È illecito il tentativo di aggirare i limiti imposti dalla
normativa relativa al condono edilizio mediante la
presentazione di diverse istanze di sanatoria per interventi
distinti, se le opere abusive sono in realtà funzionali ad
un unico manufatto facente capo allo stesso soggetto.
La possibilità di proporre domande di sanatoria separate in
relazione allo stesso immobile può essere concessa infatti solo se,
per effetto della suddivisione della costruzione o della
limitazione quantitativa del titolo abilitante, le opere abusive e
le relative istanze risultino imputabili a soggetti diversi.
Secondo condono edilizio: quali opere sono sanabili?
A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con
la sentenza
del 26 febbraio 2024, n.
8299, con la quale è stato rigettato il ricorso contro
l’ordinanza di demolizione disposta dal Comune in riferimento ad un
unico immobile abusivo per il quale erano state presentate tre
diverse richieste di secondo condono edilizio (Legge n.
724/1994).
In particolare la normativa impone, all’art. 39
(“Definizione agevolata delle violazioni
edilizie”), che il rilascio del permesso in sanatoria
possa essere ammesso esclusivamente in riferimento agli abusi
edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993 consistenti in:
- opere di ampliamento di un manufatto già esistente, per le
quali il nuovo volume edificato non risulti superiore al
30% della volumetria complessiva della costruzione
originaria, o per le quali – a prescindere dalla volumetria
dell’immobile preesistente – non sia stato superato il
limite massimo di 750 metri cubi di
ampliamento; - nuove costruzioni con volumetria complessiva non
superiore ai 750 mc per singola richiesta di
concessione edilizia in sanatoria.
Per determinare il rispetto dei limiti volumetrici stabiliti ai
fini del rilascio del condono, ogni edificio dev’essere considerato
come complesso unitario qualora faccia capo allo stesso soggetto,
mentre è possibile presentare istanze di sanatoria separate nel
caso in cui le opere abusive – pur facendo riferimento allo stesso
immobile – siano imputabili a soggetti
diversi.
Istanze di sanatoria separate: ok solo se imputabili a soggetti
diversi
È quindi del tutto illecito il tentativo di “sfuggire” ai limiti
volumetrici presentando diverse istanze di condono per opere
abusive che, oltre ad essere collegate e funzionali tra loro, siano
anche imputabili ad un unico soggetto legittimato alla proposizione
della domanda di condono.
Nel caso trattato sono state presentate tre istanze di sanatoria
in riferimento a tre distinte unità appartenenti allo stesso
soggetto nel tentativo di aggirare il limite volumetrico di 750 mc,
per un edificio abusivo che invece, preso nel complesso, conta una
volumetria superiore ai 1727 mc.
Il fatto che in principio il Tribunale avesse dato parere
positivo al rilascio delle istanze di condono non è bastato per
determinare la revoca dei presupposti dell’ordine di
demolizione, come credeva il ricorrente, in quanto
comunque è parso chiaro ai giudici che le modalità procedurali
adottate erano finalizzate esclusivamente ad eludere il limite di
volumetria imposto dalla legge.
Da qui la decisione degli ermellini di confermare la legittimità
dell’ordine di demolizione del fabbricato, non sanabile per
superamento dei limiti volumetrici consentiti dalla legge.
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