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Le norme sostanziali della legge Balduzzi e della legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità della struttura sanitaria e del medico non sono retroattive.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, nella sentenza 11 novembre 2019, n. 28994 (testo in calce).

Sommario

Il caso

La pronuncia in esame, trae origine dal ricorso presentato da un medico avverso la sentenza con cui il giudice di prime cure lo aveva ritenuto responsabile delle conseguenze patologiche subìte da un neonato durante il parto, condannandolo al risarcimento dei danni conseguenti. Il sanitario aveva impugnato tale sentenza, ma la Corte territoriale, ritenendo che l’esame dei motivi del ricorso comportava la decisione di questioni suscettibili di assumere valenza nomofilattica, in quanto relativi alla prospettata retroattività della disciplina del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, aveva disposto la rimessione della decisione all’udienza pubblica, rinviando la decisione del ricorso a nuovo ruolo.

Avverso tale decisione, il medico ha proposto ricorso per cassazione, censurando, tra l’altro, che nel caso di specie, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento agli artt. 2043 e 2697 c.c. e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 189 la responsabilità medica era regolata dall’art. 2043 c.c. e non era di natura contrattuale o, comunque, da cd. contratto sociale.

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La decisione

Nell’esaminare il caso in oggetto, la Cassazione ha precisato che la disciplina della responsabilità medica, attualmente è regolata, dalla Legge n. 24 del 2017 (cd. legge Gelli-Bianco), che ha previsto, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ed la responsabilità extracontrattuale del medico, salvo che questi abbia stipulato un contratto con il paziente. Nello specifico, detta legge, all’art. 7, comma 3, prevede testualmente che: “L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’art. 5”.

Tali norme sostanziali non hanno efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore.

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che, la capacità non retroattiva delle norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012 e nella L. n. 24 del 2017 è stata affrontata da alcune sentenze di merito, alla luce delle quali, sussistono molteplici motivi per escludere che le condotte scaturenti la responsabilità sanitaria, indicate dalla L. n. 189 del 2012 in astratto, e dalla L. n. 24 del 2017 in concreto, abbiano effetti retroattivi.

Tra l’altro, ai sensi dell’art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l’avvenire, per cui la sua retroattività deve essere indicata espressamente dalla nuova legge, ovvero deve trovare elementi certi che ne consentano di presupporla; aspetto assente nei due testi legislativi suddetti.

Inoltre, qualora fosse ammissibile la retroattività di tali norme, si determinerebbe la circostanza che l’intervento legislativo interferirebbe con il potere del giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, incidendo, anche se indirettamente, sui singoli processi in corso, con lesione dell’ affidamento di chi ha intrapreso un’azione giudiziaria sulla scorta di regole sostanziali certe, come quelle della natura “contrattuale” della responsabilità del medico, con gravi conseguenze sul riparto dell’onere di prova e sulla prescrizione. In tale ipotesi, ha osservato la Suprema Corte, verrebbe meno la responsabilità civile del medico in termini di responsabilità extracontrattuale nel periodo anteriore al primo gennaio 2013 ed al primo aprile 2017.

Altro aspetto contrario alla retroattività consiste nella sua incidenza diversificata, a seconda della fase e del grado in cui i singoli processi si trovano, per cui, in base alla formazione o meno di preclusioni e del giudicato interno, dovrebbe o meno operare la qualificazione ex lege del titolo di responsabilità, tanto da determinare una disparità di trattamento sia tra i vari giudizi, sia all’interno di uno stesso processo, con conseguenze irragionevoli sull’esercizio della giurisdizione sulla materia.

Il principio di diritto

In conclusione, la Cassazione ha rigettato il ricorso e pronunciato il seguente principio di diritto: “Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 28994/2019 >> SCARICA IL TESTO IN PDF

 

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