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Con la sentenza in commento, la Sezione III della Corte di Cassazione si è trovata a decidere su di una quaestio giuridica sino ad oggi mai esaminata, affermando che il creditore insoddisfatto all’esito di una procedura esecutiva, pur essendo vittorioso in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non può esperire successivamente alcuna azione di ripetizione d’indebito nei confronti dei creditori che hanno trovato soddisfacimento dalla procedura esecutiva stessa.

Nel caso in esame, un creditore interveniva in una procedura esecutiva presso terzi incardinata da altro creditore. Tale procedura si concludeva con un’ordinanza di assegnazione dell’intero credito al solo creditore procedente. Avverso tale ordinanza, il creditore intervenuto proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. asserendo che il proprio credito, essendo assistito da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., doveva trovare soddisfacimento anteriormente rispetto al credito del procedente.

L’opposizione veniva accolta e, riassunta la procedura esecutiva nel frattempo sospesa, il creditore intervenuto otteneva solo una somma residua non ancora versata dal terzo pignorato al procedente. Per tale motivo, il creditore intervenuto, al fine di ottenere il credito residuo, agiva in via monitoria contro il creditore procedente a titolo di ripetizione dell’indebito pagamento ex art. 1189, comma 2, c.c., eseguito in favore di un “creditore apparente”. La successiva opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal procedente veniva accolta e la decisione veniva confermata in appello.

Il creditore intervenuto, pertanto, ricorreva in Cassazione sostenendo che, una volta accolta l’opposizione ex art. 617 c.p.c., potesse considerarsi legittimato ad agire per ripetizione d’indebito nei confronti del creditore soddisfatto all’esito della procedura esecutiva.

La Corte, investita della questione, ha espressamente escluso tale possibilità in quanto l’azione di ripetizione prevista dall’art. 1189, comma 2, c.c., presuppone che il debitore abbia pagato al creditore apparente. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato la mancanza di tale presupposto in quanto il creditore procedente non può considerarsi creditore apparente.

Alla luce di quanto sopra, dunque, la Corte di Cassazione ha affermato che il creditore intervenuto, pur avendo esperito vittoriosamente opposizione ex art. 617 c.p.c., non ha alcuna legittimazione ad agire per ripetizione d’indebito ex art. 1189, comma 2, c.c., nei confronti degli altri creditori che hanno trovato soddisfacimento all’esito della procedura esecutiva, potendo unicamente agire esecutivamente con ulteriori azioni nei confronti del debitore.

Cass., Sez. III, 06 ottobre 2016, n. 20010Mirko La Caram.lacara@lascalaw.com

 

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