Questo è quanto di recente affermato dal Tribunale di Pavia a scioglimento della riserva assunta a seguito della prima udienza di comparizione.
In particolare il magistrato, sulla scia di quell’orientamento che prevede l’applicazione letterale dell’art. 648 c.p.c., ha statuito che la concessione della provvisoria esecutività non può andare oltre l’esito della prima udienza di comparizione, salvo che: i) le parti non lo richiedano espressamente; ii) non vi sia la “rinuncia espressa della relativa domanda da parte dell’opposta”; iii) non ricorrano “ipotesi eccezionali che astrattamente potrebbero legittimare la parte richiedente il differimento alla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per “causa ad essa non imputabile” (ad es. problemi del PCT)”.
A ciò si aggiunga anche che “in caso di allegazioni specifiche di parte opponente nel giudizio di opposizione, pur non supportate o supportate solo parzialmente da prova scritta, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, è necessario, per parte opposta, allegare elementi probatori idonei a fondare la pretesa creditoria, in base a giudizio probabilistico quanto meno sotto il profilo del fumus (Cass. 12.2.1998, n. 1505, Cass. 30 .7.2004, n. 14556; nel merito recentemente Trib. Roma 5.2.2015 Tribunale di Torino, 22.1.2016 Tribunale Pescara, 16.8.2013, n. 5482)”
Pertanto, nel caso di specie, non sussistendo alcuno dei presupposti sopra indicati, Il Tribunale di Pavia ha concluso che “a) La costituzione del convenuto opposto in data […] (giorno precedente l’udienza di prima comparizione) non giustifica ex se il differimento della decisione sulla provvisoria esecuzione rispetto alla “prima udienza”; b) nel merito parte opponente ha contestato il credito vantato da parte convenuta opposta; l’eccezione relativa al difetto di prova di capacità processuale (art. 75 c.2 c.p.c.), allo stato attuale del giudizio, risulta superata dalla produzione documentale dell’opposta (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione-visura camerale); l’asserita carenza di prova della cessione risulta, almeno prima facie, contraddetta dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, depositata in fase monitoria; la prova scritta offerta, concernente l’atto di transazione, è relativa a rapporto contrattuale […]; l’eccezione di prescrizione, pur meritevole di approfondimento, non vale ad inficiare la prova del credito; c) parte opposta, fin dalla fase monitoria, ha depositato rilevante e significativa documentazione costituita da contratto e certificazione ex art. 50 TUB; d) le ulteriori contestazioni relative alla difformità tra l’importo indicato nel contratto e quello dedotto nel ricorso, pur meritevoli di approfondimento, non risultano comunque fondate su prova scritta; […] P.Q.M. concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pavia”
Tribunale di Pavia, ordinanza del 05 luglio 2017 (leggi la sentenza)
Iliza Ugliano – i.ugliano@lascalaw.com
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