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Il Tribunale di Torino, in un provvedimento ottenuto dal nostro studio, si è recentemente espresso riguardo la conferma delle misure protettive del patrimonio richieste dalla società ricorrente. 

Per inquadrare al meglio la portata della decisione riteniamo necessaria una schematica disamina della situazione economico-finanziaria in cui versava la società de qua al momento della presentazione del ricorso.

Come noto, ai sensi dell’art. 2 comma primo D.L. n. 118/2021, possono richiedere l’accesso alla composizione negoziata della crisi di impresa “l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”; nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato nel proprio atto introduttivo che innanzi al Tribunale di Torino pendevano nei suoi confronti due istanze finalizzate alla declaratoria di fallimento, quattro procedimenti di esecuzione immobiliare, due procedimenti aventi per oggetto atti esecutivi mobiliari e sei pignoramenti presso terzi. Per un totale di ben quattordici azioni esecutive pendenti.

Ben si comprende, dunque, il motivo per il quale la società abbia deciso di ricorrere alle misure protettive del patrimonio ex artt. 6 D.L. n. 118/2021 in quanto le iniziative individuali dei creditori avrebbero precluso l’attuazione del piano di risanamento ipotizzato con l’ausilio dell’Esperto. 

Ricordiamo che le misure protettive del patrimonio hanno carattere temporaneo. Infatti, l’art. 7, comma quattro, terzo periodo, D.L. n. 118/2021 dispone che “il tribunale (riguardo a tale richiesta) provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti”. La norma prosegue conferendo al Giudice la possibilità di prorogare tale termine per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative ma specificando che “la durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni”.

La decisione del Tribunale di Torino, oltre a rimpinguare ulteriormente il corpus giurisprudenziale relativo al (ormai non più) nuovo istituto della composizione negoziata della crisi, ha una peculiarità non indifferente, in quanto l’organo giudicante ha confermato le misure protettive del patrimonio, ma ad eccezione di una specifica procedura esecutiva. 

A questo punto sorge spontaneo chiedersi la ratio di questa “sospensione selettiva” e dalla quale può determinarsi una vera e propria difformità di trattamento tra i creditori.

Ebbene, il Tribunale, in motivazione ha affermato che:  “risulta, dunque, necessario impedire la prosecuzione dei procedimenti prefallimentari e delle procedure esecutive sul patrimonio immobiliare e mobiliare della Ricorrente, ad eccezione di quella promossa dalla creditrice ipotecaria (omissis), tenuto conto che, essendo l’immobile oggetto di quell’esecuzione già stato aggiudicato ad un prezzo in linea con il valore di perizia ed inferiore al credito garantito da ipoteca, il trasferimento di tale immobile alle condizioni raggiunte all’esito della procedura competitiva risulta conveniente e, in ogni caso, neutro rispetto ad un eventuale riparto dell’attivo in ambito concorsuale”.

Pertanto, è possibile affermare che nel procedimento di conferma delle misure protettive, nelle ipotesi in cui la procedura esecutiva immobiliare versi in uno stato talmente avanzato che la sospensione della procedura potrebbe considerarsi non strumentale all’obiettivo del risanamento dell’impresa, il Giudice, avallato anche dal parere dell’Esperto, possa ben escludere dal perimetro delle misure una specifica procedura. 

In particolare, nella specie qui esaminata, il bene era già stato aggiudicato, l’acconto era già stato versato, il prezzo di aggiudicazione era in linea con il valore indicato nella perizia e l’Esperto aveva confermato nella propria relazione che la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare non avrebbe pregiudicato in alcun modo le ragioni degli altri creditori. 

Tale decisione, inoltre, trova pieno riscontro anche con quanto disposto dal legislatore  all’art. 7, comma quattro, quarto periodo, D.L. n. 118/2021, il quale stabilisce che “su richiesta dell’imprenditore e sentito l’esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori”.

In conclusione, e per i suddetti motivi, il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste dalla ricorrente sul proprio patrimonio “aggredito” dalle predette procedure esecutive e prefallimentari, ad eccezione di quell’immobile oggetto della procedura esecutiva di cui l’imprenditore non ha chiesto la sospensione, e stabilendo la durata di tali misure protettive in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese.

Trib. Torino, Sez. fall., Ord., 24 febbraio 2022

Matteo Stroppa – m.stroppa@lascalaw.com

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