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Deducibilità dei contributi previdenziali, si possono dedurre i contributi rimborsati al datore di lavoro per errori sul massimale

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di Andrea Amantea – 18 Marzo 2022


Deducibilità dei contributi previdenziali: diffida per “recupero contributi da eccedenza massimale” – integrazione di contributi obbligatori per legge. E’ questo l’oggetto della risposta n°117/2022, con la quale l’Agenzia delle entrate ha rilasciato importanti chiarimenti in merito alla possibilità di dedurre in dichiarazione dei redditi i contributi previdenziali obbligatori rimborsati dal lavoratore al vecchio datore di lavoro per errori di calcolo sul massimale.

Ecco i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Deducibilità dei contributi previdenziali, risposta AdE n° 117/2022

La risposta n° 117/2022 dell’Agenzia delle Entrate in tema di deducibilità dei contributi previdenziali, prende spunto da una specifica istanza di interpello.

In particolare, un contribuente  ha fatto presente che in merito alla sua posizione previdenziale,  l’Inps ha notificato al suo ex datore di lavoro, apposita diffida per “recupero contributi da eccedenza massimale” (articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335).

L’omissione contributiva deriva dal fatto che il contribuente ha omesso di comunicare al suo datore di lavoro  l’esistenza “di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996”.

Da qui, l’Inps ha disconosciuto l’applicazione del massimale contributivo , annualmente rivalutato dall’ISTAT, previsto dal citato articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 e applicabile:

  • per i lavoratori che si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1°gennaio 1996 (cd. “nuovi iscritti”)
  • e privi di anzianità contributiva precedente.

Contributi da eccedenza massimale per i vecchi iscritti

Dunque, per coloro che vantano anzianità contributiva già maturata in forme pensionistiche obbligatorie entro il 31 dicembre 1995 (cd. ” vecchi iscritti”), il citato massimale annuo non trova applicazione. Con la conseguenza che l’intera retribuzione imponibile è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Questo è proprio il caso del contribuente che avrebbe dovuto versare la contribuzione su tutta la retribuzione imponibile.

Da qui, considerato le colpe del contribuente che, ai tempi, ha reso al suo datore di lavoro una dichiarazione non veritiera sulla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva antecedenti il 1° gennaio 1996″, che avrebbero comportato un maggior carico contributivo:

  • l’Istante è tenuto a riversare all’ex datore di lavoro i contributi a suo carico,
  • anticipati dall’ex datore di lavoro in base a quanto previsto dalla citata legge n. 335 del 1995.

Detto ciò, il contribuente, ex lavoratore dipendente, ha chiesto all’Agenzia delle entrate lumi sulla possibilità di dedurre tali contributi dal reddito da tassare ai fini IRPEF.

Deducibilità dei contributi previdenziali oltre il massimale: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ritiene che, in base alla previsioni di cui all’art.10 comma 1, lett.e) del DPR 917/86, TUIR, è possibile dedurre dal reddito:

  • i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (contributi obbligatori) nonchè
  • i contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, “non essendo la previsione della deducibilità di tali contributi subordinata ad una specifica finalizzazione degli stessi”.

Attenzione, la deduzione è subordinata al fatto che: i contributi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente; siano puntualmente documentati, siano sostenuti nel periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi nei quali si intende far valere la deduzione. Dunque, rileva il principio di cassa.

Non sono deducibili le somme versate per sanzioni ed interessi moratori comminati per violazioni inerenti i contributi versati (cfr. da ultimo, circolare 23 giugno 2021, n. 7/E).

Sulla base della ricostruzione appena fatta, il contribuente potrà portare in deduzione i contributi previdenziali aggiuntivi contestati dall’Inps.

Tali contributi dovranno essere indicati nel quadro E, rigo E21 del 730 (quadro Rp del modello Redditi) relativo al periodo d’imposta in cui tali contributi sono restituiti all’ex datore di lavoro.

I contributi in questione, pertanto, andranno indicati nel rigo della dichiarazione dei redditi dedicato ai “Contributi previdenziali e assistenziali” relativa al periodo d’imposta in cui tali contributi sono restituiti all’ex datore di lavoro (Rigo E21).

La prova della spesa sostenute può essere rappresentata dalla certificazione unica (CU) rilasciata dall’ex datore di lavoro. La certificazione unica dovrà attestare le somme oggetto di deduzione con l’inserimento di un’annotazione a contenuto libero (con il codice ZZ).

 

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