Un cambio di destinazione d’uso con opere (da parcheggio – deposito – cantina ad abitazione) e incremento di volumetria con modifica della sagoma (per la creazione di un nuovo locale deposito – cantina sotto il terrazzo), realizzato senza permesso di costruire, è un intervento abusivo di ristrutturazione edilizia da rimuovere.
Di cambio di destinazione d’uso abbiamo scritto di recente (ma ‘senza opere’, mentre in questo caso le opere ci sono), ma siccome ‘repetita iuvant’, ecco un’altra sentenza, stavolta del Tar Lazio, che conferma come un intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso (da parcheggio – deposito ad abitazione suddivisa in ambienti, con creazione di un nuovo locale deposito – cantina sotto il terrazzo) sia assolutamente abusiva senza permesso di costruire e porti, di conseguenza, all’ordinanza di demolizione.
Il ricorso: è solo una diversa distribuzione dello spazio interno
Secondo la parte ricorrente:
- le opere contestate avrebbero comportato solo una diversa distribuzione dello spazio interno del locale e consisterebbero in attività (rifacimento di intonaci, tinteggiature) volte a rendere più fruibili i locali, sarebbero stati realizzati meri “riattamenti manutentivi” senza alcun cambio di destinazione, sicché l’attività rientrerebbe nella c.d. “edilizia libera” di cui all’art.6 del DPR 380/2001;
- in ogni caso il manufatto sarebbe stato assentito con provvedimenti di condono;
- sussisterebbe illegittimità dell’azione amministrativa per violazione del ne bis in idem, posto che l’immobile è stato già attinto da una precedente ordinanza di demolizione.
Cambio destinazione d’uso tra deposito e abitazione senza opere: è abuso edilizio senza permesso di costruire
Il mutamento della destinazione d’uso tra categorie funzionali ontologicamente diverse, anche senza opere edilizie, ove realizzato senza permesso di costruire, è sanzionabile con la misura ripristinatoria.
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Cambio di destinazione d’uso con opere: serve il permesso di costruire
Il TAR evidenzia ancora una volta che:
- le suddette opere non risultano assentite dai condoni edilizi del 23 ottobre 2002 – menzionati nella parte – relativi al fabbricato esistente nello stato antecedente ai lavori in esame, né dalla DIA del 6 giugno 2011, riferita alla realizzazione di parcheggi e ripostigli nel piano interrato;
- comportando le opere in questione un cambio di destinazione d’uso con opere (da parcheggio – deposito – cantina ad abitazione) nonché un incremento di volumetria con modifica della sagoma (per la creazione di un nuovo locale deposito – cantina sotto il terrazzo) del fabbricato de quo, correttamente l’amministrazione ha contestato un intervento abusivo di ristrutturazione edilizia da rimuovere ex art. 33 del DPR 380/2001 (T.A.R. Lazio, Roma Sez. II bis n. 9683 del 2018).
La ristrutturazione edilizia con cambio d’uso non è mai una manutenzione: i paletti del Testo Unico Edilizia
Se un intervento edilizio integra una ristrutturazione che aggrava il carico urbanistico, per di più su un edificio di pregio storico, esso non rientra tra quelli ascrivibili alla manutenzione straordinaria, ma tra quelli ascrivibili alla ristrutturazione edilizia pesante.
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Prosecuzione di interventi abusivi: sono illegittimi di conseguenza
Rispetto a quanto già rappresentato si aggiunge poi che non è consentita in ogni caso la prosecuzione di interventi abusivamente realizzati, in quanto in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (quand’anche riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
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