Le banche e altri soggetti qualificati non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il Decreto Superbonus è ormai sulla via della Gazzetta Ufficiale dopo il voto di fiducia alla Camera di mercoledì 22 maggio ma sono tante le sfacettature che interessano professionisti e imprese, visto che il provvedimento, fortemente ritoccato in sede parlamentare, va ad esempio a stoppare una procedura che era molto usata da banche e istituti di credito, la compensazione dei crediti coi contributi previdenziali e affini.
Crediti di imposta da Superbonus e altri bonus: stop alla compensazione con i contributi previdenziali e assistenziali
Come spiegato dal dossier parlamentare, l’art.4-bis comma 1 vieta ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti di imposta derivanti da opzioni con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Più nello specifico, le banche e gli altri soggetti elencati nella disposizione non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del decreto-legge 34/2020, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Di fatto, quindi, si stoppa la compensazione dei crediti di imposta con i debiti derivanti da:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
NB – La previsione si applica allle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
I soggetti per i quali vige il divieto
I soggetti ai quali non è consentito di avvalersi dell’istituto della compensazione sono:
- banche;
- intermediari finanziari;
- società di gruppi bancari;
- imprese di assicurazione.
Le sanzioni in caso di violazione
In caso di inadempimento, scatta il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione di una sanzione tributaria amministrativa pari al 30% del credito utilizzato.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui