Le cause ostative, di cui all’art. 5-quater, comma 2, della legge n. 186/2014, rappresentano degli eventi impeditivi che bloccano l’accesso all’istituto premiale.
Dette cause ostative sono individuate dalla legge in tre tipologie che fanno riferimento alla:
- formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche (di cui agli artt. 52 del D.P.R. n. 633/1972 per l’IVA, e 33 del D.P.R. n. 600/1973 per le imposte dirette);
- all’inizio di altre attività di accertamento amministrativo (si tratta dell’invio di “inviti”, “richieste” e “questionari” di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 633/1972 del 1972 e all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973);
- pendenza di procedimenti penali.
In altri termini, l’accesso all’istituto premiale è inibito, laddove il richiedente abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali riferiti a violazioni che insistono sull’ambito oggettivo di applicazione della procedura.
Secondo la stessa amministrazione finanziaria, gli atti “penali” ostativi all’accesso della procedura possono identificarsi nell’informazione di garanzia (369 c.p.p.), nell’avviso della conclusione delle indagini preliminari (415 bis c.p.p.), nel decreto di perquisizione e sequestro, nell’esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari, nell’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, oppure nell’ordinanza che ammette l’incidente probatorio e non di certo nella richiesta di proroga delle indagini preliminari ex art. 406 c.p.p..
Ne può definirsi equipollente (la richiesta di proroga) agli atti di cui agli artt. 369, 375 e 415 bis del c.p.p., poiché essi prevedono, peculiari garanzie e facoltà (es. nomina difensore di fiducia, facoltà di visione ed estrazione copia del fascicolo ecc. …), del tutto assenti nella richiesta di proroga, motivo per il quale deve ritenersi legittimo l’accesso alla procedura.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui