Il deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, in mancanza di chiara ed espressa normativa che ne disciplini le relative modalità e tempistiche, è stata, soprattutto negli ultimi anni, oggetto di numerose pronunce anche difformi tra loro.
L’ordinanza -oggetto del presente commento- affronta in particolare il caso in cui il creditore procedente abbia depositato l’ispezione ipotecaria relativa alla trascrizione del pignoramento, prima dell’udienza per disporre sulla vendita e solo successivamente la nota di trascrizione con attestazione di conformità.
Ebbene, il Giudice dell’Esecuzione ha accolto l’istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dal debitore, sostenendo che il termine ultimo per il deposito della nota di trascrizione è l’udienza di vendita e che, pertanto, il comportamento del creditore era da considerarsi idoneo a determinare la stasi della procedura esecutiva per inattività delle parti ex art. 630 c.p.c.
L’ordinanza di sospensione è stata emessa dal Giudice dell’Esecuzione in accoglimento di quel filone giurisprudenziale di merito secondo cui, ai fini dell’iscrizione a ruolo, il creditore procedente deve depositare nota di iscrizione unitamente alle copie del titolo, precetto e pignoramento con attestazione di conformità, pena l’inefficacia del pignoramento.
La decisione è stata reclamata dal creditore procedente ed il Collegio-ribaltando la pronuncia del Giudice dell’Esecuzione- ha disposto che, nel caso in cui il creditore abbia provveduto alla trascrizione del pignoramento, il mancato deposito dell’attestazione di conformità rappresenta una mera irregolarità formale sanabile dal procedente e non una grave omissione rilevate ai fini dell’inefficacia del pignoramento ovvero della relativa estinzione.
La ratio di tale principio risiede nel fatto che la disposizione normativa prevede che la sanzione dell’inefficacia del pignoramento è dettata esclusivamente con riguardo all’omesso o tardivo deposito del solo titolo esecutivo, precetto e poi pignoramento, non anche per la nota di trascrizione che non è nella disponibilità del creditore.
In assenza di una chiara disposizione normativa, ci auspichiamo che il legislatore possa intervenire sulla questione e porre fine ad ogni dubbio.
Trib. Lecce, 29 novembre 2019Ludovica Citarella – l.citarella@lascalaw.com
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