non può sindacare nel merito le delibere che hanno approvato le spese ingiunte né la loro convenienza.

Quindi, rigettarsi l’opposizione e confermarsi il decreto opposto condannandosi l’opponente al pagamento delle spese di lite anche del procedimento cautelare. In via subordinata: in caso di revoca del decreto opposto condannarsi l’opponente a pagare le somme che risulteranno dovute.

Si arriva quindi alla decisione.

Le principali questioni esaminate dal Giudice

Il Giudice ritiene corretto partire dai motivi dell’ingiunzione. pare opportuno ricostruire i fatti partendo dalle deduzioni di cui al ricorso monitorio, rilevando che il ricorrente ha dedotto un credito nei confronti del condomino in ragione di oneri condominiali relativi al suo appartamento.

In particolare, l’appartamento è pervenuto al condomino quale legatario, quindi ha oneri rimasti impagati dopo la successione e per delibere approvate.

Il condomino evidenzia che erano stati attivati due ricorsi per ingiunzione nei suoi confronti, per due appartamenti diversi, e che le delibere alla base degli stessi erano state annullate. Ma poi, stante una nuova delibera, gli erano stati richiesti nuovamente gli oneri condominiali in esame.

Nonostante un grande susseguirsi di cause in questa situazione, il Tribunale in oggetto ritiene che l’opposizione è infondata e non meria accoglimento.

In primo luogo rileva che le deduzioni a sostegno dello stesso sono articolate in modo affatto chiaro non comprendendosi allo stato ed alla luce dell’atto di citazione se quella che viene contestata è una duplicazione dei titoli ovvero il frazionamento del credito.

Il fatto che le ingiunzioni sdiano state attivate per due morosità diverse fa cadere l’ulteriore doglianza.

Inoltre, osserva il Tribunale, che alla luce della tabella che riepiloga gli oneri condominiali chiesti in questa sede in via monitoria e che trovano riscontro documentale nel fascicolo monitorio, è evidente che alcuna somma è stata richiesta in questa sede sulla base del rendiconto spese condominiali dell’altro alloggio.

Per il tema dell’indivisibilità delle spese condominiali, il Giudice richiama un principio affermato dalla Suprema Corte, il cui sunto è il seguente: “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quanto i fatti costitutivi di inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria tra le parti.

La violazione dell’enunciato divieto processuale è sanzionata con l’improponibilità delle domande, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo ai sensi dell’art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell’ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti” (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 18563/2021)

Qui la vicenda sostanziale è solo occasionalmente connessa perché qualificandosi le obbligazioni condominiali quali propter rem (cfr. Cass. n. 9920/2017 che rileva in tema solo in punto qualificazione), neppure può parlarsi di relazione unitaria tra le parti.

Oltre al fatto che i titoli sono diversi visto che si sta parlando di due appartamenti.

La prescrizione dei crediti condominiali

Se una delibera riporta crediti di precedenti annualità dove vengono approvate le voci di spese e di riparto, non si può discutere di prescrizione, avendo la matrice delle spese fonte dalla nuova deliberazione, anche e soprattutto se la precedente è stata annullata.

La decisione: il nuovo noto indirizzo del sindacato delle delibere di approvazione del bilancio in sede di giudizio di opposizione

Il Tribunale ricordando un’importante decisione della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha evidenziato il principio di diritto dalla stessa affermato che è il seguente: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensi dell’art. 1337 co. 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” ed ancor “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, ‘eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio” (Cass. SS. UU. n. 9839/2021).

Sussiste quindi il potere del giudice dell’opposizione di sindacare l’eventuale nullità della delibera assembleare. Non sussiste, di converso, il potere di conoscere della eventuale annullabilità atteso che alcuna domanda in tal senso è stata proposta e, comunque, la stessa anche ove fosse stata proposta sarebbe risultata tardiva atteso il decorso dei termini per la relativa impugnazione.

Occorre quindi verificare se le contestazioni rilevano ai fini della nullità o annullabilità della delibera.

Esaminati in modo preciso e puntuale gli atti e i documenti di causa, il giudice ha concluso che le censure mosse dal condomino moroso sono infondate, perché mere irregolarità, da cui la conseguente conclusioni che l’opposizione deve essere rigettata anche sotto questo profilo.

 

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