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Per gli abusi edilizi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, le regole del Terzo condono Edilizio ammettono il condono solo per le opere che rientrano nella tipologia di abusi di cui ai numeri 4, 5 e 6 della DL 269/2003 e non di quelli rientranti nelle tipologie di cui ai numeri 1 (incremento volumetrico) e 3 (cambio di destinazione d’uso).

Niente da fare: in zona vincolata, non è possibile ottenere il terzo condono edilizio (DL 269/2003) per:

  1. il cambio di destinazione d’uso (da agricolo a residenziale);
  2. l’ampliamento del fabbricato rispetto all’assentito.

 

Terzo condono edilizio: perimetro stretto

Lo ha ribadito il Tar Lazio nella sentenza  7165/2024 del 12 aprile, relativo ad una controversia tra un privato e il Ministero dei Beni Culturali su una determinazione della competente Soprintendenza ministeriiale, che ha adottato parere negativo ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per due istanze di condono, presentate ai sensi della L. n. 326/03 (Terzo condono), afferenti ad opere e interventi realizzati sine titulo su immobile ubicato in area a vocazione agricola (zona E del Prg).

Secondo quanto si evince dal gravato diniego, la Soprintendenza ha considerato ostativa la disciplina fissata dalla L. n.326/03, che, per gli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ammette il condono solo per le opere che rientrano nella tipologia di abusi di cui ai nn.ri 4,5,6 della legge, laddove, nella fattispecie, gli abusi rientrano nelle tipologie di cui ai nn.ri 1 (incremento volumetrico) e 3 (cambio di destinazione d’uso).

 

Abusi edilizi e terzo condono: regole, zone vincolate, tipi di interventi

Per quel che riguarda il Terzo condono edilizio nelle zone soggette a vincolo, la sanatoria straordinaria è consentita per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo ed è esclusa per gli aumenti di volumetria e per le ristrutturazioni edilizie.

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Terzo condono in zona vincolata solo per gli abusi minori

Il TAR, lapidariamente, respinge il ricorso ricordando che le istanze di condono ex L. n. 326/03, proposte dalla ricorrente, si riferiscono, pacificamente, ad immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.n.42/04.

In tale situazione, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 29.11.2022, n.10480; Tar Roma, 15.2.2023, n.2675; Tar Napoli, 5.1.2024, n.125), da cui non v’è motivo per discostarsi, il condono ex L.n.326/03 può essere rilasciato, ai sensi della previsione recata dall’art.26 lett. b) l.cit., solo per le opere riconducibili ai cd. abusi minori, di cui alle tipologie sub 4,5,6 dell’allegato I alla legge in questione.

Nella fattispecie in esame, è evidente, anche dagli allegati versati in giudizio dalla parte ricorrente, che gli interventi richiesti in sanatoria non possono essere ricondotti agli abusi cd. minori, ove si consideri che:

  1. la realizzazione dell’ampliamento del fabbricato, determinando incremento di volumetria, rientra nella tipologia di abuso n.1 (Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici);
  2. la variazione della destinazione d’uso rientra invece nella tipologia di abuso n.3 (“opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio”).

LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

 

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