Novità per i mutui concessi ai bancari come fringe benefit. Con un emendamento al decreto Anticipi si risolve un problema che riguardava i prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti come “gratifica” aziendale, o fringe benefit. Il problema riguardava il calcolo dei tassi di interesse, cambiato a causa delle modifiche sopravvenute con i rialzi dei tassi Bce, che aveva pesanti ripercussioni sull’imponibile del benefit ai fini del calcolo della tassazione. Ecco le novità sui mutui per i bancari con il decreto Anticipi.
La norma, approvata dal Senato e da convertire in legge il prossimo 17 dicembre, prevede che, in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro ai dipendenti, per il calcolo dell’imponibile si assuma il 50 per cento della differenza tra due importi. Il primo è l’importo degli interessi calcolato con il tasso di riferimento in vigore al momento della data di scadenza di ogni rata in caso di prestiti a tasso variabile, mentre per i prestiti a tasso fisso si considera la data di concessione del prestito. Il secondo importo è quello degli interessi calcolato con il tasso applicato sugli interessi stessi. In questo modo si risolve il problema del calcolo degli interessi, e di conseguenza della base imponibile, dei prestiti ai dipendenti, date le modifiche fatte dalla Bce.
L’emendamento, sostenuto da alcune formazioni sindacali, risolve una questione giudicata ingiusta per i dipendenti delle banche, “penalizzati, – secondo la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, – dall’aumento repentino dei tassi di interesse e da una ingiusta norma fiscale. Individuata una soluzione equa e giusta a una distorsione che ha pesantemente penalizzato le lavoratrici e i lavoratori del settore”.
“Con un emendamento da noi sostenuto,- continua Esposito, – insieme alle altre organizzazioni sindacali, al decreto Anticipi approvato in commissione Bilancio del Senato, con il via libera da parte della Ragioneria generale dello Stato, si chiarisce l’applicazione delle norme fiscali sui fringe benefit, ovvero che per i mutui a tasso fisso il riferimento del tasso base diventa quello dell’anno di concessione del prestito, mentre per i mutui a tasso variabile, per una quota minoritaria del tasso, diventa quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata”.
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