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Divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo: cosa prevede la nuova legge e come fare a tutelarsi.

Se ti sei rivolto all’Agente per la Riscossione esattoriale allo scopo di conoscere l’ammontare dei tuoi debiti col Fisco e, quindi, ti sei fatto consegnare l’elenco delle cartelle non pagate; se dalla lettura di tale documento ti sei accorto che sono presenti delle cartelle di cui non hai alcuna memoria; se, dopo un’approfondita ricerca nei tuoi archivi di casa o dell’ufficio, non sei riuscito a trovare alcuna busta che possa rimandare al numero delle cartelle indicate nell’elenco che ti è stato consegnato, allora è verosimile che tu non abbia mai ricevuto la notifica di tali atti. Non devi meravigliarti: succede spesso che le raccomandate vengano smarrite, che il postino sbagli indirizzo nella consegna o che lo stesso Agente per la Riscossione dimentichi di spedirle pur annotandole nei propri elenchi. A questo punto, ti chiederai

come cancellare una cartella mai ricevuta? È possibile “togliere” dall’elenco dei tuoi debiti quelli illegittimi per via del difetto di notifica?

La questione, per quanto possa apparire banale, è stata oggetto di una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite e di un recente intervento normativo che ha riformato la materia. La legge ha infatti previsto ciò che viene ormai comunemente definito come il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, a cui fanno da contraltare solo tre eccezioni.

Se non ti è chiaro l’argomento, se vuoi sapere come cancellare una cartella esattoriale mai ricevuta non devi far altro che leggere qui di seguito. Ti spiegheremo infatti come poterti difendere da un difetto di notifica di una cartella di pagamento. Ma procediamo con ordine.

Cos’è l’estratto di ruolo?

Quando, all’inizio di questo articolo, abbiamo parlato dell’elenco dei debiti con il Fisco che ogni contribuente può richiedere presso lo sportello (fisico o online) dell’Agente della Riscossione (sia questo Agenzia Entrate Riscossione che la società privata per i tributi locali), ci siamo riferiti al cosiddetto

estratto di ruolo.

L’estratto di ruolo altro non è che un’elencazione analitica di tutte le cartelle esattoriali emesse nei confronti di un soggetto. Non solo quelle riferite all’omesso versamento di tributi con le relative more e sanzioni (ad esempio, Irpef, Iva, Imu, Tari) ma anche quelle relative alle multe stradali, ai contributi previdenziali o assistenziali (rispettivamente dovuti all’Inps e all’Inail) e, non in ultimo, tutte le altre somme che il cittadino deve allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni, anche a titolo di sanzioni amministrative.

Nell’estratto di ruolo viene quindi indicato il numero di ogni cartella esattoriale già notificata, la data di iscrizione a ruolo del debito e quella in cui la raccomandata è stata consegnata al contribuente, la motivazione del debito (appunto il tipo di tributo o di sanzione non pagata) e, chiaramente, l’importo.

Difetto di notifica cartella esattoriale

Anche laddove una cartella risulti inserita nell’estratto di ruolo, non è così scontato che la stessa sia stata consegnata al contribuente dal postino o dall’ufficiale giudiziario. Difatti, l’Agente della Riscossione iscrive il debito nell’estratto di ruolo prima ancora di affidare la raccomandata all’ufficio postale o al messo notificatore. E questo fa sì che, anche qualora vi sia un difetto di notifica della cartella esattoriale, la stessa appaia ugualmente nei terminali e nell’elenco dei debiti del contribuente.

Questo implica che ben potrebbe essere – anzi è assai frequente – che nell’estratto di ruolo si trovino indicate cartelle illegittime per difetto di notifica.

A questo punto, il contribuente si chiederà come sbarazzarsi di un debito che non è tenuto a pagare proprio perché non ne ha mai avuto conoscenza. In altre parole: come cancellare la cartella esattoriale mai ricevuta? Ciò che stiamo per dirti non ti piacerà.

Come cancellare una cartella non notificata dall’estratto di ruolo

Una nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione [1] aveva stabilito che, sebbene l’estratto di ruolo non sia impugnabile dinanzi al giudice – in quanto non costituisce un atto formale di riscossione ma una semplice riproduzione degli elenchi contenuti negli archivi dell’esattore – esso sarebbe comunque impugnabile dal contribuente tutte le volte in cui figuri una cartella mai notificata. Così, fino al 2021, è stato possibile rivolgersi al giudice per cancellare dall’estratto di ruolo le cartelle che, benché presenti nell’elenco, non erano mai giunte a destinazione, dunque illegittime.

Invece, un recentissimo decreto legge [2] ha stabilito il divieto di impugnare l’estratto di ruolo. Il cittadino oggi non può più quindi rivolgersi alla Commissione Tributaria (per le imposte) o al Giudice di Pace (per multe e sanzioni amministrative) per far cancellare dall’estratto di ruolo le cartelle mai notificate.

Cosa deve fare quindi il contribuente in questi casi? Salve le eccezioni che a breve elencheremo, che consentono in casi residuali di impugnare l’estratto di ruolo, il cittadino deve attendere l’eventuale successivo passo dell’Agenzia Entrate Riscossione o di qualsiasi altro Agente per la riscossione. Si può trattare ad esempio di un pignoramento (dello stipendio, della pensione, del conto corrente bancario), dell’iscrizione di una ipoteca o di un fermo auto. E solo allora potrà ricorrere contro quest’ultimo atto. Il ricorso si baserà su una tanto semplice quanto forte eccezione: il difetto di notifica della cartella esattoriale. Difatti, se la cartella non è stata mai ricevuta dal contribuente e questi non ha avuto la possibilità di difendersi, contestandola, allora anche gli atti esecutivi (appunto il pignoramento) o quelli cautelari (ipoteca e fermo) sono illegittimi.

Il paradosso di questa situazione sta nel fatto di aver cancellato ogni difesa preventiva del contribuente il quale, oggi, per poter cancellare un debito a proprio nome deve “sperare” che l’Esattore avvii un’azione nei suoi confronti. Cosa però che potrebbe non avvenire mai se il debito dovesse essere caduto in prescrizione (l’Esattore sa infatti che se agisse perderebbe il giudizio); e, in questo caso, ben potrebbe succedere che la cartella resti in elenco a tempo indefinito. Salvo intervenga magari una rottamazione.

Una soluzione “pacifica” potrebbe essere quella di presentare un ricorso in autotutela ossia un’istanza di cancellazione all’Agente per la Riscossione esattoriale e all’ente creditore (quello cioè a cui il credito si riferisce: ad esempio, Agenzia Entrate, Inps, ecc.), chiedendo la cancellazione dall’estratto di ruolo della cartella per difetto di notifica. Ma non è detto – né è obbligatorio che ciò succeda – di ottenere una risposta. Né è possibile fare qualcosa contro il silenzio dell’amministrazione.

Il contribuente deve convincersi comunque che l’estratto di ruolo non costituisce altro che un elenco, che non potrebbe mai giustificare contro di lui un pignoramento se vi sono dei debiti illegittimi. Quindi, per dormire sonni tranquilli, egli dovrà far finta che sull’estratto non siano indicate le cartelle non notificate.

Quando è possibile impugnare l’estratto di ruolo?

Il decreto legge appena menzionato elenca tre casi eccezionali in cui è possibile impugnare l’estratto di ruolo. Sono ipotesi che si riferiscono per lo più ad aziende e che non incidono sul contribuente persona fisica. Ciò succede quando vi è:

  • pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
  • blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
  • perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Questo però potrebbe complicare le cose. Non è infatti detto che, prima di partecipare al bando, si faccia in tempo ad ottenere una sentenza di cancellazione della cartella dall’estratto di ruolo. Né la sospensiva – che la Commissione Tributaria o il giudice concedono peraltro raramente in attesa di emettere la sentenza definitiva – equivarrebbe a una effettiva cancellazione.

Insomma, anche in questi casi, la tutela del contribuente sarà tutt’altro che agevole.

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