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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

 

Il 30 ottobre 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2023/2225/UE sui contratti di credito ai consumatori (Consumer Credit Directive, CCD II), che abroga la Direttiva 2008/48/CE. Il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali della CCD II è fissato al 20 novembre 2025.

La Direttiva abrogata continuerà comunque ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.

La CCD, modificata più volte tra il 2011 e il 2019, ha istituito un quadro armonizzato a livello europeo in materia di credito al consumo, allo scopo di agevolare la creazione di un mercato interno del credito al consumo ben funzionante e di migliorare la tutela dei consumatori rafforzandone in tal modo la fiducia.

Nel 2020 la Commissione europea ha presentato una relazione sull’attuazione della Direttiva del 2008[1], da cui è emerso che la CCD “si è rivelata parzialmente efficace nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e nel promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito e che i suoi obiettivi sono ancora pertinenti”.

Tale limitata efficacia è dovuta sia alla formulazione imprecisa di alcune norme della Direttiva, che ha comportato l’adozione da parte degli Stati membri di disposizioni divergenti, con conseguente frammentazione del quadro normativo dell’Unione, sia a fattori esogeni come gli sviluppi legati alla digitalizzazione, la comparsa di nuovi prodotti di credito e di nuovi operatori del mercato (ad esempio, le piattaforme di prestito peer-to-peer) e i cambiamenti intervenuti nel comportamento e nelle preferenze dei consumatori (Considerando n. 4, 5 e 7).

Inoltre, la pandemia da COVID 19 e le conseguenti misure di confinamento hanno, per un verso, indebolito l’attività economica e avuto un impatto significativo sul mercato del credito e sui consumatori, in ispecie quelli vulnerabili, per altro verso, hanno accelerato la trasformazione digitale. Nel contesto della crisi pandemica, infatti, gli Stati membri hanno varato una serie di misure di sgravio volte ad alleggerire l’onere finanziario dei cittadini e delle famiglie, come le moratorie sul rimborso dei prestiti che sono state generalmente estese al credito al consumo.

L’atto legislativo si compone di 50 articoli, compendiati in 15 Capi) e 4 allegati: Capo I (Disposizioni generali), articoli 1-6; Capo II (informazioni da fornire prima della conclusione del contratto di credito), articoli 7-13; Capo III (Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata, consenso desunto, servizio di consulenza e concessione non sollecitata del credito), articoli 14-17; Capo IV (Valutazione del merito creditizio e accesso alle banche dati), articoli 18-19; Capo V (Forma e contenuto del contratto di credito), articoli 20-21; Capo VI (Modifiche del contratto di credito e modifiche del tasso debitore), articoli 22-23; Capo VII (Recesso, scioglimento e rimborso anticipato), articolo 26-29; Capo IX (TAEG e misure per contenere tassi e costi), articoli 30-31; Capo X (Norme di comportamento e requisiti per il personale), articoli 32-33; Capo XI (Educazione finanziaria e aiuto ai consumatori in difficoltà finanziarie), articoli 34-36; Capo XII (Creditori e intermediari del credito), articoli 37-38; Capo XIII (Cessione di credito e risoluzione delle controversie), articoli 39-40; Capo XIV (Autorità competenti), articolo 41; Capo XV (Disposizioni finali), articoli 42-50.

Si sintetizzano di seguito alcune delle principali novità introdotte dalla CCD II.

L’articolo 2, dopo aver specificato che la nuova disciplina si applica “ai contratti di credito”[2], riporta un dettagliato elenco delle varie tipologie contrattuali che sono escluse dall’ambito di applicazione della CCD II. La nuova disciplina amplia il perimetro di applicazione oggettivo ricomprendendovi, fra gli altri : i) i contratti di credito fino a 100 mila euro; ii) i prestiti di importo inferiore a 200 euro, nonché i contratti di locazione o di leasing con opzione di acquisto e i contratti sotto forma di concessione di scoperto e in cui il credito deve essere rimborsato entro 30 giorni; iii) i servizi di credito tramite crowdfunding[3] quando i finanziamenti sono erogati direttamente ai consumatori e quando i prestatori di servizi facilitano la concessione di un credito fra creditori che operano nell’ambito delle loro attività commerciali o professionali e consumatori; iv) i contratti di credito basati sul sistema “compro ora, pago dopo”(c.d. buy now pay later, BNPL)[4].

L’articolo 5 prescrive che tutte le informazioni debbano essere fornite ai consumatori a titolo gratuito, indipendentemente dai mezzi utilizzati, e che le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell’UE in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo.

L’articolo 7 dispone che le comunicazioni pubblicitarie e commerciali relative ai contratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli e che in tali comunicazioni siano vietate le formulazioni che possono indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito.

L’articolo 8 prevede che la pubblicità dei contratti di credito contenga l’avvertenza che “prendere in prestito denaro costa denaro” e una serie di informazioni di base, facilmente leggibili o chiaramente udibili, riguardanti le principali caratteristiche del credito, tra cui il tasso debitore (fisso o variabile), l’importo totale del credito, il tasso annuo effettivo globale (TAEG)[5] e la durata del contratto. In casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni da includere nella pubblicità non ne consenta la visualizzazione visiva, come nella pubblicità radiofonica, tali informazioni dovrebbero essere ridotte per evitare un sovraccarico di informazioni e ridurre gli oneri superflui.

L’articolo 9 introduce l’obbligo di redigere “informazioni generali” sui prodotti di credito disponibili, in modo da consentire al consumatore di acquisire contezza delle caratteristiche di ciascuno.

L’articolo 10 stabilisce l’obbligo, per il creditore e l’intermediario del credito, di fornire al consumatore informazioni precontrattuali (chiare e comprensibili) su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite il modulo “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori”[6]. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del consumatore in tempo utile prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito. Ciò al fine di garantire che i consumatori abbiano tempo sufficiente per leggere e comprendere le informazioni, confrontare le offerte e prendere una decisione con piena cognizione di causa (Considerando n. 36). Laddove le informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito, il creditore e l’intermediario del credito hanno l’obbligo di inviare ai consumatori un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione.

L’articolo 12 impone ai creditori e agli intermediari del credito di fornire ai consumatori, prima della conclusione del contratto e a titolo gratuito, spiegazioni adeguate sul credito e su eventuali servizi accessori proposti, al fine di consentire loro di valutare se gli stessi siano adeguati alle loro esigenze e alla loro situazione finanziaria.

L’articolo 14 vieta le pratiche di commercializzazione abbinata[7], in quanto idonee a indurre i consumatori a concludere contratti non rispondenti al loro interesse, mentre restano consentite le pratiche di commercializzazione aggregata[8], purché non influenzino la scelta del consumatore e non introducano effetti distorsivi sulla concorrenza.

L’articolo 15 vieta ai creditori e agli intermediari del credito di desumere il consenso dei consumatori ai fini della conclusione dei contratti di credito o di acquisti di servizi accessori avvalendosi di opzioni predefinite. Il consenso deve essere prestato mediante un’azione positiva chiara ed inequivocabile del consumatore, cosicché non può essere considerato espresso il consenso manifestato mediante silenzio, inattività o preselezione di caselle.

L’articolo 16 introduce specifiche norme sulla prestazione del servizio di consulenza ai consumatori. Qualora il creditore e l’intermediario del credito forniscano servizi di consulenza, i consumatori devono essere debitamente informati di tale circostanza. L’informativa deve specificare se la raccomandazione fornita sarà basata solo sulla gamma dei loro prodotti o su un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato e, se del caso, deve includere un’indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento in cui l’informazione è fornita l’importo non possa essere stabilito, il metodo utilizzato per calcolarlo.

L’articolo 17 vieta la concessione non sollecitata di credito ai consumatori, compresi l’invio di carte di credito preapprovate non richieste, l’introduzione unilaterale di una nuova concessione di scoperto o sconfinamento o l’aumento unilaterale del limite di uno scoperto, di uno sconfinamento o della carta di credito, non espressamente richiesta da questi. Parimenti, dovrebbe essere vietata anche la concessione non sollecitata di credito sotto forma di contratti negoziati fuori dei locali commerciali ai sensi dell’art. 2, punto 8), della Direttiva 2011/83/UE

L’articolo 18 impone al creditore di effettuare, prima della stipula di un contratto di credito, una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, sulla base di informazioni pertinenti, complete e accurate sulla sua situazione economica e finanziaria. Tali informazioni devono essere necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore.  Inoltre, il credito andrebbe erogato al consumatore solo quando gli esiti della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente assolti secondo le modalità ivi prescritte. Quando le valutazioni delle condizioni di affidabilità si basano su un trattamento automatizzato di dati personali i consumatori hanno il diritto di: i) chiedere e ottenere dal creditore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio; ii) esprimere la propria opinione; iii) sollecitare il riesame della valutazione del merito creditizio.

L’articolo 20 stabilisce che i contratti di credito ed eventuali loro modifiche siano redatti su supporto cartaceo o altro supporto durevole e che a tutte le parti contraenti ne sia fornita una copia.

L’articolo 21 prevede una dettagliata elencazione di tutti gli elementi da inserire, in modo chiaro e conciso, nel contratto di credito, tra cui il tipo di credito, la durata del contratto, il tasso debitore, il TAEG e il tasso d’interesse in caso di ritardati pagamenti.

L’articolo 22 impone al creditore di comunicare al consumatore, prima di modificare le condizioni contrattuali, una serie di informazioni, tra cui una descrizione chiara delle modifiche proposte e, se del caso, della necessità del consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per legge.

L’articolo 23 pone l’obbligo, in capo al creditore, di informare il consumatore della modifica del tasso debitore, in tempo utile prima dell’entrata in vigore della variazione. Inoltre, durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere informato dei cambiamenti relativi al tasso debitore variabile e delle modifiche che tali cambiamenti comportano nei pagamenti (Considerando n. 61).

Quando un credito è concesso nella forma di scoperto[9], l’articolo 24 stabilisce che il creditore informi il consumatore degli aumenti del tasso debitore o delle spese a suo carico, in tempo utile prima dell’entrata in vigore della modifica.

In caso di contratto per l’apertura di un conto corrente che contempla la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento[10], l’articolo 25 prevede che se questo è consistente e si protrae per oltre un mese, il creditore è tenuto a comunicare senza indugio al consumatore informazioni in merito, tra cui l’importo interessato, il tasso debitore ed eventuali penali, spese o interessi di mora applicabili. In caso di sconfinamento regolare, il creditore deve offrire al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, per aiutarlo a individuare alternative meno onerose e reindirizzarlo gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito[11].

L’articolo 26 sancisce il diritto del consumatore di recedere dal contratto senza penali e senza obbligo di motivazione, entro un periodo di 14 giorni di calendario. Tuttavia, al fine di aumentare la certezza del diritto, il periodo di recesso deve in ogni caso scadere 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 20 (forma del contratto di credito) e 21 (informazioni da inserire nel contratto di credito) della CCD II. Non è prevista alcuna scadenza per l’esercizio del recesso se il consumatore non è stato informato dei suoi diritti in tal senso.

L’articolo 28 consente al consumatore di avviare gratuitamente la procedura di scioglimento di un contratto a tempo indeterminato in qualsiasi momento, a meno che le parti non abbiano convenuto un preavviso, il quale non può essere superiore ad un mese.

L’articolo 29 garantisce al consumatore il diritto, in qualsiasi momento, di estinguere anticipatamente il finanziamento. In tal caso, il consumatore ha diritto a ottenere il rimborso parziale di tutti i costi che il creditore pone a suo carico, inclusi quelli che non dipendono dalla durata del finanziamento[12]. In caso di rimborso anticipato il creditore ha diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, a condizione che l’importo del rimborso nell’arco di dodici mesi superi la soglia fissata dal diritto nazionale, la quale non può eccedere i 10 mila euro.

La fissazione di limiti sui tassi debitori, sui TAEG o sul costo totale del credito per il consumatore è una prassi comune in molti Stati membri, che si è dimostrata vantaggiosa per proteggere i consumatori (Considerando n. 73). Con lo scopo di rafforzare tale tutela, la CCD II prevede, all’articolo 31, l’adozione di misure adeguate, quali limiti sui tassi o tassi usura, per prevenire efficacemente gli abusi e garantire che ai consumatori non siano imposti tassi eccessivamente elevati.

La Direttiva richiede ai creditori e agli intermediari del credito di rispettare una serie di norme di comportamento (onestà, equità, trasparenza e professionalità) nello svolgimento delle loro attività (articolo 32), nonché di assicurare che il personale addetto[13] possieda un adeguato livello di conoscenza ed esperienza (articolo 33). Il possesso di requisiti di idoneità è richiesto per

Al fine di accrescere la capacità dei consumatori di prendere decisioni informate e responsabili in materia di accensione di prestiti e di gestione del debito, l’articolo 34 richiede agli Stati membri di promuovere interventi atti a migliorare l’alfabetizzazione finanziaria dei consumatori in merito a un indebitamento e a una gestione del debito responsabili. Risulta inoltre particolarmente importante fornire orientamenti ai consumatori che sottoscrivono un contratto di credito al consumo per la prima volta, specialmente per mezzo di strumenti digitali.

In considerazione delle conseguenze significative dei procedimenti esecutivi per i creditori e i consumatori e, potenzialmente, per la stabilità finanziaria, l’articolo 35 sottolinea la necessità che i creditori predispongano le misure necessarie per esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio ad azioni esecutive, tenendo conto, inter alia, della situazione individuale del consumatore e valutando possibili alternative  quali, ad esempio, il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito, l’estensione della durata del contratto o la modifica delle condizioni contrattuali. Ove le misure di tolleranza siano ritenute opportune, i creditori dovrebbero astenersi dall’effettuare una valutazione del merito creditizio quando modificano le condizioni contrattuali, a meno che l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare non subisca un aumento significativo per effetto della modifica delle condizioni.

L’articolo 40 prevede che i consumatori abbiano adeguato, tempestivo ed efficace accesso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dai diritti e dagli obblighi relativi ai contratti credito, eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti. L’accesso a sistemi extragiudiziali è per vero già garantito dalla Direttiva 2013/11/UE per quanto riguarda le controversie contrattuali. E’ tuttavia opportuno che i consumatori abbiano diritto di accedere a procedure di risoluzione extragiudiziali anche in caso di controversie precontrattuali derivanti da diritti e obblighi stabiliti dalla Direttiva in commento (Considerando n. 88).

L’articolo 41 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti abilitate a garantire l’applicazione della Direttiva e di assicurare che esse siano dotate di poteri di indagine e di esecuzione, nonché di risorse (tecniche, umane e finanziarie) necessarie all’espletamento dei loro compiti. Gli Stati membri dovrebbero essere inoltre in grado di concedere alle autorità nazionali poteri di intervento sui prodotti di credito che appaiono pregiudizievoli per i consumatori (Considerando n. 89).

L’articolo 46 postula la necessità di riesaminare il funzionamento della Direttiva, unitamente ai progressi compiuti nella creazione di un mercato interno con un elevato livello di protezione dei consumatori. A tal fine, si prescrive che ogni quattro anni, la Commissione europea proceda a una valutazione dell’articolato per esaminare la soglia massima di 100 mila euro ivi stabilita e le percentuali utilizzate per calcolare l’indennizzo in caso di rimborso anticipato. Tale valutazione dovrebbe comprendere anche un’analisi dell’evoluzione del mercato del credito al consumo a sostegno della transizione verde.

 

Note:

[1] COM (2020) 963 final.

[2] Per “contratto di credito” si intende, ai sensi dell’articolo 3 della CCD II, un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali.

[3] Il crowdfunding (finanziamento collettivo) è il processo attraverso cui più persone conferiscono somme di denaro per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando internet e ricevendo in cambio talvolta una ricompensa. Il crowdfunding è un canale di finanziamento alternativo rispetto al credito bancario.

[4] Il BNPL è un finanziamento a breve termine di importo contenuto, con il quale il consumatore fraziona il pagamento di un acquisto di un bene o servizio in un numero variabile di rate, spesso senza spese e interessi.

[5] Il TAEG, espresso in percentuale sul credito concesso e su base annua, comprende il tasso d’interesse, le commissioni, le imposte e gli altri costi e spese legati ai servizi accessori obbligatori per legge, escluse le spese notarili. Essendo un indice armonizzato a livello europeo, il TAEG permette di confrontare facilmente e rapidamente tutti i finanziamenti, anche quelli offerti da operatori stranieri sul mercato italiano.

[6] Per aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare varie offerte, gli elementi fondamentali del credito dovrebbero essere forniti in maniera evidenziata sulla prima pagine del modulo, in modo tale che i consumatori visualizzino a colpo d’occhio tutte le informazioni essenziali, anche sullo schermo di un telefono mobile (Considerando n. 37).

[7] Per “pratiche di commercializzazione abbinata” si intende l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile separatamente per il consumatore (art. 3, punto 15, della CCD II).

[8]Per “pratiche di commercializzazione aggregata” si intende l’offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente (art.3, punto 16), della CCD II).

[9] Per “concessione di scoperto” si intende un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest’ultimo (art. 3, punto18), della CCD II).

[10] Per “sconfinamento” si intende uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest’ultimo o la concessione di scoperto convenuta (art. 3, punto 19), della CCD II).

[11] Per “servizio di consulenza del debito” si intende l’assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, creditori o intermediari del credito quali definiti nella presente direttiva o acquirenti di crediti o gestori di crediti quali definiti all’articolo 3, punti 6) e 8) della Direttiva (UE) 2021/2167, a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari (articolo 2, punto 22), della CCD II).

[12] La norma è in linea con l’interpretazione della Corte di giustizia dell’UE nella sentenza Lexitor dell’11.9.2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla restituzione di una quota di tutti i costi posti a suo carico per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento.

[13] Tra le persone direttamente impegnate nelle attività disciplinate dalla Direttiva rientrano gli addetti ai servizi di sportello e ai servizi di gestione, compresa la dirigenza e, se del caso, i membri del consiglio di amministrazione dei creditori e degli intermediari del credito, che ricoprono un ruolo di rilievo nella concessione del credito (Considerando n. 77).

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