Non è legittimato all’opposizione di terzo l’affittuario di un’azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura esecutiva. E’ quanto ha stabilito la Sezione Terza della Corte di Cassazione con la sentenza 31 agosto 2011, n. 17876.
Come risaputo, l’istituto dell’opposizione di terzo è discplinato dall’art. 619 c.p.c., ai sensi del quale “Il terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni“.
Secondo la Suprema Corte, l’indicazione della “proprietà o di un altro diritto reale”, contenuta nella disposizione di cui sopra, deve ritenersi esemplificativa, posto che la legge ha assunto la proprietà come modello di altri diritti, stante il carattere prevalente che tale diritto ha sul diritto o sulla pretesa del creditore procedente.
Di conseguenza, se, al di fuori dei diritti reali, vi siano altri diritti che possano essere prevalenti o maggiori rispetto a quelli che abbia il creditore in esecuzione sulla cosa, anche ai titolari di questi diritti deve permettersi l’opposizione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c.
Per utilizzare le parole della Corte “la legittimazione a proporre tale opposizione va estesa anche a chi si presenti come titolare di taluni particolari diritti di credito relativamente alla cosa oggetto dell’esecuzione con riferimento ai diritti di credito, il criterio della prevalenza si precisa e si integra con l’altro criterio del rapporto diretto con la cosa, di guisa che occorre aver riguardo non ad un generico diritto di credito, ma a quel diritto che sia suscettibile di soddisfarsi sulla cosa oggetto dell’esecuzione, ovvero a quel diritto che abbia efficacia reale“.
Al tempo stesso, però, la prevalenza del diritto di credito sulla pretesa del creditore procedente non può riconoscersi alla locazione ed al comodato, sicché questi ultimi non sono titoli giuridicamente idonei a legittimare il diritto allegato dal terzo.
La conclusione, per l’assoluta identità dei presupposti e degli elementi essenziali dei negozi, va estesa anche ai contratti di affitto di azienda, qual è quello azionato nella fattispecie dall’opponente, se non altro allorquando – come nella fattispecie in esame – si verta esclusivamente sui beni mobili che ne farebbero oggetto, con la conseguente conclusione che non è legittimato all’opposizione di terzo all’esecuzione, di cui all’art. 619 c.p.c., l’affittuario di un’azienda che comprenda i beni mobili oggetto della procedura espropriativa.
(Altalex, 22 settembre 2011. Nota di Simone Marani)
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