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Cosa prevede il “decreto sanzioni 2024” in caso di crediti non spettanti o inesistenti. Nuove sanzioni in vigore dal 1° settembre 2024 per le compensazioni illecite

Cosa succede in caso di frodi, illeciti o semplici errori di calcolo dei crediti d’imposta previsti dai bonus edilizi?

A mettere ordine in tema di sanzioni per compensazioni illecite o indebite è il D.Lgs. 87/2024 recante la “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”.

Ecco nel dettaglio cosa stabilisce il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 e come le nuove regole – in vigore dal 1° settembre 2024 – impattano sul mondo dei bonus edilizi.

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Crediti inesistenti e non spettanti per bonus edilizi: definizione

Modificando il D.Lgs. 74/2000 il Decreto Sanzioni 2024 ridefinisce i concetti di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”, fondamentali nei controlli sulle detrazioni fiscali maturate con il superbonus o agli altri bonus edilizi

Si definiscono “crediti inesistenti“:

  • i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Si rientra in questa fattispecie più grave, quindi, ogni qual volta siano assenti i presupposti costitutivi, anche nel caso in cui la carenza sia rilevata con controllo automatizzato o formale.

Si definiscono “crediti non spettanti”:

  • i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  • i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Si rientra nella categoria dei “crediti non spettanti” nei casi di errori di calcolo del plafond di spesa agevolabile oppure di carenza di requisiti “secondari” rispetto a quelli costitutivi, ma che comunque inficiano la spettanza del bonus.

Sanzioni per crediti per bonus edilizi inesistenti

La sanzione per la compensazione di crediti inesistenti dal 1° settembre è fissata al 70% (prima era stabilita dal 100 al 200%).

Nei casi di frode, “qualora i fatti materiali posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio”. Pertanto la sanzione del 70% per i crediti inesistenti sale al 140% del bonus compensato illegalmente se i fatti su cui si fonda sono frutto di truffe o frodi.

Sanzioni per crediti per bonus edilizi non spettanti

È disposta l’irrogazione della sanzione del 25% conteggiata sul credito d’imposta non spettante che è stato utilizzato.

Sanzioni per credito spettante non utilizzato correttamente

È prevista la sanzione nella misura fissa di 250€, pur se il credito è considerato “credito spettante”, se il credito è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla disciplina prevista ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, a condizione che:

  • gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza e non siano essenziali al riconoscimento del credito;
  • la violazione sia stata rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno in cui la stessa sia stata commessa, ovvero, in assenza, entro un anno dalla data in cui la violazione è stata commessa.

Tempi di accertamento

In riferimento alle definizioni del credito cambiano anche i tempi di accertamento. In particolare l’atto emesso a seguito del controllo degli importi a credito deve essere notificato, a pena di decadenza:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del relativo utilizzo in tutto o in parte in compensazione per i crediti non spettanti (la situazione sanzionata in maniera meno pesante);
  • entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in tutto o in parte in compensazione per i crediti inesistenti, ossia nei casi considerati più gravi.

 

 

 

 

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