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Sono nulle le clausole del contratto di fideiussione conformi allo schema predisposto dall’ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia (Trib. Reggio Emilia sent. 1336/2021).

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) è un’associazione senza scopo di lucro a cui aderiscono quasi tutte le banche del nostro Paese. Tra le varie attività, l’ABI predispone schemi negoziali concernenti condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela. Nel caso esaminato dal Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza 17 novembre 2021, n. 1336 (testo in calce), vengono in rilievo le condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, predisposte proprio dall’ABI. In particolare, una clausola di tale schema comporta la rinuncia all’applicazione dell’art. 1957 c.c.; la disposizione in parola prevede la liberazione del fideiussione se il creditore non ha agito nei confronti del debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Tale pattuizione è stata dichiarata contraria alla normativa antitrust con un provvedimento della Banca d’Italia. Stante la nullità della clausola, ne discende che l’art. 1957 c.c. risulta operante. Pertanto, il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. Nella fattispecie in esame, il creditore (la banca) non ha provato di aver agito in tal senso e, quindi, l’obbligazione fideiussoria si è estinta.

Per completezza, si segnala che il 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse proprio sul tema della nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus basati sullo schema predisposto dall’ABI e dichiarato contrario alla disciplina antitrust (Cass. S.U. 41994/2021).

La vicenda

Un istituto di credito otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e del fideiussore in relazione ad un debito relativo ad un rapporto di conto corrente affidato e di un mutuo chirografario. Il fideiussore proponeva opposizione avverso l’ingiunzione deducendo la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust con riguardo all’art. 1957 c.c. (“scadenza dell’obbligazione principale”).

Vediamo come si è pronunciato il Tribunale di Reggio Emilia sulle deduzioni sollevate dal fideiussore-opponente.

Premessa: la liberazione del fideiussore

La fideiussione è il contratto con cui una parte (fideiussore o fideiubente) garantisce l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale (fideiuvato) nei confronti del creditore. È un’obbligazione di garanzia e ha natura accessoria rispetto all’obbligazione principale, per cui se quest’ultima viene meno, automaticamente cessa anche l’obbligazione fideiussoria. Il fideiussore e il debitore sono obbligati solidalmente verso il creditore (art. 1944 c. 1 c.c.), eccezion fatta per il beneficio di preventiva escussione (art. 1944 c. 2 c.c.).

La liberazione del fideiussore può avvenire:

  • per una condotta colposa e antigiuridica del creditore (art. 1955 c.c.),
  • per il mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione (art. 1957 c.c.).

Nel caso in esame, ricorre la seconda ipotesi e il fideiussione lamenta la violazione dell’art. 1957 c.c. La disposizione in parola è rubricata “scadenza dell’obbligazione principale” e stabilisce quanto segue.

  • Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate (comma 1).
  • La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro 2 mesi (commi 2 e 3)
  • L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore (comma 4).

Violazione della disciplina antitrust

Il fideiussore, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, deduce la violazione della disciplina antitrust, in particolare, dell’art. 2 c. 2 lett. a) Legge n. 287/1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Il contratto di fideiussione in oggetto è conforme allo schema predisposto dall’ABI e dichiarato contrario alla normativa antitrust (agli artt. 2, 6 e 8) dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 02.05.2005. 

Innanzitutto, giova ricordare che l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) è un’associazione senza scopo di lucro a cui aderiscono quasi tutte le banche italiane. Al fine di perseguire i propri compiti, l’ABI predispone schemi negoziali concernenti condizioni generali di contratto che le banche possono utilizzare nei rapporti con la clientela. Nel caso di specie, vengono in rilievo le condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, predisposte proprio dall’ABI. In particolare, l’art. 6 di tale schema comporta la rinuncia all’applicazione del succitato art. 1957 c.c. che, come abbiamo visto, determina la liberazione del fideiussione se il creditore non ha agito nei confronti del debitore entro 6 mesi.

Nel giudizio di opposizione, il fideiussore eccepisce la nullità del menzionato articolo del contratto – che riporta pedissequamente la clausola presente nello schema dell’ABI – laddove dispensa la banca dall’agire entro i termini previsti; inoltre, deduce l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. alla fattispecie concreta dal momento che è stato illegittimamente derogato.  In ultimo, evidenzia come la banca non abbia provato di avere promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale, pertanto, ne discende l’estinzione dell’obbligazione di garanzia.

Nulla la clausola che deroga all’art. 1957 c.c.

Il Tribunale emiliano rileva come la giurisprudenza di legittimità (Cass. 29810/2017; Cass. 13846/2019) abbia affermato che la declaratoria di nullità delle tre clausole delle condizioni di contratto predisposte dall’ABI – per violazione della disciplina antitrust – non travolge l’intero contratto ma solo le singole clausole ex art. 1419 c.c. (Cass. 24044/2019, Trib. Milano 620/2020; Trib. Brescia 1176/2020).

La pattuizione relativa alla rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenuta nel contratto in esame è la copia pedissequa della clausola dichiarata contraria alla disciplina antitrust dal provvedimento della Banca d’Italia. Inoltre, il contratto de quo contiene anche le clausole di reviviscenza e di sopravvivenza, anch’esse illegittime. Il giudice di merito, quindi, ritiene che tali clausole siano nulle ma che la nullità non travolga l’intero negozio.

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La fideiussione omnibus e il provvedimento della Banca d’Italia

La difesa dell’istituto di credito sostiene che l’eccezione di nullità sollevata dal fideiussore non vada accolta in quanto quella in oggetto sarebbe una fideiussione specifica e non rientrerebbe nella fideiussione omnibus. Con tale espressione ci si riferisce al contratto con cui il fideiussore si obbliga verso l’istituto di credito a garantire l’adempimento di tutti i debiti, inclusi quelli sorgenti dopo la conclusione del contratto di fideiussione, di cui il beneficiario della garanzia (debitore principale) risulterà titolare alla scadenza pattuita. In altre parole, la banca resta garantita per la totalità dei suoi crediti, presenti e futuri.

Per legge, la fideiussione deve specificare un importo massimo garantito (art. 1938 c.c.) poiché l’assunzione di un tale obbligo espone il fideiussore ad un rischio elevato; in difetto di tale indicazione, il contratto deve ritenersi nullo per indeterminatezza dell’oggetto. Secondo il giudice di merito, a differenza di quanto sostenuto dalla banca, il contratto riguarda proprio una fideiussione omnibus e, in quanto tale, rientra nel mentovato provvedimento della Banca d’Italia (n. 55/2005).

Eccezione riconvenzionale di nullità e competenza giurisdizionale

Il giudice emiliano rileva come l’eccezione di nullità della fideiussione rientri nelle eccezioni riconvenzionali e, pertanto, la decisione sulla nullità vada presa unitamente al merito dell’opposizione.

Nel caso di specie, non trova applicazione l’art. 33 della Legge n. 287/1990 – recante le norme per la tutela della concorrenza e del mercato – che si occupa della competenza giurisdizionale. In particolare, in relazione alle azioni di nullità per violazione della disciplina antitrust, la disposizione prevede che la causa sia radicata nel tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa (ex art. 1 d.lgs. n. 168/2003). La citata norma non si applica al caso in esame giacché riguarda l’azione di nullità e non l’eccezione1.

Il recentissimo intervento delle Sezioni Unite

Per completezza espositiva, si segnala che il 30.12.2021 (quindi posteriormente alla pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia qui in commento) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse proprio sul tema della nullità parziale dei contratti di fideiussione omnibus basati sullo schema predisposto dall’ABI e dichiarato contrario alla disciplina antitrust (Cass. S.U. 41994/2021). Di seguito, si riporta il principio di diritto enunciato dal Supremo Consesso:

Conclusioni

La declaratoria di nullità della clausola che esclude l’applicazione dei termini di cui all’art. 1957 c.c., comporta che il citato articolo risulta operante, «con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale, solo a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».

Nel caso in esame, il creditore (la banca) non ha provato né si è offerto di provare di avere proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore nel termine di legge. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’obbligazione fideiussoria si è estinta, l’opposizione viene accolta e il decreto ingiuntivo revocato.

TRIBUNALE REGGIO EMILIA, SENTENZA N. 1336/2021 >> SCARICA IL PDF

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[1] Per completezza espositiva, si ricorda che con l’eccezione riconvenzionale una parte contrappone all’altra un proprio diritto al fine di ottenere il rigetto della domanda contrapposta (ed è proponibile anche in appello), viceversa, la domanda riconvenzionale non persegue lo scopo di ottenere il rigetto della domanda attorea (come l’eccezione riconvenzionale), ma è finalizzata a raggiungere un risultato più ampio, come la condanna dell’attore (ed è esperibile solo in primo grado).

 

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