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La II Commissione permanente Giustizia del Senato, martedì 21 maggio, ha espresso parere favorevole, formulando al contempo una serie di osservazioni, sullo schema di decreto legislativo sottoposto dal Governo (n. 137) che contiene disposizioni correttive e di coordinamento del d.lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia del processo civile), dirette a risolvere difficoltà applicative e contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della riforma del processo civile.
Per approfondimenti sullo schema di decreto legislativo, rimandiamo all’articolo: Correttivo Cartabia civile: ecco il testo approvato in PDF

1. Competenza nel Correttivo Cartabia Civile


In riferimento all’art. 47 c.p.c. sul regolamento di competenza, il Governo dovrà valutare di ampliare il termine da 20 a 40 giorni poiché l’informatizzazione del fascicolo in Corte di cassazione non rende possibile, per il resistente, depositare le proprie difese nel medesimo termine assegnato al ricorrente per il deposito del ricorso, perché il fascicolo telematico non è ancora formato. Quanto all’art. 96 c.p.c., il Governo deve valutare l’opportunità di limitare l’operatività del c. 4 ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo, con esclusione del c. 3, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole a incidere sul diritto di difesa.

2. Procedimento di primo grado di cognizione ordinaria


In riferimento alle modifiche dell’art. 171-bis c.p.c. in materia di verifiche preliminari di cui all’art. 3, c. 2, lettera h) dello schema di decreto, il Governo è chiamato a coordinare la nuova fase del processo diretta proprio a verificare l’integrità del contraddittorio con quanto previsto dall’art. 290 c.p.c. che continua a collocare l’eventuale richiesta del convenuto alla prosecuzione del processo all’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. L’invito si estende a modificare pure l’art. 290 c.p.c. prevedendo che la contumacia dell’attore è dichiarata dal giudice col decreto di cui all’art. 171-bis e che se il convenuto non fa richiesta di prosecuzione del giudizio entro il termine di cui all’art. 171-ter n. 1, il giudice istruttore dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e che il processo si estingue.

Per una formazione dettagliata su tutti gli interventi della riforma consigliamo il corso di formazione: “Processo civile, tutte le recenti modifiche: dal nuovo pignoramento presso terzi all’approvando Decreto Correttivo”

3. Rito semplificato di cognizione


Circa l’art. 281-undecies c.p.c., il Governo è stato invitato a sopprimere il richiamo dell’avvertimento di cui all’art. 163, c. 3, numero 7), apparso incoerente rispetto alla funzione del rito semplificato.

4. Impugnazioni


Per quanto afferisce all’art. 380-bis, ultimo c., c.p.c., in materia di decisione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili, o manifestamente infondati si prevede, all’ultimo comma, un obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di Cassazione che nel definire il giudizio in conformità alla proposta applica il c. 3 e il c. 4 dell’art. 96 c.p.c.: il Governo è stato invitato a valutare l’espunzione dell’ipotesi di cui al c. 4 dell’art. 96 nel caso di mera soccombenza trattandosi di penalizzazione iniqua ed eccessiva e comunque limitativa del diritto alla difesa. Quanto all’art. 391-quater c.p.c., sulla revocazione per contrasto con una sentenza della Corte EDU, il Governo è stato invitato a far iniziare il decorso del termine dei 60 giorni previsto per la richiesta di revocazione dalla data di definitività della sentenza della CEDU e non dalla comunicazione o dalla pubblicazione della sentenza stessa, poiché il regolamento della Corte EDU prevede che nei novanta giorni dalla pronuncia di una Camera della Corte europea le parti possono chiedere un riesame della questione alla Grande Camera.

5. Digitalizzazione del processo


Circa gli articoli 122 e 123, il Governo dovrà valutare se adeguare tali disposizioni, in relazione al giuramento dell’interprete e del traduttore, a quanto previsto dall’art. 193, c. 2, c.p.c., secondo cui il giudice “può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale”. In riferimento agli articoli 410 e 412-ter c.p.c., la Commissione ha invitato il Governo a prevedere, in coerenza col processo di digitalizzazione del processo civile, l’estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica, già prevista per la negoziazione assistita, per agevolare il confronto e negoziazione tra le parti, aumentando le possibilità di favorevole definizione della controversia in via stragiudiziale.

6. Rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie


In relazione alla modifica introdotta dalla lettera a) all’art. 473-bis c.p.c., che precisa l’applicabilità del nuovo rito unificato anche alle controversie in materia di risarcimento del danno endofamiliare, il Governo deve valutare l’opportunità di coordinare la nuova previsione con l’art. 50.5, c. 1, R.D. n. 12/1941, nonché di estendere l’applicazione del rito di famiglia ad altre controversie, quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie. A esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro II, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I, il Governo, tenuto conto della specificità del rito, anche in considerazione della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie e della necessità di favorire soluzioni conciliative e nell’interesse a che il procedimento si risolva in modo consensuale, deve prevedere l’introduzione di un’udienza preordinata a tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie, implementando una fase precedente al deposito delle memorie che prevedono una discovery completa delle linee difensive: si propone di valutare un’udienza, costituite le parti, prima di quella di trattazione, all’interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare un’ipotesi di conciliazione all’udienza oppure valutare di prevedere alla prima udienza il tentativo di conciliazione e prevedere all’esito della stessa un termine per la precisazione delle domande e delle istanze istruttorie postergando la barriera preclusiva e permettendo in tal modo alle parti di trovare un accordo prima della totale discovery. In relazione all’art. 473-bis.12 c.p.c., il Governo deve valutare, in attuazione del criterio di delega dettato dal c. 23 lettera f) della l. n. 206/2021, che prevede nelle ipotesi di domande di natura economica “il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni”, che l’obbligo di deposito degli estratti conto relativi agli ultimi 3 anni sia sostituito dall’obbligo di produzione di documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente degli ultimi 3 anni, e per l’effetto prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto col tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il Giudice possa disporre anche d’ufficio produzione degli estratti conto e di ogni ulteriore documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà. In relazione all’art. 473-bis.14 c.p.c., il Governo dovrebbe sostituire l’inciso “malato di mente” con “persona con disabilità psichica”. In relazione all’art. 473-bis.34 del c.p.c., il Governo deve chiarire cosa si intenda per “Corte d’appello più vicina” competente a decidere del reclamo avverso i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d’appello ove non sia possibile comporre un altro collegio specializzato nella Corte d’appello che ha emesso il provvedimento. In relazione all’art. 473-bis.38 del c.p.c., il Governo deve individuare un termine certo per l’introduzione del giudizio di opposizione. Quanto all’art. 473-bis.51 c.p.c., l’invito è quello di indicare analiticamente quale documentazione produrre in ipotesi di ricorso congiunto, prevedendo un’elencazione ad hoc poiché il procedimento si presenta differente da quello giudiziale.

7. Processo di esecuzione


È stato proposto di inserire una disposizione che, a completamento della disciplina dell’inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge, contenuta nell’art. 543 c.p.c., preveda la cessazione dell’obbligo del debitore e del terzo anche ove, prima della scadenza dei suddetti termini, il creditore notifica al debitore e al terzo una dichiarazione con la quale comunica l’intervenuto pagamento del debito. Per ciò che riguarda le misure di coercizione indiretta si dovrebbe prevedere, all’art. 614-bis, c. 2, c.p.c., che il provvedimento col quale il giudice dell’esecuzione determina la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento, perda efficacia in ipotesi di estinzione del processo esecutivo.

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