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L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato, in data 26 luglio 2021, gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) con le novità introdotte in materia di riscossione dalla legge di conversione del decreto “Sostegni- bis” (Legge 106/2021). In particolare, la legge contiene la proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già disposta dal decreto Lavoro (D.L. 99/2021) poi confluito nella legge di conversione del decreto “Sostegni-bis”.

Il provvedimento, inoltre, ha definito nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle due rate del “saldo e stralcio” previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i versamenti in più mesi. La norma, modificando la previsione contenuta nel precedente decreto Sostegni (D.L. 41/2021) che disponeva il pagamento in un’unica soluzione entro il termine ultimo del 31 luglio 2021, concede la facoltà di effettuare i versamenti delle rate 2020 ancora dovute ripartendoli nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021, senza perdere le agevolazioni previste. Il primo appuntamento è, quindi, fissato al prossimo 31 luglio (che essendo un sabato slitta al 2 agosto) quando si dovranno pagare le rate scadute il 28 febbraio 2020 (per la rottamazione-ter) e il 31 marzo 2020 (per il saldo e stralcio).

Entrando nel dettaglio, si rammenta che la L. 106/2021 ha rideterminato i termini per il versamento delle rate della “rottamazione-ter” (D.L. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (L. 145/2018) previste nel 2020. Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019, deve effettuare il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da luglio 2021. Precisamente:

– entro il 31 luglio 2021 si pagano le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-ter) e 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Trattandosi di un sabato, la scadenza slitta al 2 agosto 2021;

– entro il 31 agosto 2021 si paga la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter);

– entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter e saldo e stralcio);

– entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-ter).

Restano confermati i termini per il pagamento delle rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi per il termine del 2 agosto saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021). In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile chiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento nonché utilizzare il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto Sostegni (D.L. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.

L’Agenzia ricorda, infine, che restano, sospese fino al 31 agosto 2021, le procedure cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. La sospensione riguarda anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della Riscossione fino alla copertura del debito).

 

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