È prorogato dal 2 novembre 2024 all’1° gennaio 2025 il termine entro il quale i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o a finalità turistiche, nonché le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere, devono richiedere / dotarsi del Codice Identificativo Nazionale. L
Il nuovo termine è stato deciso dal Ministero del Turismo con Avviso del 22 ottobre 2024 scorso al fine di garantire parità di trattamento tra i titolari di strutture ricettive in tutto il territorio nazionale. Questo consente, inoltre, un migliore coordinamento con le piattaforme online di locazione a breve termine, come richiesto dal Regolamento (UE) 2024/1028, che prevede che i locatori comunichino alle piattaforme il numero di registrazione delle unità offerte.
A partire dal 1° gennaio 2025, dunque tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati ad affitti brevi dovranno essere in possesso del CIN, il Codice Identificativo Nazionale che va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento / struttura e va indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato anche da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare / gestiscono portali telematici.
La mancata acquisizione del CIN comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Ricordiamo che la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche (BDSR) è operativa dal 3 settembre 2024.
Il Decreto Legge 45/2023, convertito nella Legge n.191/2023, ha ufficialmente istituito la Banca Dati che permette di catalogare tutte le strutture ricettive non alberghiere quali bed and breakfast, case vacanze, affittacamere, agriturismi, campeggi e tutte le locazioni turistiche e affitti brevi, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale. Per “affitto breve” si intende qualsiasi forma di locazione di immobili ad uso abitativo per un periodo massimo di 30 giorni.
I soggetti esercenti queste attività devono dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN) che attesta la conformità della struttura, da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture o degli immobili.
Per ottenere il CIN si dovrà accedere al portale della Banca dati BDSR del Ministero del Turismo e individuare la propria struttura. Nel caso in cui il gestore non trovasse nell’elenco la propria struttura, potrà effettuare la segnalazione attivando le procedure di verifica per ottenere il CIN entro 30 giorni.
Sono stati introdotti anche una serie di obblighi in materia di sicurezza degli impianti.
La Legge n.191/2023 prevede una serie di requisiti minimi di sicurezza da rispettare nel caso in cui si tratti di locazioni per affitti brevi in forma imprenditoriale e non imprenditoriale. Tutte le strutture dovranno essere munite di:
- dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
- estintori portatili a norma di legge almeno uno ogni 200 m2 di pavimento.
Per le strutture immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale, si aggiunge l’obbligo della verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In questo caso i gestori dovranno anche essere in possesso della SCIA regolarmente depositata al Comune.
Le sanzioni per i locatari di affitti brevi che non si adegueranno ai nuovi obblighi saranno applicate secondo il seguente schema:
- attività imprenditoriale senza SCIA: sanzione tra i 2.000 e i 10.000 euro in base alle dimensioni della struttura/immobile,
- mancanza di CIN: sanzione da 800 a 8.000 euro in base alla grandezza della struttura/mmobile,
- mancata esposizione/indicazione del CIN: sanzione tra i 500 ed i 5.000 euro e immediata rimozione dell’annuncio pubblicato,
- assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti in caso di esercizio dell’attività in forma imprenditoriale: sanzioni ordinariamente previste dalla normativa statale o regionale,
- assenza dei dispositivi per la rilevazione del gas e degli estintori: sanzione tra i 600 e i 6.000 euro per ogni singola violazione.
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