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Tutela del pensionato; minimo vitale; pignoramento della pensione; impignorabilità parziale.

La determinazione della quota pignorabile della pensione mensile

Il tema specifico del pignoramento delle pensioni è regolato in via generale dall’art. 2 del d.p.r. 180/1950, in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall’art. 545, co. 7 ss. c.p.c. Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2 stabilisce che esse, in ogni caso, siano valutate “al netto di ritenute”. Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali.

Tribunale Chieti, 28/10/2020, n.596

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

L’errore su legge diversa da quella penale di cui all’art. 47, comma terzo, cod. pen., non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, fra le quali rientrano quelle che attribuiscono ad un bene il carattere della pignorabilità, trattandosi di disposizioni che, in quanto espressamente richiamate dall’art. 388, comma sesto, cod. pen., attraverso lo specifico riferimento alle cose o ai crediti “pignorabili”, ne costituiscono parte integrante.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna emessa in ordine al delitto di cui all’art. 388, comma sesto, cod. pen. per avere l’imputato, in qualità di debitore sottoposto a pignoramento mobiliare, dichiarato falsamente di non possedere beni pignorabili, ritenendo erroneamente che la propria pensione fosse impignorabile).

Cassazione penale sez. VI, 31/05/2016, n.27941

Esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi

Sono inammissibili, per aberratio ictus, le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e 3, comma 5, lett. b), d.l. 2 marzo 2012, n. 16, censurati per violazione degli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., in quanto consentono al creditore di pignorare per intero i redditi da lavoro o da pensione, una volta che essi siano versati nel conto corrente intestato al debitore.

Il principio di tutela del pensionato di cui all’art. 38, comma 2, Cost. soffre, in relazione al quadro normativo vigente, gravi limitazioni suscettibili di comprimerlo oltre i limiti consentiti dall’ordinamento costituzionale.

La combinazione di diverse norme, pure dirette a garantire valori importanti quali la tutela delle ragioni di credito e l’effettività della responsabilità patrimoniale, ha generato interrelazioni che rendono incoerente il sistema delle garanzie a favore del pensionato, qualora i mezzi destinati alla fruizione di un diritto sociale incomprimibile per la semplice confluenza nel conto corrente bancario o postale, perdono il carattere di indisponibilità in relazione a misure cautelari ed espropriative. Il vulnus riscontrato e la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo per assicurare condizioni di vita minime al pensionato impongono la necessità che lo stesso legislatore dia tempestiva soluzione al problema.

Corte Costituzionale, 15/05/2015, n.85

Beni impignorabili o relativamente pignorabili

A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 128 del r.d. n. 1827 del 1935, che stabiliva l’impignorabilità dei trattamenti di pensione, la mancata determinazione da parte del legislatore della misura del “minimo vitale” del trattamento comporta che l’indagine circa la sussistenza o l’entità della parte di pensione, necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, sia rimessa alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione, incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.

In particolare, è illegittimo il pignoramento della pensione presso il terzo Cassa Forense quando il titolo sia ormai venuto meno, in quanto gli effetti della decisione che esclude il diritto al mantenimento non possono comportare la ripetibilità delle somme a quel titolo corrisposte, ma – ove non corrisposte – non ne consentono la rivendicazione per la caducazione del titolo esecutivo.

Tribunale Roma, 12/09/2012, n.17124

L’impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici

L’impignorabilità parziale di trattamenti pensionistici, è posta a tutela dell’interesse di natura pubblicistica consistente nel garantire al pensionato i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita (art. 38 cost.) e tale finalità è ancora più marcata dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, efficace dal 1 dicembre 2009 (data in cui è entrato in vigore il trattato di Lisbona), che, all’art 34, comma 3, garantisce il riconoscimento del diritto all’assistenza sociale al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.

Ne consegue che il pignoramento della pensione eseguito oltre i limiti consentiti è radicalmente nullo per violazione di norme imperative e la nullità è rilevabile d’ufficio senza necessità di un’eccezione o di un’opposizione da parte del debitore esecutato.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’applicabilità di tale regime anche alla pensione erogata dall’Enasarco ai sensi dell’art. 28, comma 1, l. 2 febbraio 1973 n. 12, qualificata parzialmente impignorabile dalla Corte cost. con la pronuncia n. 183 del 2009).

Cassazione civile sez. III, 22/03/2011, n.6548

Cosa sono i crediti qualificati?

A tutela dei crediti da danno erariale, è consentita la sequestrabilità e la pignorabilità degli stipendi, dei salari e delle retribuzioni equivalenti nonché delle pensioni, in quanto gli stessi devono considerarsi “crediti qualificati”; legittimano quindi – alla luce delle decisioni e dei principi generali fissati dalla Corte costituzionale – l’assoggettamento a pignoramento, e a sequestro, nei limiti del quinto dell’intero ammontare della pensione.

Corte Conti reg., (Emilia-Romagna) sez. giurisd., 23/05/2006, n.644

Quota della pensione assoggettabile a pignoramento

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle norme che sancivano l’impignorabilità delle pensioni, in assenza di una norma che determini la quota della pensione assoggettabile a pignoramento, secondo le indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 506 del 2002, al fine di assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, le

pensioni sono da ritenersi in concreto tuttora non pignorabili.

Tribunale Como, 25/11/2003

Pignoramento di pensione Inps

Le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l’unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere « esauriti » i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge.

(Nella specie, la S. C., accogliendo il ricorso, ha dichiarato che, essendo intervenuto un giudicato sull’inammissibilità di un’istanza di assegnazione di un credito sul presupposto dell’impignorabilità assoluta di una pensione Inps, non poteva trovare efficacia la sopravvenuta sentenza della Corte cost. n. 506 del 2002, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme specifiche nella parte in cui le stesse prevedevano l’impignorabilità assoluta dei

trattamenti pensionistici).

Cassazione civile sez. III, 06/05/2010, n.10958

Pignoramento della pensione oltre i limiti consentiti

Il vigente regime di impignorabilità della pensione ai sensi e nei limiti di cui all’art. 69 l. n. 153 del 1969 è stabilito nell’interesse pubblico e perciò il pignoramento di essa, fuori dei limiti consentiti, è assolutamente nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è rilevabile dal giudice anche di ufficio, e quindi indipendentemente dall’opposizione del debitore.

Tribunale Como, 06/11/2000

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