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Il Ministero della Giustizia in data 4 marzo 2015 ha emanato una circolare per chiarire alcune problematiche in merito al versamento del C.U. nelle procedure esecutive e nei giudizi di opposizione avanti al giudice dell’esecuzione (c.d. fase incidentale).

Più in particolare, vi erano dubbi interpretativi su due questioni:

1) individuazione del contributo unificato da versare nella c.d. fase incidentale dinanzi al giudice dell’esecuzione nelle ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 2^ c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.;

2) individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, c.p.c, così come modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. 162/2014.

 

Quanto al punto sub 1), il chiarimento ministeriale si è reso necessario in quanto alcuni uffici giudiziari ritenevano che il giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinanzi al giudice dell’esecuzione, ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c., dessero luogo ad una fase incidentale, da assoggettare ad autonomo contributo unificato.

Per il Ministero tale impostazione è errata in quanto non trova riscontro, tra l’altro, nel T.U. sulle spese di Giustizia: infatti, il procedimento di cui all’articolo 615, comma 2, c.p.c., così come qui previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente, per il quale, secondo il Ministero, è già dovuto il pagamento del contributo unificato; inoltre, il procedimento c.d. incidentale, che si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione, non è ricompreso nell’elenco dei processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato a norma del Testo Unico sulle Spese dì Giustizia.

Pertanto, conclude la circolare, non deve essere versato alcun tipo di contributo unificato per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione, relativa alla proposizione del giudizio di opposizione.

 

Quanto al punto sub 2), circa la individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nei pignoramenti mobiliari, in base alla nuova formulazione dell’art. 518 VI° comma c.p.c., gli uffici giudiziari hanno posto al Ministero il quesito se il creditore procedente sia tenuto a versare il contributo unificato nel momento in cui esegue il deposito della nota dì iscrizione a ruolo (nei 15 gg. successivi al ritiro degli atti dagli ufficiali giudiziari) oppure quando deposita l’istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati.

Il Ministero, rilevato che l’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 (che stabilisce che la parte tenuta al pagamento è colui che si costituisce in giudizio per primo o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, “nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati”) non è stato modificato dalla recente riforma, conferma che nei pignoramento mobiliari il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente.

Scarica la circolare

 

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