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La condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell’interpello determina le conseguenze di cui all’art. 216. comma 1, n. 1 legge fallimentare, così che l’inversione dell’onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito risulta essere soltanto apparente.

Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte d’appello territoriale confermava, anche agli effetti civili, la condanna dell’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta preferenziale e bancarotta impropria da reato societario, commessi nella sua qualità di amministratore di fatto di società cooperativa.

Nell’articolare i propri motivi di doglianza al Supremo Collegio il ricorrente lamentava la carenza di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui confermava la condanna per bancarotta patrimoniale pur in presenza di un ragionevole dubbio sulla sua responsabilità.

La Corte territoriale avrebbe, a suo dire, genericamente e apoditticamente attribuito rilevanza ai fatti integranti la bancarotta documentale e alla mancata giustificazione della destinazione delle somme di denaro oggetto del reato, in violazione del riparto dell’onere probatorio. Giustificazione, invece, risultante dagli atti, idonei a dimostrare come i prelievi effettuati dai conti correnti intestati alla società cooperativa fossero finalizzati alla corresponsione degli stipendi ai soci lavoratori che avevano richiesto di essere pagati in contanti. Inoltre, non sarebbe stata adeguatamente provata la circostanza secondo cui era stato effettivamente l’odierno ricorrente a prelevare il denaro oggetto della asserita distrazione, circostanza sulla quale la Corte territoriale non si era pronunciata pur a fronte di specifico motivo di gravame.

La Corte di Cassazione riteneva l’intero ricorso e, segnatamente, tale motivo di doglianza, inammissibile in quanto risultava manifestamente infondata l’affermazione per cui la prova delle distrazioni sarebbe stata desunta da quella dei fatti di bancarotta documentale. A parere della Corte suprema la conferma della condanna non era dipesa da una indebita valorizzazione del mancato rinvenimento delle scritture contabili, bensì dalla omessa giustificazione dei prelievi di denaro dal conto della fallita. La Corte si è limitata a constatare l’impossibilità di un vaglio esaustivo della documentazione societaria, in quanto in gran parte mancante e dunque dell’impossibilità di trarre dalla stessa quelle spiegazioni non fornite agli organi fallimentari dai titolari della gestione.

Secondo, infatti, il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore anche di fatto, della destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento. Questo in ragione della particolarità della normativa concorsuale posto che “l’imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sul patrimonio di quest’ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell’integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l’elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l’evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta.”.

A tale considerazione si aggiunga che l’art. 87 della legge fallimentare assegna al fallito l’obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell’interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Da tanto discende che la condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell’interpello determina proprio le conseguenze di cui all’art. 216. comma 1, n. 1 legge fallimentare, così che l’inversione dell’onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione) risulti essere soltanto apparente. Si tratta, infatti, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, può rendere.

Cass., Sez. V, 22 marzo 2021, n. 17571

Fabrizio Manganiello – f.manganiello@lascalaw.com

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