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Nel concordato preventivo con continuità aziendale, si applica l’effetto purgativo in caso di trasferimento di immobili?

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza 9 settembre – 22 ottobre 2020 n. 23139 (testo in calce), non opera la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, nell’ipotesi in cui il piano di continuità gestionale preveda il trasferimento degli alloggi ai soci della cooperativa in concordato sotto forma di assegnazione onerosa, se non viene avviata una procedura competitiva ad evidenza pubblica. Infatti, la condizione per la purgazione (ex art. 108 c. 5 legge fall.) è che si ricorra ai principi di stima, pubblicità e competitività.

La vicenda

Un architetto vantava un credito nei confronti di una società cooperativa edilizia che si occupava di costruire e assegnare ai soci gli immobili. Dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società, iscriveva ipoteca sui beni della stessa. La debitrice veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo, sulla base di un piano che prevedeva: 1) la liquidazione delle proprietà della compagine, 2) la continuità dell’attività edile al fine di concludere i cantieri e definire i contratti di assegnazione degli alloggi ai soci. Nel predetto piano, al passivo, veniva iscritto anche il credito dell’architetto. Una volta intervenuta l’omologa del concordato preventivo e in seguito all’assegnazione dell’alloggio al socio, il giudice delegato disponeva la cancellazione dell’ipoteca iscritta dall’architetto (art. 108 c. 2 legge fall.). Invece, l’ipoteca dell’istituto di credito non veniva cancellata, in quanto era a garanzia del mutuo fondiario che l’assegnatario si era parzialmente accollato. L’architetto proponeva reclamo avverso tale provvedimento del giudice delegato, ritenendo che l’art. 186 bis – avente ad oggetto il concordato con continuità aziendale – non richiamasse la norma sulla cancellazione dell’ipoteca (art. 108 c. 2 legge fall.). Il tribunale non aderiva a tale ricostruzione e rigettava il reclamo, affermando che l’art. 182 c. 5 legge fall., come novellato, chiaramente prevedesse l’applicazione dell’effetto purgativo anche nel caso di cessione effettuata da un soggetto diverso dal liquidatore giudiziale, come nel caso del concordato con continuità (art. 186 bis legge fall.). Si giunge così in Cassazione.

Riferimenti normativi

Prima di analizzare il decisum, preme ricordare le norme che vengono in rilievo.

Per completezza espositiva, si ricorda che il concordato preventivo trova una nuova disciplina nel Codice della Crisi d’Impresa (art. 84 ss. d. lgs. 14/2019) che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, come stabilito dal decreto legge 23/2020 (cosiddetto “Decreto liquidità”).

Le doglianze del ricorrente: no alla cancellazione dell’ipoteca

Il ricorrente lamenta che il concordato in oggetto abbia natura mista e che l’assegnazione del bene sia stata compiuta direttamente dalla società ammessa al concordato e non dal liquidatore. In virtù di tale ricostruzione, la disciplina applicabile è quella dell’art. 186 bis, che non prevede nulla in materia di cancellazione dell’ipoteca. Infatti, l’art. 182 legge fall. – che, invece, dispone la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli – è applicabile alle vendite compiute in una procedura strutturata in funzione della cessione di beni. Oltre a ciò, l’assegnazione dell’immobile al socio non ha la natura di vendita forzata, la quale, al contrario, legittima la cancellazione di tutte le iscrizioni pregiudizievoli (art. 586 c.p.c.). L’assegnazione era avvenuta durante la continuazione dell’attività di impresa e, pertanto, dovevano applicarsi le regole comuni. Il ricorrente si duole del fatto che il tribunale non abbia distinto tra:

  1. concordato liquidatorio, ove tutti i beni sono nella disponibilità dei creditori,
  2. concordato in continuità, ove il pagamento dei crediti avviene con i proventi della prosecuzione dell’attività aziendale.

Cos’è l’effetto purgativo?

Prime di proseguire, per completezza espositiva, ricordiamo che il giudice delegato è titolare di un potere purgativo (art. 108 legge fall.), omologamente al potere del giudice dell’esecuzione (ex art. 586 c.p.c.). Come si vedrà, il potere di cancellazione può essere esercitato solo a condizione che la procedura di trasferimento immobiliare sia competitiva, previa stima e adeguata pubblicità (ad esempio, sul portale delle vendite pubbliche).

Il concordato preventivo con continuità aziendale

La Suprema Corte considera fondati i motivi di ricorso e precisa quanto segue.

Il concordato preventivo caratterizzato

  • dalla liquidazione di tutti i singoli beni,
  • unitamente alla prosecuzione dell’attività aziendale

è disciplinato, nella sua interezza, dalla disciplina speciale prevista dall’art. 186 bis c. 1 legge fall., eccezion fatta per i casi di abuso dello strumento (Cass. 734/2020). L’art. 186 bis non regola espressamente la modalità con cui deve avvenire la “liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa”. Pertanto, bisogna far riferimento alla disciplina generale in materia di cessione di beni, ossia all’art. 182 legge fall. Nondimeno, a tal proposito, è d’uopo distinguere due situazioni:

  1. la liquidazione in esecuzione di un concordato che prevede la cessione dei beni dell’imprenditore per soddisfare il ceto creditorio;
  2. la vendita dei beni che sono il frutto della continuazione dell’attività di impresa da parte del soggetto in concordato.

La prima (sub a) è volta a soddisfare i creditori come espressamente prevede l’art. 182 c. 5, che rinvia agli articoli da 105 a 108 ter, compreso anche l’art. 108 in materia di cancellazione di ipoteca.

La seconda (sub b) è «il naturale sfogo del ciclo produttivo di un’impresa operante sul mercato ed è presieduta dalle regole (di libertà negoziale in funzione del conseguimento di un profitto d’impresa) a cui il mercato si ispira». In questa tipologia di concordato, i creditori traggano soddisfazione nei proventi dell’attività che continua normalmente.

L’effetto purgativo opera nella vendita procedimentalizzata

L’art. 182 c. 5 prevede la cancellazione di iscrizioni (ad esempio, l’ipoteca) e trascrizioni pregiudizievoli (come il pignoramento o il sequestro conservativo). La disposizione si riferisce 1) ad una procedura pubblica in cui vi sia una competizione nella dismissione del bene, 2) che muova dal suo prezzo di stima e 3) favorisca la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati. La procedura è strutturata per assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile, da cui discende la massima soddisfazione dei creditori. Solo una procedura simile giustifica l’effetto purgativo.

Per contro, la vendita in continuità aziendale non si ispira a tali principi, ma si compie nella totale libertà di iniziativa economica, è diretta a massimizzare il profitto e avviene con le modalità di contrattazione che l’imprenditore ritiene più opportune.

Ciò premesso, nel caso di specie, l’assegnazione dell’alloggio al socio è stata il frutto della continuazione dell’attività d’impresa; infatti, è avvenuta:

  • tramite la libera scelta del cessionario,
  • senza una procedura competitiva e ad evidenza pubblica.

Una simile modalità di individuazione dell’acquirente non è coerente con il sistema di norme che giustificano la cancellazione dei gravami da parte del giudice delegato e, quindi, non poteva condurre alla cancellazione dell’ipoteca.

Cancellazione di ipoteca solo in caso di procedura competitiva

La società cooperativa si difende deducendo che la vendita sia avvenuta in esecuzione del piano omologato e l’art. 182 c. 5 legge fall. menziona anche i “trasferimenti legalmente posti in essere in esecuzione del concordato”. Nondimeno, per applicare la norma non si può prescindere dai criteri di competitività in cui avviene la cessione. La Suprema Corte ricorre ad un’interpretazione sistematica. Infatti, il citato art.182 c. 5 legge fall. è stato introdotto dal D.l. 83/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 132/2015, che ha inserito anche l’art. 163 bis legge fall., in tema di offerte concorrenti. Dunque, la condizione che giustifica la purgazione delle iscrizioni pregiudizievoli – ove il piano preveda il trasferimento degli alloggi ai soci della cooperativa in concordato sotto forma di assegnazione onerosa – consiste nel necessario ricorso ad una procedura competitiva ad evidenza pubblica ex art. 163 bis1. In altre parole, la condizione per la purgazione (ex art. 108 c. 5 legge fall.) è che si ricorra ai principi di stima, pubblicità e competitività.

Al lume di quanto sopra esposto, non tutte le cessioni effettuate dopo il deposito della domanda di concordato trovano regolamentazione nell’art. 182 c. 5, infatti, sfuggono a tale disciplina le dismissioni dei beni avvenute tramite la continuazione dell’attività d’impresa, attuate sul libero mercato. La fattispecie in esame, quindi, non rientra nell’ambito operativo della citata norma e, pertanto, il giudice delegato non avrebbe dovuto cancellare l’ipoteca.

Parità di trattamento tra creditori ipotecari

Secondo la pronuncia impugnata, si doveva dare un’applicazione generalizzata all’art. 108 legge fall. onde evitare sperequazioni tra i creditori. Diversamente opinando, l’effetto purgativo si sarebbe verificato (o meno) a seconda della tipologia di concordato scelto dal debitore (liquidatorio o in continuità). Orbene, in merito alla disparità di trattamento tra creditori ipotecari, la Suprema Corte rileva quanto segue. L’art. 108, che prevede la cancellazione dell’iscrizione, si applica non a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità, ma in base alle «regole che presiedono la dismissione del bene su cui grava la garanzia e trova giustificazione nel ricorso o meno a una procedura che persegua la migliore soddisfazione dei creditori». Pertanto, non è ravvisabile un trattamento sperequato a seconda del concordato scelto, in quanto l’applicabilità dell’art. 108 dipende dalla procedura formalizzata adottata nel trasferimento del bene.

Conclusioni

La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’architetto e la decisione del Tribunale viene cassata, giacché il giudice di merito non ha accertato vi sia stato il ricorso ad una procedura competitiva, al fine di assicurare la miglior soddisfazione dei creditori. Nella fattispecie in esame, le modalità con le quali si è provveduto all’assegnazione di un alloggio al socio della cooperativa sono state tali da non rendere applicabile l’art. 108 legge fall., pertanto, il giudice non doveva procedere alla cancellazione dell’iscrizione di ipoteca.

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N. 23139/2020>> SCARICA IL PDF

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[1] I giudici di legittimità precisano che: «poco importa che la L. Fall., art. 163-bis, riguardi i procedimenti introdotti successivamente alla data del 27 giugno 2015 e non trovi diretta applicazione, come invece avviene per il nuovo testo della L. Fall., art. 182, comma 5, anche ai procedimenti di concordato preventivo all’epoca pendenti, come quello in esame. Basta a consacrare la regola di necessario ricorso ai principi di stima, pubblicità e competitività quale condizione per la purgazione l’attuale tenore della L. Fall., art. 108, comma 5».

 

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