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Si può presentare ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo sull’automobile del contribuente se questi non ha mai ricevuto prima la cartella esattoriale?

L’omessa notifica della cartella esattoriale comporta la nullità – e quindi l’impugnabilità – di tutti i successivi atti compiuti dall’Agente per la riscossione esattoriale: dal pignoramento dei beni all’ipoteca sulla casa e, per finire, al fermo amministrativo. Questo perché il contribuente, prima di subire una procedura di riscossione esattoriale, deve essere messo nella condizione di conoscere il debito e, quindi, di saldarlo.

In buona sostanza, è illegittimo un pignoramento se, prima di esso, l’interessato non ha ricevuto la cartella esattoriale. Cartella che, in gergo tecnico, è il cosiddetto “titolo esecutivo” ed è, pertanto, presupposto per la validità ed efficacia di tutti i successivi atti di riscossione.

Ci si è chiesto se questa regola valga anche per quanto riguarda il cosiddetto preavviso di fermo auto. Un esempio renderà meglio i termini del problema.

Antonio riceve una raccomandata da parte dell’Agente per la riscossione esattoriale con cui gli viene chiesto di saldare un vecchio debito di 7mila euro. Sulla lettera, si fa riferimento a due cartelle esattoriali mai saldate che, tuttavia, Antonio sostiene di non aver mai ricevuto. Sempre nella raccomandata è specificato che, in caso di omesso versamento dell’importo, entro 30 giorni verrà iscritto un fermo amministrativo sull’auto del contribuente. Antonio decide di fare ricorso contro il preavviso di fermo, per via dell’omessa notifica della cartella esattoriale.

Le regole per l’iscrizione del fermo auto – anche chiamato «fermo amministrativo» – sono abbastanza semplici. Innanzitutto, deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale. Devono poi decorrere 60 giorni per consentire al contribuente di pagare il debito.

Dal 61° giorno in poi, l’esattore è libero di avviare le procedure di riscossione del proprio credito (di solito, però, le azioni esecutive vengono avviate molto tempo dopo, a volte dopo anni).

In alternativa al pignoramento, l’Esattore può disporre il fermo auto del contribuente, senza che vi siano limiti minimi di importo per poter attuare tale procedura. Quindi, essa è possibile anche per un debito di poche centinaia di euro.

Almeno 30 giorni prima dell’iscrizione del fermo, l’Esattore deve notificare al proprietario dell’automobile il preavviso di fermo. Senza tale atto, il fermo è illegittimo. La notifica deve avvenire secondo le stesse modalità con cui è stata notificata in precedenza la cartella esattoriale.

Decorsi i 30 giorni, può essere disposto il fermo senza ulteriori comunicazioni (sul punto, però, una recente giurisprudenza sostiene la necessità di un’ultima notifica per avvisare il contribuente dell’impedimento a utilizzare il veicolo).

Per scongiurare il fermo amministrativo, il contribuente può pagare l’intero debito oppure chiedere la rateazione della cartella. In alternativa, potrebbe anche dimostrare che l’auto è strumentale all’attività lavorativa, iscritta perciò nel libro dei cespiti ammortizzabili: in tal caso, il fermo sarà illegittimo.

L’omessa notifica della cartella esattoriale rende illegittimo il preavviso di fermo auto e, quindi, il fermo stesso. A tale conclusione è giunta di recente la Commissione Tributaria Provinciale di Milano [1], ma sul punto vi è uniformità di vedute in seno a tutta la giurisprudenza.

Dunque, il preavviso di fermo amministrativo che faccia espressamente riferimento a cartelle di pagamento è un atto impugnabile davanti al giudice tributario. Il contribuente può contestare il mancato ricevimento delle cartelle esattoriali che ne sono il presupposto. Spetterà all’Esattore dimostrare il contrario. Sicché, qualora tale prova venga raggiunta, il preavviso resta valido; diversamente, in caso di omessa notifica della cartella di pagamento, anche il preavviso di fermo amministrativo è illegittimo e, con esso, il fermo stesso.

Il ricorso contro il preavviso di fermo va esperito entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, così come per tutti gli atti tributari. Il ricorso va presentato al giudice competente per le imposte/sanzioni indicate nella cartella (il giudice di pace per le multe stradali o le altre sanzioni amministrative; il tribunale ordinario, sezione lavoro, per contributi Inps e Inail; la Commissione Provinciale Tributaria per tutte le imposte).

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